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EDILI COOPERATIVE
 
CCNL 09/02/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Allegato E

PROTOCOLLO D'INTESA DI RELAZIONI INDUSTRIALI FRA LE CENTRALI COOPERATIVE
E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL 5 aprile 1990

- AGCI
- CCI
- LNCeM

e

CGIL-CISL-UIL

Condividono l'obiettivo di consolidare e sviluppare il sistema delle
imprese cooperative di fronte alla prospettiva del mercato unico europeo,
alle trasformazioni dello stato sociale ed infine ai mutamenti in atto
nelle tecnologie, nell'organizzazione del lavoro.

Nel mercato unico europeo dei prodotti e del lavoro l'impresa cooperativa
potrà contribuire con la sua esperienza storica ed istituzionale alla
costruzione di un modello di maggiore democrazia economica che lo stesso
statuto dell'impresa europea attualmente in discussione intende
promuovere.

A fronte della crisi di funzionamento e della necessità di riforma dello
stato sociale matura la convinzione dell'opportunità di una
riorganizzazione dei servizi sociali e collettivi. In tale direzione le
parti ritengono che l'impresa cooperativa può offrire, oltre ad efficienza
e funzionalità dei servizi, forme adeguate di partecipazione e di
coinvolgimento dei cittadini utenti, anche dal lato della loro gestione.

L'impresa cooperativa può dare una risposta significativa sia alla
richiesta quantitativa e qualitativa di occupazione, anche con la
promozione di nuova imprenditorialità soprattutto nel Mezzogiorno. La
cooperazione, infatti, per realizzare i suoi obiettivi sociali e di
sviluppo deve promuovere il coinvolgimento attivo ed intelligente dei
lavoratori nei processi aziendali e nell'organizzazione del lavoro.

La partecipazione professionale ai diversi livelli se coniugata con
l'organizzazione efficiente ed efficace dei diversi ruoli aziendali è
condizione per l'impresa di competitività sui mercati, così come per
l'impresa di competitività sui mercati, così come per i lavoratori è
condizione per concorrere attivamente alle trasformazioni rapide dei
sistemi organizzativi e professionali. Le parti riconoscono che la
democrazia economica è un valore connaturato all'impresa cooperativa che
ha nell'autogestione dei soci e nella partecipazione dei lavoratori i
perni essenziali del suo esercizio.

Il sistema di relazioni sindacali, definito nel presente Protocollo si
propone di rendere più compiuta la democrazia economica attraverso
rapporti più partecipativi.

A tale proposito le relazioni sindacali fra le parti s'ispireranno ai
seguenti criteri:

1) il reciproco riconoscimento delle parti e il relativo ruolo
contrattuale;
2) l'instaurazione di un sistema di rapporti che organizzi con
regolarità e sistematicità il confronto fra le parti su temi d'interesse
comune;
3) la definizione di un sistema di informazioni e di consultazione
preventiva che preveda adeguati strumenti di partecipazione dei
lavoratori, anche al fine di rendere fisiologica la dialettica fra le
parti sociali;
4) la riorganizzazione degli assetti contrattuali estendendo la
contrattazione autonoma ai settori scoperti ed assicurando certezza circa
lo svolgimento della contrattazione integrativa negli ambiti, nei tempi e
ai livelli concordati;
5) la definizione di nuove regole e procedure di ricorso volte a
raffreddare il conflitto;
6) la definizione di un quadro di impegni congiunti oggetto di un
documento specifico per lo sviluppo e la promozione specie nel Mezzogiorno
di nuove imprese cooperative sia nei settori a maggiore tradizione
cooperativa, sia nei settori nuovi quali i servizi sociali, i servizi alle
imprese, il terziario avanzato, che rivestono particolare interesse per il
Paese e nei quali la forma cooperativa offre soluzioni efficienti e
razionali.


1. Rapporti tra le Centrali cooperative AGCI, CCI, LNCeM e CGIL-CISL-UIL.

A) Livello interconfederale nazionale.

Le parti convengono di confrontarsi annualmente e comunque ogni qualvolta
una delle parti ne faccia richiesta, a livello confederale nazionale, sui
temi d'interesse comune, quali:

- problematiche connesse al mercato del lavoro;
- politiche di formazione professionale;
- pari opportunità;
- politiche occupazionali;
- sviluppo della cooperazione e relativa legislazione di sostegno;
- strategie imprenditoriali e sociali della cooperazione;
- processi di ristrutturazione, innovazione e riorganizzazione;
- competitività del settore cooperativo nei mercati nazionali e
internazionali;
- andamento delle relazioni sindacali e linee di riforma degli assetti
contrattuali;
- analisi delle dinamiche retributive del costo del lavoro;
- sviluppo del Mezzogiorno;
- tutela dell'ambiente.


A.1) Conferenza nazionale sulla cooperazione.

Le parti concordano di realizzare con periodicità biennale la Conferenza
nazionale sullo stato e lo sviluppo della cooperazione in Italia.

La conferenza sarà organizzata dalle parti avvalendosi del contributo
dell'osservatorio nazionale sulla cooperazione di cui al successivo punto
5 nonché con l'apporto di autorevoli esperti della cooperazione, delle
relazioni sindacali e delle politiche economiche e produttive.

La Conferenza dovrà richiamare un'attenzione maggiore sui problemi della
cooperazione e del lavoro, nella prospettiva del mercato unico europeo. In
tale sede saranno posti in risalto i problemi propri del mondo della
cooperazione (legislazione, investimenti, innovazione, tecnologia,
mercato, ecc.) e gli aspetti salienti delle relazioni sindacali
(occupazioni e problematiche del mercato del lavoro; formazione
professionale; costo del lavoro; contrattazione collettiva).


B) Livello territoriale.

Di norma annualmente o su richiesta di una delle parti, a livello
regionale, verranno attivate consultazioni tra le Organizzazioni regionali
delle Centrali cooperative e delle Confederazioni sindacali sulle materie
di cui al precedente punto A), riferite allo specifico territorio
regionale, secondo metodologie e strumenti definiti a tale livello.


C) Livello settoriale.

Le parti si danno atto che sistemi di consultazione e d'informazione che
regolano i rapporti sindacali sono previsti dai CCNL stipulati dalle
associazioni cooperative di settore e dalle federazioni sindacali di
categoria. La sede di rinnovo contrattuale sarà occasione di verifica di
tali sistemi anche alla luce della presente intesa.


2. Democrazia d'impresa e partecipazione dei lavoratori.

A) Le parti ribadiscono l'importanza e la validità delle procedure
d'informazione e consultazione preventiva basate sul principio della
richiesta di un parere formale obbligatorio non vincolante, così come
previsto dai CCNL stipulati dalle associazioni cooperative di settore e
dalle federazioni sindacali di categoria.
La stipula dei prossimi CCNL costituirà occasione per una verifica di
tali procedure.

B) Le parti, fermo restando le loro specifiche autonomie e
responsabilità nonché la peculiarità delle imprese cooperative si sentono
impegnate a favorire nelle imprese stesse la ricerca di forme di
partecipazione dei lavoratori ai processi di sviluppo aziendale nel quadro
di una comune concezione di valori di democrazia industriale.
Inoltre le parti convengono sulla utilità di pervenire ad intese
aziendali che prevedano sperimentalmente e con le opportune verifiche,
forme di corresponsabilizzazione dei lavoratori al processo produttivo,
attraverso nuove modalità di partecipazione diretta dei lavoratori
medesimi ai microprocessi produttivi.


3. Formazione professionale.

Le parti, ritenendo che la valorizzazione delle risorse umane riveste
importanza strategica ai fini dello sviluppo del sistema delle imprese
cooperative e dell'occupazione, convengono che la formazione professionale
permanente indirizzata all'acquisizione di una cultura adeguata alla
diffusione di nuove tecnologie è uno strumento utile, negli attuali
processi d'innovazione tecnologica, per contribuire a riqualificare il
lavoro e sviluppare la professionalità, nonché per facilitare la mobilità
dei lavoratori.

Le parti condividono la necessità di un impegno per contribuire a dare una
nuova identità all'attuale sistema di formazione professionale per
renderlo più adeguato alle esigenze espresse dal mondo del lavoro e della
cooperazione.

Ciò premesso le parti s'impegnano a definire entro 3 mesi organismi
paritetici a cui demandare i seguenti compiti:

A) promuovere e stimolare la realizzazione, da parte degli Enti
competenti, di strumenti funzionali all'adeguamento dell'offerta
formativa, ai fabbisogni di professionalità espressi dal mercato del
lavoro, nonché il miglioramento della qualità e dell'efficienza
dell'offerta formativa;
B) promuovere la domanda di formazione permanente dei lavoratori
progettando la tipologia dei corsi;
C) individuare e proporre modelli base di formazione teorica per i
giovani assunti con CFL e per giovani apprendisti e per le fasce deboli
del mercato del lavoro;
D) progettare e promuovere iniziative volte alla intensificazione ed al
miglioramento dell'orientamento professionale anche attraverso iniziative
pilota.

Le parti definiranno le forme più opportune d'intervento comune a livello
territoriale sulle problematiche sopra citate.

Quanto sopra concordato fa salvi il ruolo e le competenze delle rispettive
strutture formative esistenti.


4. Pari opportunità.

A) Specificità femminile.

Le parti riconoscono la necessità di assumere la specificità femminile e
di garantire il superamento di ogni eventuale forma di discriminazione nel
lavoro e nello sviluppo professionale.


B) Fasce deboli del mercato del lavoro.

Nel quadro di iniziative per la valorizzazione delle risorse umane le
parti si danno atto della necessità di sviluppare interventi specifici di
promozione dell'occupazione e dello sviluppo professionale delle fasce
deboli del mercato del lavoro (cassa integrati, handicappati,
ultraventinovenni, extra-comunitari) anche eliminando gli eventuali
ostacoli che precludono il pieno dispiegarsi delle professionalità in
rapporto agli avanzamenti di responsabilità e di carriera. Nei settori
della cooperazione, si opererà per favorire l'inserimento di lavoratori
extra-comunitari in coerenza con quanto disposto dalla legge n. 39 del
23.2.90.


5. Osservatorio nazionale sulla cooperazione.

Le parti convengono di costituire un Osservatorio nazionale sulla
cooperazione.

L'Osservatorio nazionale è l'organismo paritetico di consultazione
permanente fra le parti a livello orizzontale sui temi delle relazioni
sindacali e dello sviluppo della cooperazione. Esso progetterà iniziative
di analisi, di ricerca, di monitoraggio e di confronto sui temi di comune
interessi scelti di volta in volta dalle parti.

Per la realizzazione delle iniziative di cui sopra, l'Osservatorio si
avverrà dell'apporto di qualificate strutture esistenti all'interno delle
associazioni firmatarie ed anche esterne individuando le fonti di
finanziamento di ogni singola iniziativa.

L'Osservatorio sarà costituito da un Consiglio paritetico di 12 componenti
designati entro 3 mesi dalle parti contraenti. Il Consiglio ha il compito
di elaborare entro i successivi 3 mesi un regolamento per il funzionamento
dell'Osservatorio, il programma di attività e di individuare le fonti di
finanziamento.

Il progetto complessivo sarà sottoposto all'approvazione delle parti.


6. Linee per la contrattazione collettiva.

Le parti convengono sulla necessità di affermare un nuovo sistema di
relazioni sindacali in grado di conferire certezza e programmabilità ai
loro rapporti e di favorire torme di partecipazione alla vita e alle
scelte d'impresa.

1) In questo quadro le parti individuano le linee di riordino degli
assetti contrattuali che guideranno le rispettive associazioni di settore
e le federazioni di categoria nello svolgimento della contrattazione
collettiva ai vari livelli.
Tali linee riguardano:

- comportamenti contrattuali coerenti con la necessità di non
concorrere a determinare tensioni inflazionistiche, al fine anche di
diminuire il differenziale rispetto agli altri paesi industrializzati e di
salvaguardare la competitività delle imprese cooperative rispetto alle
imprese concorrenti;
- il riconoscimento di 2 livelli negoziali: quello nazionale di
categoria (o di comparto per grandi settori della cooperazione) e quello
integrativo;
- l'impegno a non riproporre allo stesso titolo, nelle piattaforme
integrative, le materie che hanno già ottenuto soluzioni negoziali nei
CCNL purché non espressamente rinviati al livello integrativo;
- l'impegno a disporre di un intervallo di tempo per lo svolgimento
della contrattazione integrativa che dovrà realizzarsi in temi intermedi
tra un rinnovo e l'altro dei CCNL onde evitare sovrapposizioni anche
prevedendo l'allungamento della durata degli stessi CCNL.

2) Le materie e il livello di contrattazione integrativa nonché le
relative modalità e tempi di svolgimento saranno individuati dalle
rispettive associazioni di settore e federazioni sindacali di categoria
nell'ambito del rinnovo o della stipula dei CCNL. Gli incrementi
retributivi al livello aziendale saranno commisurati a parametri oggettivi
e verificabili di produttività, redditività delle singole imprese e
saranno utilizzati anche al fine di valorizzare la professionalità.

3) Le parti convengono sulla opportunità che tutti i settori ove sono
presenti imprese cooperative siano coperti da contrattazione collettiva
nazionale. Pertanto, per i settori non coperti da CCNL autonomi della
Cooperazione, le parti definiranno congiuntamente alle rispettive
associazioni di settore e federazioni di categoria le modalità per
pervenire ad idonee soluzioni negoziali.


7. Socio lavoratore.

Premesso che l'adesione alla cooperativa pone il socio lavoratore nel
diritto-dovere di disporre collettivamente dei mezzi di produzione e di
direzione, di partecipare alla elaborazione ed alla realizzazione dei
processi produttivi e di sviluppo dell'azienda, di partecipare al rischio
d'impresa e quindi ai risultati economici e alle decisioni ad essi
conseguenti, di contribuire economicamente alla formazione del capitale
sociale mettendo nel contempo a disposizione il proprio lavoro e le
proprie capacità professionali, le Centrali cooperative e CGIL, CISL, UIL,
riaffermando il loro comune impegno per una sempre più ampia diffusione di
cultura cooperativa e di democrazia nella gestione di tale impresa,
convengono sulla necessità che, all'atto della stipula di nuovi contratti
collettivi autonomi interessanti comparti o settori caratterizzati da
presenza di cooperative di produzione e lavoro e di lavoro vengano
disposte norme ispirate ai principi di cui sopra e ferme restando le
prerogative statutarie e le delibere delle assemblee sociali riferite, per
quanto attiene al trattamento economico complessivo dei soci lavoratori
delle cooperative, a quanto previsto dai CCNL.


8. Procedure per la prevenzione del conflitto.

In coerenza con lo spirito del presente accordo, volto a migliorare le
relazioni reciproche ai vari livelli, Centrali cooperative e CGIL, CISL,
UIL, convengono le seguenti procedure per una rapida soluzione delle
controversie:

a) Controversie economiche collettive.

Alla richiesta dei lavoratori, formalizzate in piattaforme rivendicative,
presentate dalle OOSS di CGIL, CISL, UIL, a livello della contrattazione
nazionale di settore e a livello integrativo, sarà dato riscontro dalle
controparti entro 20 giorni dalla formulazione delle richieste medesime,
attraverso un incontro tra le delegazioni delle parti.
Allo scopo di favorire il buon esito del negoziato, durante tale periodo
di tempo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno
ad azioni dirette.


b) Controversie relative all'applicazione del presente accordo.

Le eventuali controversie riguardanti l'interpretazione ed applicazione
delle norme del presente accordo verranno sottoposte per iscritto alle
Organizzazioni confederali firmatarie le quali, tramite un'apposita
Commissione paritetica, sono impegnate ad esaminarle e ad emettere il
proprio parere entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Qualora il parere sia espresso concordemente avrà valore vincolante per le
parti in causa.


c) Controversie relative alle parti obbligatorie dei contratti.

Per eventuali controversie relative alle parti obbligatorie dei CCNL, si
adirà a un 1° tentativo di conciliazione tra le parti, al livello in cui
insorge la controversia, da concludersi entro 15 giorni dalla data della
notifica scritta. In caso di esito negativo si esperirà un 2° tentativo di
conciliazione fra le parti, ai livelli immediatamente superiori delle
rispettive Organizzazioni, entro i successivi 15 giorni. Per tutta la
durata delle procedure di conciliazione entrambe le parti si asterranno da
azioni dirette e dall'adottare decisioni unilaterali sulla materia in
esame.


d) Controversie individuali e plurime.

Le controversie individuali e plurime sorte a seguito di discordanti
interpretazioni degli accordi e dei contratti collettivi intercorsi tra le
parti firmatarie del presente Protocollo e le Organizzazioni ad esse
aderenti, saranno esaminate e possibilmente risolte secondo la procedura
che segue:

- un 1° tentativo di conciliazione diretto tra le parti a livello
aziendale da effettuarsi entro 15 giorni dall'insorgere della
controversia;
- qualora le parti constatino l'impossibilità di comporre la
controversia, il tentativo di conciliazione passa ad una Commissione
paritetica istituita dalle parti preferibilmente a livello regionale;
- in caso di esito negativo delle procedure conciliative, le suddette
Commissioni saranno integrate da una componente con le funzioni di
arbitro. La decisione dovrà essere emessa entro 15 giorni dall'inizio del
provvedimento arbitrale.

A tal fine, insorta la controversia, le parti richiederanno ai soggetti
interessati il mandato a conciliare e a transigere, così da porre in
essere una conciliazione o una transazione non impugnabile ex artt. 2113
CC e 410 e 411 CPC.

L'esaurimento della procedura di conciliazione costituisce condizione di
procedibilità dell'azione giudiziaria.

Durante lo svolgimento delle procedure concordate, entro i termini
suddetti, le parti si asterranno da azioni dirette.

I CCNL armonizzeranno le loro normative al principi convenuti con la
presente intesa.Stampa questa pagina