Allegato D
ACCORDO QUADRO INTERCONFEDERALE SU CONTRATTI
DI FORMAZIONE E LAVORO
DEL 5 OTTOBRE 1995
1. Premessa.
1) Nel quadro degli orientamenti e degli
impegni assunti con il
protocollo d'intesa sulla formazione professionale e utilizzando gli
strumenti bilaterali in esso previsti, le parti confermano la loro volontà
di mettere in atto tutte le misure idonee a facilitare l'ingresso dei
giovani nel mondo del lavoro cooperativo.
2) A tal fine hanno convenuto una specifica
intesa in materia di CFL,
riservandosi di attivare anche altri strumenti per l'assunzione di giovani
quali, ad esempio, il contratto di apprendistato nonché di intervenire
per
un adeguamento della legislazione del lavoro finalizzato a favorire
l'inserimento dei giovani nelle imprese cooperative sia come soci
lavoratori che come dipendenti.
3) Le parti concordano inoltre di valorizzare
appieno le potenzialità
occupazionali nei confronti delle fasce deboli del mercato del lavoro.
S'impegnano pertanto a favorire il reimpiego dei giovani in mobilità
anche attraverso lo strumento dei CFL.
4) Nello stesso ambito di cui al punto precedente affermano l'impegno
a
promuovere nelle imprese cooperative, anche in quelle aventi uno scopo
sociale diverso, l'inserimento lavorativo e la qualificazione
professionale delle persone svantaggiate, quali portatori di handicap
e
giovani usciti dallo stato di tossicodipendenza, attraverso il CFL.
A tal fine, in sede territoriale, potrà essere esaminata dalle
parti la
partecipazione delle cooperative, attraverso assunzioni con CFL, a
programmi di riabilitazione di tossicodipendenti, concordati
preventivamente con istituzioni pubbliche e le comunità terapeutiche
specializzate.
5) Le parti convengono sul ruolo della cooperazione nella promozione e
sviluppo dell'occupazione femminile.
In questo ambito le imprese nella stipula dei CFL si atterranno alle
normative relative alla parità.
In sede territoriale sarà verificata la possibilità di partecipazione
delle imprese cooperative a programmi di azioni positive anche
utilizzando i CFL.
6) Quanto sopra anche per adeguare, ai
fini della conformità dei
progetti, la regolamentazione contrattuale alla nuova disciplina
legislativa.
2. Procedure di conformità.
1) I progetti di CFL redatti sulla modulistica
allegata al presente
accordo saranno presentati tramite le Associazioni territoriali delle
Centrali cooperative ai rappresentanti di CGIL, CISL, UIL nella
Commissione di cui al punto 2.2.
2) La Commissione bilaterale territoriale
è composta da 1 rappresentante
effettivo e da 1 supplente nominato da ciascuna delle parti stipulanti
il
presente accordo. Le Commissioni bilaterali territoriali saranno
costituite tra le OOSS firmatarie e le Associazioni cooperative presenti
nel territorio.
3) Le Commissioni bilaterali territoriali
saranno di norma costituite a
livello regionale.
Le parti a livello regionale, entro 2 mesi dalla firma del presente
accordo, potranno prevederne la costituzione anche a livello
provinciale.
Lo stato delle opzioni sarà quindi verificato dalle parti a livello
nazionale.
4) La Commissione di cui sopra si riunirà
almeno una volta ogni 15
giorni presso la sede di una delle Centrali cooperative territoriali.
I progetti saranno sottoposti a valutazione della Commissione nella
riunione cadente non meno di 5 giorni dopo la presentazione dei progetti
medesimi.
Qualora non sussistano comprovati motivi contrari, i progetti in esame
saranno dichiarati conformi e pertanto convalidati con la firma dei
rappresentanti delle cooperative e sindacali.
5) Con la convalida per conformità,
le cooperative possono mettere in
atto le procedure di assunzione previste dalle leggi in materia di
collocamento.
6) Nel caso in cui nessun rappresentante
sindacale dei lavoratori
partecipi alla riunione per la valutazione sulla conformità dei
progetti,
quelli all'ordine del giorno saranno sottoposti a valutazione in una nuova
riunione da tenersi entro i 3 giorni successivi.
7) Qualora anche in tale 2a occasione
non vi sia la presenza di tutti i
rappresentanti sindacali dei lavoratori, i progetti all'esame saranno
ritenuti conformi con l'approvazione dei soli rappresentanti delle
cooperative e sindacali presenti, dovendosi interpretare l'assenza di
1 o
più rappresentanti delle OOSS come espressione di parere favorevole
di
conformità.
8) Le Commissioni potranno verificare
l'andamento dei CFL e la pratica
attuazione del progetto da esse validato.
3. Conformità dei progetti.
1) La dichiarazione di conformità
sarà ritenuta valida qualora venga
sottoscritta dai rappresentanti delle OOSS firmatarie o dal rappresentante
sindacale presente alla riunione di approvazione del progetto o comunque
da esse delegato alla firma.
La dichiarazione di conformità dovrà essere attestata da
un verbale
secondo lo schema allegato (facsimile - quadro)
2) Nel caso in cui il progetto non sia
dichiarato conforme, esso sarà
ritrasmesso all'azienda tramite l'Associazione cooperativa cui aderisce
od
alla quale ha conferito mandato.
3) Le parti firmatarie del presente accordo
s'incontreranno a livello
territoriale ogni 6 mesi per verificare l'andamento dell'attività
formativa e le prospettive occupazionali dei giovani assunti con CFL in
scadenza.
4) A norma dell'art. 3, comma 3, legge
n. 863/84 e successive, Centrali
cooperative e CGIL, CISL, UIL convengono che, con il presente accordo,
è
da considerare superata la necessità dell'approvazione preventiva
dei
progetti di formazione e lavoro da parte della Commissione regionale per
l'impiego ove i progetti medesimi siano dichiarati conformi alle norme
del
presente accordo dalla Commissione come sopra costituita dalle parti
stipulanti.
4. Sfera d'applicazione dell'Accordo.
1) Il presente accordo si applica nei
confronti delle cooperative
associate alle Centrali cooperative stipulanti.
2) Gli accordi sul CFL, facenti parte
integrante dei CCNL sottoscritti
da Associazioni delle Centrali cooperative, sono sostituiti dal presente
accordo dalla data della sua entrata in vigore.
3) Ferme restando le condizioni economiche
di miglior favore derivanti
da contrattazione collettiva, il punto 7 del presente accordo, relativo
all'inquadramento ed al trattamento economico e normativo, si applica
per
i settori nei quali non è stato sottoscritto un contratto nazionale
o un
accordo nazionale per il CFL dalle Associazioni cooperative.
Norma transitoria per il settore della distribuzione cooperativa.
L'accordo sul CFL facente parte del CCNL
3.12.94 per il settore della
distribuzione cooperativa cesserà di avere efficacia alla sua scadenza
e
sarà quindi sostituito dal presente accordo interconfederale.
Sarà comunque utilizzata la Commissione
territoriale di cui al punto 2 del
presente accordo qualora non funzioni quella della categoria.
5. Progetto di formazione.
1) Il progetto di formazione ha validità
di 120 giorni dalla data di
dichiarazione di conformità, fatti salvi termini di tempo maggiori
ove
stabiliti dalla Commissione regionale per l'impiego.
2) Il lavoratore dovrà ricevere
dalla cooperativa, insieme all'atto di
stipula del contratto individuale di formazione e lavoro, una breve
illustrazione sulla natura della impresa cooperativa nonché copia
del CCNL
applicato e dalla Commissione territoriale una sintesi delle disposizioni
legislative e contrattuali relative al CFL e una documentazione
predisposta unitariamente dalle OOSS stipulanti il presente accordo.
3) L'inquadramento d'ingresso sarà
al massimo di un livello inferiore a
quello finale.
4) Si considerano conformi alla presente
regolamentazione:
- i progetti che, per i CFL finalizzati
all'acquisizione di
professionalità elevate (tipo A2, legge n. 451/94), come definiti
nella
tabella A allegata per i CCNL sottoscritti dalle Associazioni cooperative,
prevedono 140 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione
lavorativa per 24 mesi di durata; 130 per durata da 18 a 23 mesi;
- i progetti che, per i CFL finalizzati all'acquisizione di
professionalità intermedie (tipo A1, legge n. 451/94), come definite
nella
tabella prima citata, prevedono 100 ore di formazione da effettuarsi in
luogo della prestazione lavorativa per almeno 21 mesi di durata e 80 per
durata da 12 a 20 mesi.
5) Le ore di formazione eventualmente
aggiuntive rispetto a quelle
indicate nei precedenti capoversi per le professionalità e la durata
ivi
previste non saranno retribuite.
6) Si considerano altresì conformi
alla presente regolamentazione i
progetti preordinati alla stipulazione dei CFL di cui all'art. 16, comma
2, lett. b), legge 19.7.94 n. 451, che prevedono una durata di 12 mesi
e
20 ore di formazione teorica. Le ore di formazione eventualmente
aggiuntive rispetto alle 20 non saranno retribuite.
6. Formazione teorica di base.
1) I giovani assunti con CFL, indipendentemente
dalla durata complessiva
del contratto stesso, effettueranno un gruppo di 20 ore di formazione
teorica, progettato dall'Ente bilaterale regionale e attuato presso gli
Istituti che si convenzionino con l'Ente bilaterale medesimo.
Tale gruppo di ore riguarderà nozioni di base relative alla disciplina
del rapporto di lavoro, alla cooperazione, all'organizzazione del lavoro
nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica.
2) Le aziende che assumono giovani con
CFL in attuazione del presente
accordo, verseranno una quota all'Ente bilaterale per le spese di
partecipazione ai corsi in questione. L'importo di tale quota verrà
stabilito dalle parti a livello regionale e non potrà essere modificato
d'intesa tra le parti stesse prima del 30.6.96.
Tale importo verrà versato per ciascun giovane assunto ai sensi
del
comma precedente che partecipi ai corsi suddetti.
3) In caso d'intervento comunitario, nazionale,
regionale o comunque
pubblico che assicuri il finanziamento della formazione teorica di base
per i CFL, di cui al presente accordo, le parti, nell'ambito dell'Ente
bilaterale regionale, rimoduleranno il contributo a carico delle aziende
a
copertura del residui costi effettivamente sostenuti per tale formazione.
4) Le cooperative, che assumono ai sensi
del presente accordo, per il
tramite dell'Associazione di rappresentanza daranno comunicazione all'Ente
bilaterale regionale dell'assunzione, nei tempi e con le modalità
di cui
al Regolamento.
5) La cooperativa potrà effettuare
autonomamente la formazione teorica
di base, in luogo della prestazione lavorativa, sulla base delle
indicazioni fornite dall'Ente bilaterale regionale nei casi in cui:
- il progetto presentato dall'azienda,
relativamente alla formazione
teorica di base, sia ritenuto adeguato dalla Commissione territoriale;
- entro i 6 mesi dall'assunzione, l'Ente non abbia provveduto
all'organizzazione dei corsi.
6) La formazione teorica di base effettuata
ai sensi del presente
accordo, sarà predisposta in modo da essere idonea ad assicurare
ai CFL,
stipulati nel rispetto dello stesso, la caratteristica formativa richiesta
per dare diritto di accesso ai contributi pubblici (statali, regionali,
comunitari, ecc.).
Qualora per l'accesso a tali contributi sia richiesta una durata della
formazione per i CFL superiore a quelle di cui al precedente punto 5.4.,
le parti s'incontreranno per le valutazioni conseguenti.
7. Trattamento economico e normativo.
1) Ai sensi della legge n. 451/94 possono
essere assunti con CFL
lavoratori d'età compresa tra i 16 e i 32 anni.
Ai lavoratori assunti con CFL ai sensi del presente accordo, verranno
applicate le normative vigenti di cui al CCNL adottato dall'impresa,
salvo quanto esplicitamente e diversamente concordato tra le parti nel
presente accordo.
Sono estese ai rapporti di formazione e lavoro le disposizioni degli
accordi interconfederali.
2) Per i lavoratori assunti con CFL ai
sensi del presente accordo,
mirati all'acquisizione di professionalità intermedie, di cui all'art.
16,
comma 2, legge n. 451/94, inquadrati nel livello più basso, ove
esso sia
unico tra i livelli esclusi da CFL della tabella A allegata, la permanenza
in tale livello non potrà superare i 6 mesi.
3) Periodo di prova.
La durata del periodo di prova sarà
pari a:
- 4 settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata fino
a
12 mesi;
- 2 mesi di prestazione effettiva per i contratti di durata sino a 24
mesi.
4) Inquadramento e trattamento retributivo
Ai giovani assunti con CFL verrà riconosciuto un trattamento retributivo
corrispondente ai minimi tabellari ed ai valori dell'indennità
di
contingenza (nonché EDR ove non conglobato) stabiliti dal CCNL
per il
livello d'inquadramento indicato nel progetto di formazione e lavoro.
Il
livello d'inquadramento non potrà essere inferiore, per più
di un
livello, a quello spettante, in applicazione del CCNL, ai lavoratori con
contratto di lavoro subordinato che svolgono mansioni e funzioni
corrispondenti a quelle assegnate, con carattere di prevalenza, al
giovane assunto con CFL.
Compete agli altri livelli di contrattazione collettiva stabilire norme
sul diritto, i criteri e le modalità di accesso dei giovani con
CFL alle
erogazioni retributive collegate a risultati di cui al punto 3, capitolo
2 "Assetti contrattuali", Protocollo interconfederale 23.7.93.
Ai giovani con CFL sono estesi i servizi aziendali ove esistenti (es.
mensa, trasporti) o le relative indennità sostitutive.
Qualora il CFL, per iniziativa del datore di lavoro, non sia trasformato
alla sua scadenza in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, allo
scopo di agevolare il reperimento di nuove opportunità di lavoro,
al
lavoratore con CFL di cui all'art. 16, comma 2, lett. A, legge n.
451/94, sarà corrisposta, in aggiunta alle spettanze di legge e
di
contratto, la seguente somma:
- dalle aziende fino a 20 dipendenti: una mensilità retributiva
composta da minimo tabellare e contingenza riferiti al livello
d'inquadramento di cui al precedente comma del presente punto per
contratti di durata di 24 mesi. Nel caso di contratti di durata inferiore,
il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e verrà
calcolato nella
misura di 1/24 di mese per ogni mese di durata del contratto;
- dalle aziende oltre 20 dipendenti: 2 mensilità retributive composte
da minimo tabellare e contingenza riferiti al livello d'inquadramento
di
cui al precedente comma del presente punto, per contratti di durata di
24
mesi.
Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è
proporzionalmente ridotto e viene calcolato nella misura di 1/12 di mese
per ogni mese di durata del contratto.
5) Malattia e/o infortunio sul lavoro.
Il trattamento di malattia e infortunio
non sul lavoro viene
disciplinato come segue.
In caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia
o
infortunio non sul lavoro il lavoratore non in prova ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo complessivo di 120 giorni di
calendario nell'arco dell'intera durata del rapporto di formazione e
lavoro.
Il periodo complessivo di conservazione del posto è di 180 giorni
di
calendario nell'arco dell'intera durata del rapporto nei seguenti casi:
a) unica malattia di durata non superiore a 120 giorni con ricaduta
entro il periodo massimo di 30 giorni di calendario decorrenti dalla
cessazione della malattia stessa;
b) pluralità di malattie per una durata complessiva non superiore
a 120
giorni con ricaduta entro il periodo massimo di 30 giorni di calendario
decorrenti dalla cessazione dell'ultima di tali malattie e di cui la
ricaduta costituisce continuazione.
I periodi di conservazione del posto previsti nei commi 2 e 3 del
presente punto s'intendono riferiti a CFL di 24 mesi e vengono
proporzionalmente ridotti nel caso di contratti aventi durata inferiore
a 24 mesi.
L'azienda erogherà a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla
qualifica di assunzione, per un periodo massimo pari a quello di
conservazione del posto, un trattamento economico pari al 40% della
retribuzione prevista al punto 5 per i CFL.
Tale trattamento è assorbito fino a concorrenza dalle prestazioni
economiche di malattia corrisposte dagli Istituti assicuratori ai
lavoratori che vi abbiano diritto durante il periodo di conservazione
del posto di cui al presente punto.
Sarà operata la sospensione e il relativo prolungamento del CFL
per il
corrispondente periodo di malattia di lunga durata, ferma restando la
non obbligatorietà della trasformazione del rapporto a tempo
indeterminato alla scadenza della proroga.
6) Le imprese cooperative, fatte salve
inderogabili esigenze produttive
e di organizzazione del lavoro, escluderanno da orari e da lavori
disagiati o esposti a particolari rischi i giovani con CFL.
7) Trasformazione in rapporto a tempo
indeterminato.
Nel caso in cui il rapporto di formazione
e lavoro venga trasformato in
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere
utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita
e il
periodo di formazione e lavoro verrà computato nell'anzianità
di
servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge a norma
di quanto previsto dall'art. 3, comma 5, legge n. 863, ai fini di tutti
gli istituti introdotti e disciplinati da accordi interconfederali e dal
CCNL, con esclusione, degli aumenti periodici d'anzianità.
8) Le parti firmatarie a livello nazionale s'incontreranno per apportare
modifiche al presente accordo, anche nel corso della sua validità,
qualora
intervenissero cambiamenti nelle norme di legge che regolano il CFL. Le
stesse inoltre si riuniranno con scadenza semestrale al fine di valutare
congiuntamente l'applicazione corretta, nella sua interezza, del presente
accordo a livello territoriale e tutti gli eventuali problemi che possano
insorgere.
All'ultima verifica precedente la scadenza sarà esaminata la possibilità
d'applicazione del presente accordo anche ai settori esclusi.
8. Decorrenza e durata.
Il presente accordo decorre dal 1°
agosto 1995 e ha validità fino al 30
giugno 1997 e s'intenderà rinnovato di anno in anno se non disdetto
6 mesi
prima della scadenza.
liv. liv. prof. liv. prof.
settori liv. esclusi da CFL intermedie elevate
3°- 3°A - 2°
alimentari (*) 8 6° 5°- 4° -1°- 1°S
4° - 5° - 6°
edili (*) 8 1° 2°- 3° - 7° - 8°
5° - liv. sup.
metalmeccanici 8 1°- 2° 3°- 4° 6° - 7°
3° - 2° - 1°
pesca 8 7°- 6° 5°- 4° Quadri
6° op. 5°/4° op. 3° sup. op.
pulizie (*) 7 - 4° imp. - 3°/2° imp. - 1° imp.
appalti F.S. 7 7°- 6° 5°- 4° 3° - 2° - 1°
5° - 6° - 7°
sociali 9 1°- 2° 3°- 4° - 8° - 9°
4°- 4°S 2° - 1° - 1°S
vigilanza 10 6°- 5° - 3°- 3°S - Quadri
3° - 2° - 1°
coop. agricole 10 6°/5° imp. 4° imp. imp. - 2° - 1°
- 4° op. - 3° op. op.
4° - 5° - 6°
forestali 10 1°/2° imp. 3° imp. imp. - 3° - 4°
- 1° op. - 2°op. op.
(*) Permanenza nel livello base limitata
a 6 mesi.
Note.
La tabella è riferita ai CCNL vigenti
alla data di stipula dell'accordo
interconfederale sui CFL.
In sede di rinnovo dei CCNL potranno intervenire
tra le parti intese di
diversa collocazione dei livelli che saranno comunicati alle parti
stipulanti il presente accordo interconfederale.
Per i CCNL non stipulati autonomamente
da Associazioni delle Centrali
cooperative, la collocazione dei livelli viene determinata sulla base
delle intese in materia relative a tali CCNL.
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