Art. 98 - Premio fedeltà.
Fermo restando quanto previsto dall'art.
93, CCNL 25.10.79, resta
confermato il diritto al "premio fedeltà" per gli impiegati
che al 30.4.82
avevano conseguito la prescritta anzianità ininterrotta ed effettiva
di
servizio di 20 anni presso la stessa azienda o gruppo aziendale
(intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa
società). Non sono computati nei 20 anni di servizio ininterrotto
ed
effettivo, le anzianità convenzionali di carattere militare,
combattentistiche e simili.
Ai suddetti impiegati in servizio compete
'ad personam' ogni anno, nella
ricorrenza della data di assunzione, 1 mensilità comprensiva degli
emolumenti dal n. 1 al 14, art. 80, sulla base dei valori in atto al
30.4.82.
Nel caso di risoluzione del rapporto di
lavoro, non dovuta a motivi
disciplinari, l'impiegato ha diritto a tanti dodicesimi del premio per
quanti sono i mesi interi di servizio prestato dall'ultima erogazione
avvenuta al medesimo titolo.
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