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CCNL 09/02/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Allegato D bis.

ANCPL-LNCeM, FEDERLAVORO e Servizi - CCI, AICPL-AGCI

e

FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

in considerazione di quanto previsto dal precedente accordo fra le stesse
in materia di CFL (allegato G, CCNL 1.3.91), concordano il seguente
dispositivo allegato al CCNL 6.7.95:

Inserimento lavorativo.

Le parti individuano, nell'obiettivo di favorire l'impiego il reimpiego
dei lavoratori/trici appartenenti alle categorie di seguito indicate, le
ipotesi per le quali è consentita l'assunzione con contratto a termine di
durata non inferiore a 4 mesi e non superiore a 12 mesi ai sensi dell'art.
23, legge 28.2.87 n. 56:

a) lavoratori d'età superiore a 29 anni iscritti nelle liste di
collocamento;
b) lavoratori d'età inferiore a 29 anni iscritti nelle liste di
collocamento da assumere per l'esecuzione di mansioni per le quali, ai
sensi del presente accordo, non è ammessa la stipulazione di CFL;
c) lavoratori d'età inferiore a 29 anni iscritti nelle liste di
collocamento tenute dalle sezioni circoscrizionali dei territori di cui
all'art. 1, TU approvato dal DPR 6.3.78 n. 218, nonché dalle province
nelle quali la più recente rilevazione disponibile al 31 dicembre
dell'anno precedente abbia fatto registrare un rapporto tra iscritti nella
1a classe nelle liste del collocamento e popolazione residente in età da
lavoro superiore alla media nazionale, da assumere per l'esecuzione di
mansioni in relazione alle quali, a norma del presente accordo è ammessa
la stipulazione di CFL.

Nei territori di cui all'art. 1, TU approvato con DPR 6.3.78 n. 218,
nonché nelle province nelle quali la più recente rilevazione disponibile
abbia fatto registrare un rapporto tra iscritti nella 1a classe delle
liste del collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore
alla media nazionale possono essere assunti per la predetta ipotesi di
contratto a termine i lavoratori di cui alle lett. a), b) e c) del
presente art. 5.

Nelle altre province possono essere assunti per la predetta ipotesi di
contratto a termine i lavoratori/trici di cui alle lett. a) e b) del
presente art. 5.

Le imprese non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze
lavoratori/trici assunti per le predette ipotesi di contratto a termine in
numero superiore al 10% dell'organico in forza a tempo indeterminato.
Nelle singole unità produttive è consentita in ogni caso la stipulazione
dei predetti contratti per almeno 4 lavoratori/trici.

Ai fini della percentuale predetta non si computano le assunzioni
effettuate con contratto a termine nelle ipotesi previste direttamente
dalla legge nonché nelle ipotesi individuate dai CCNL in attuazione
dell'art. 23, legge n. 56/87, per fattispecie oggettive (n. 230/62; art. 8
bis, legge n. 79/83).

Ai fini della percentuale predetta si computano invece le assunzioni
effettuate con contratto a termine e con richiesta nominativa nelle
ipotesi individuate dai CCNL ai sensi dell'art. 23, legge n. 56/87 con
riferimento a caratteristiche soggettive di particolari categorie di
lavoratori/trici, facendo salvi i contenuti degli accordi già stipulati.Stampa questa pagina