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EDILI COOPERATIVE
 
CCNL 09/02/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Allegato B

REGOLAMENTO DELL'ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE

1. All'operaio che in un biennio abbia maturato l'anzianità
professionale edile, anche in più circoscrizioni territoriali, le Casse
edili corrispondono nell'anno successivo, ciascuna per la propria
competenza, la prestazione disciplinata dal presente regolamento.

2. L'operaio matura l'anzianità professionale edile quando in ciascun
biennio possa far valere almeno 2.100 ore computando a tale effetto le ore
di lavoro ordinarie prestate, nonché le ore d'assenza dal lavoro per la
malattia indennizzata da INPS e le ore d'assenza dal lavoro per infortunio
o malattia professionale indennizzata da INAIL e le ore d'assemblea e
permessi retribuiti a norma della legge n. 300/70.
Sono fatte salve, nelle singole circoscrizioni, le condizioni esistenti
in ordine alle condizioni di cui sopra e a quelle previste al paragrafo
6 di miglior favore purché univoche ed omogenee per tutte le imprese
del settore (cooperative, artigiane, a partecipazione statale,
private).
Ciascun biennio scade il 30 settembre dell'anno precedente quello
dell'erogazione.
L'erogazione è effettuata dalla Cassa edile in occasione del 1° maggio.

3. La prestazione per l'Anzianità professionale edile è stabilita
secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni nei quali
l'operaio abbia percepito la prestazione medesima e calcolata
moltiplicando gli importi di cui alla tabella seguente per il numero di
ore di lavoro ordinario effettivamente prestate in ciascuna categoria e
denunciate alla Cassa edile per il 2° anno del biennio di cui al comma 2,
punto 2.
Per gli apprendisti si fa riferimento ai minimi di paga ad essi
spettanti in base alla normativa contrattuale vigente.
Qualora la mancata registrazione di ore alla Cassa edile dipenda da
periodi di cassa integrazione straordinaria o di disoccupazione
speciale lunga, la prestazione dovuta per la maturazione del requisito
nel biennio successivo è calcolata applicando l'importo previsto per la
3a erogazione, sempreché l'operaio interessato abbia già percepito
almeno 2 erogazioni.
Nel caso di operai per i quali per un biennio computato dal 1° ottobre
al 30 settembre non risultino registrate alla Cassa edile ore di cui al
punto 2, la prestazione è calcolata applicando l'importo previsto per
la 1a erogazione.
La Cassa edile presso la quale è iscritto l'operaio al momento
dell'accertamento del requisito, qualora risulti che l'operaio ha
prestato la sua attività nell'ultimo anno presso altre Casse edili, ne
dà comunicazione a queste ultime affinché provvedano a liquidare per il
tramite di essa Cassa edile l'importo della prestazione di loro
competenza.
In caso di abbandono definitivo del settore dopo il raggiungimento del
60° anno d'età ovvero a seguito d'invalidità permanente debitamente
accertata da INPS o infortunio o di malattia professionale, i cui esiti
non permettano la permanenza nel settore stesso, all'operaio che ne
abbia maturato il requisito la prestazione è erogata dalla Cassa edile
anticipatamente su richiesta dell'operaio medesimo.

4. In caso di morte o d'invalidità permanente assoluta al lavoro di
operai che abbiano percepito almeno una volta la prestazione o comunque
abbiano maturato il requisito di cui al punto 2 e per i quali nel biennio
precedente l'evento siano stati effettuati presso la Cassa edile gli
accantonamenti di cui all'art. 58, è erogata dalla Cassa edile su
richiesta dell'operaio o degli aventi causa una prestazione pari a 300
volte la retribuzione oraria minima contrattuale costituita da minimo di
paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore
spettanti all'operaio stesso al momento dell'evento.

5. Ai fini di far conseguire agli operai i benefici di cui al presente
Regolamento, le imprese sono tenute:

a) a dichiarare alla locale Cassa edile le ore di lavoro ordinario
effettivamente prestato da ciascun operaio;
b) a versare alla Cassa edile un contributo da calcolarsi sugli elementi
della retribuzione di cui al punto 3), art. 64, per tutte le ore di lavoro
ordinario dichiarate a norma della lett. a), nonché sul trattamento
economico per le festività di cui all'art. 57.
La misura del contributo è stabilita, in relazione alle esigenze della
gestione con accordo tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle
Associazioni nazionali contraenti.
Il contributo affluisce ad un autonomo Fondo denominato "Fondo per
l'anzianità professionale edile".

6. Agli effetti dell'accertamento del requisito previsto da punto 2, la
Cassa edile registra a favore di ciascun operaio le ore di lavoro
ordinario e le eventuali frazioni di ore dichiarate e per le quali è stato
versato il contributo previsto dal punto 5.
Agli effetti di cui sopra la Cassa edile registra anche le ore di
assenza di lavoro per malattia indennizzata da INPS e le ore di assenza
dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate da
INAIL.
La Cassa edile registra altresì:

1) 88 ore di assenza per congedo matrimoniale, su richiesta dell'operaio
munita della necessaria documentazione, compresa l'attestazione
dell'impresa in ordine all'effettivo godimento del congedo suddetto;
2) 88 ore per ogni mese intero di servizio militare di leva, su
richiesta dell'operaio munito della certificazione necessaria e
dell'attestazione dell'impresa in ordine alla costanza del rapporto di
lavoro.

Agli effetti delle registrazioni di cui ai punti 1) e 2) nonché alle
registrazioni delle eventuali ore di assenza indennizzate da INPS o da
INAIL, delle quali la Cassa edile non sia a conoscenza, la richiesta
dell'orario deve pervenire alla Cassa edile entro 3 mesi dalla scadenza
del biennio valevole per la maturazione del requisito.
Nel caso in cui l'operaio si trasferisca da una ad altra circoscrizione
territoriale, la Cassa edile di provenienza, su richiesta dell'operaio
medesimo, gli rilascia un attestato redatto secondo il modello
predisposto dalle Associazioni nazionali comprovante la sua posizione
in ordine all'anzianità professionale edile.
L'operaio provvede a far pervenire tale attestato alla Cassa edile
della circoscrizione nella quale è trasferito.
Lo stesso procedimento si applica anche in caso di eventuali successivi
trasferimenti.

7. Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e
all'applicazione del presente Regolamento è deferita all'esame delle
Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali
contraenti. In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è
rimessa alle predette Associazioni nazionali che decidono in via
definitiva.
Ogni controversia tra le Organizzazioni territoriali, inerente
all'amministrazione del "Fondo per l'anzianità professionale edile" è
parimenti rimessa alle Associazioni nazionali per le decisioni
definitive.

8. Le Associazioni nazionali si riservano di studiare la possibilità di
realizzare la contabilità nazionale delle posizioni dei singoli operai
agli effetti dei contributi e la gestione dei fondi.
Le Associazioni nazionali si riservano altresì di studiare le modalità
affinché nel caso di operai che abbiano prestato la loro attività
presso più Casse edili nell'ultimo anno del biennio, la liquidazione
del premio sarà effettuata in un'unica e contestuale erogazione da
parte della Cassa edile presso la quale l'operaio è iscritto al momento
dell'accertamento del requisito.

9. Le Casse edili sono tenute a dare esatta ed integrale applicazione al
presente Regolamento, fino a nuova disposizione delle Associazioni
nazionali stipulanti
Gli organi d'Amministrazione delle Casse edili sono vincolati a non
assumere decisioni in contrasto con il Regolamento nazionale e a non
dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie,
innovative o integrative del Regolamento medesimo.

10. La disciplina dell'Istituto sarà riesaminato dalle Associazioni
nazionali nel caso di norme di legge o di accordo tra le parti che
interferissero nella materia.Stampa questa pagina