Art. 99 - Trattamento in caso di malattia.
L'assenza per malattia deve essere comunicata
nelle 24 ore salvo i casi di
giustificato impedimento; inoltre l'impiegato deve trasmettere entro 2
giorni il relativo certificato medico.
Per il controllo della malattia dell'impiegato
valgono le norme di legge.
Nel caso d'interruzione di servizio dovuta a malattia, all'impiegato non
in prova spetta, oltre alla conservazione del posto per i periodi sotto
indicati, il seguente trattamento economico, da calcolarsi sugli elementi
di cui ai numeri dall'1 al 9 dell'art. 80:
1) per l'anzianità di servizio
fino a 2 anni compiuti: conservazione del
posto e corresponsione dell'intero trattamento economico per mesi 6;
2) per anzianità di servizio da oltre 2 anni fino a 6 anni compiuti:
conservazione del posto per mesi 9 e corresponsione dell'intero
trattamento economico per i primi 6 mesi e del 50% per i restanti mesi;
3) per anzianità di servizio superiore a 6 anni compiuti: conservazione
del posto per mesi 12 e corresponsione dell'intero trattamento economico
per i primi 6 mesi, del 75% per i successivi 3 mesi e del 50% per i
restanti mesi.
Nel caso di più malattie o di ricadute
nella stessa malattia non potranno
essere superati i seguenti periodi massimi complessivi di conservazione
del posto:
a) mesi 9 per un periodo di 15 mesi per
gli aventi anzianità di cui al
punto 1);
b) mesi 12 in un periodo di 18 mesi per gli aventi anzianità di
cui al
punto 2);
c) mesi 15 in un periodo di 24 mesi per gli aventi anzianità di
cui al
punto 3).
Alla scadenza dei termini sopraindicati,
se l'impresa procede al
licenziamento dell'impiegato gli deve corrispondere l'indennità
sostitutiva del preavviso e il TFR.
Qualora la prosecuzione della malattia
oltre i termini suddetti non
consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potrà
risolvere il contratto d'impiego con diritto al solo TFR.
L'impiegato che cade ammalato in periodo
di preavviso ha diritto alla
conservazione del posto e al trattamento economico sino alla scadenza
del
preavviso stesso, oltre al TFR.
All'impiegato in prova colpito da malattia
non compete il trattamento del
presente articolo. La malattia durante il periodo di prova sospende il
rapporto di lavoro per tutta la sua durata ma comunque non oltre limiti
di
tempo del periodo di prova stesso.
Per l'assistenza di malattia a favore
dell'impiegato si provvede a termine
delle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo.
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