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CCNL 09/02/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Allegato C

ACCANTONAMENTO DELLA MAGGIORAZIONE PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA
E RIPOSI ANNUI AL NETTO DELLE IMPOSTE E DEI CONTRIBUTI
A CARICO DEL LAVORATORE

A norma del comma 11, art. 58, del presente contratto, il criterio
convenzionale per l'accantonamento presso la Cassa edile, al netto delle
ritenute di legge, della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia è
il seguente:

1. Calcolo delle ritenute fiscali e dei contributi.

L'impresa provvede a calcolare l'ammontare dei contributi e delle ritenute
fiscali vigenti a carico dell'operaio sull'intera retribuzione lorda
afferente ciascun mese, costituita dalla somma della retribuzione diretta
e dalla maggiorazione di cui all'art. 58 del CCNL.

Per i casi di malattia e d'infortunio o di malattia professionale la
maggiorazione è computata ai fini di cui sopra, nel modo seguente.

giornate di carenza INPS e INAIL 18,5%
dal 4° giorno di malattia in poi 18,5%
dal 4° al 90° giorno d'infortunio o malattia professionale 7,4%
dal 91° giorno d'infortunio o malattia professionale in poi 4,6%


2. Accantonamento netto presso la Cassa edile.

L'importo che deve essere accantonato presso la Cassa edile è pari al
14,2%, computato sulla stessa retribuzione lorda su cui si calcola la
maggiorazione di cui all'art. 58. Nei casi di assenza per malattia,
infortunio o malattia professionale le percentuali da accantonare sono le
seguenti:

giornate di carenza INPS e INAIL 14,2%
Dal 4° giorno di malattia in poi 14,2%
dal 4° al 90° giorno d'infortunio o malattia professionale 5,7%
dal 91° giorno d'infortunio o malattia professionale in poi 3,6%


3. Retribuzione diretta netta.

La retribuzione netta erogata direttamente all'operaio da parte
dell'impresa è costituita dalla retribuzione lorda di cui al comma 1,
punto 1), detratti i contributi e le ritenute fiscali complessivi nonché
l'accantonamento nell'importo di cui al punto 2).


4. Esclusione del criterio convenzionale.

Il sistema convenzionale previsto dai punti precedenti non si applica per
i periodi di paga nei quali non vi sia retribuzione diretta a carico del
datore di lavoro per lavoro prestato per l'intero periodo (malattia e
infortunio).

Pertanto in tali casi le imposte ed i contributi effettivi sugli
accantonamenti sono detratti dall'impresa dagli accantonamenti stessi.

Inoltre la Cassa edile accrediterà sul conto del singolo lavoratore le
percentuali di cui al punto 1) al lordo dei contributi e delle ritenute
fiscali nei casi di mutualizzazione di cui al comma 8, art. 58 del CCNL.Stampa questa pagina