Allegato F
INTESA SULLA RECIPROCITÀ
Addì 20 gennaio 2000, in Roma
tra
-
- ANCE
- ANCPL - LEGACOOP
- FEDERLAVORO e Servizi - CCI
- AICPL - AGCI
e
- FeNEAL-UIL
- FILCA-CISL
- FILLEA-CGIL
si stipula quanto segue
REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA DISCIPLINA
DELLA RECIPROCITÀ
1. Anche in attuazione dell'art. 37, legge
n. 109/94, si conviene la
seguente disciplina di riconoscimento della reciprocità tra le
Casse edili
industriali derivanti dal CCNL 5.7.95 (di seguito denominate Casse edili)
e le Casse edili a partecipazione cooperativa derivanti dal CCNL 6.7.95
(di seguito denominate Casse edili a partecipazione cooperativa). La
disciplina della reciprocità contenuta nel presente accordo si
applica con
riferimento agli Organismi paritetici riconosciuti dalle parti nazionali
sottoscritte.
2. La reciprocità si applica alle
prestazioni per anzianità
professionale edile ordinaria (di seguito denominata APE) di maggio 1999
e
successive e alle prestazioni per anzianità professionale edile
straordinaria (di seguito denominata APES) liquidate per gli eventi
successivi al 30.9.98.
La reciprocità è riconosciuta nel caso di uniformità
delle
regolamentazioni relative al diritto ed ai criteri di calcolo delle
prestazione APE o APES.
3. Ai fini della maturazione del requisito
per APE ordinaria a partire
dal biennio 1.10.96-30.9.98 si cumulano le ore registrate presso Casse
edili e Casse edili a partecipazione cooperativa.
Agli effetti dell'applicazione degli importi orari previsti dal CCNL di
riferimento, in relazione al numero delle erogazioni percepite dal
singolo operaio, la Cassa edile o la Cassa edile a partecipazione
cooperativa, presso cui l'operaio è iscritto al momento
dell'accertamento del requisito, tiene rispettivamente conto delle
erogazioni stesse percepite in una Cassa edile o in una Cassa edile a
partecipazione cooperativa, nella misura del 100%.
La prestazione è a carico della Cassa edile o della Cassa edile
a
partecipazione cooperativa cui l'operaio risulta iscritto al momento
dell'accertamento del requisito salvo quanto previsto dal comma
seguente.
Qualora nel 2° anno del biennio di riferimento per l'accertamento
del
requisito, l'operaio abbia ore di lavoro presso una Cassa edile o una
Cassa edile a partecipazione cooperativa, la prestazione è ripartita
tra
la Cassa edile e la Cassa edile a partecipazione cooperativa, che
provvedono ad erogare direttamente all'operaio l'importo di loro
competenza in proporzione alle ore di lavoro ordinario prestate e
coperte da contribuzione presso il singole Ente nel suddetto 2° anno.
4. L'operaio ha diritto alla prestazione
APES sulla base delle
erogazioni per APE ordinaria percepite o maturate negli 8 o 10 anni
precedenti l'evento, presso Casse edili o Casse edili a partecipazione
cooperativa.
La prestazione è erogata dalla Cassa edile o Cassa edile a
partecipazione cooperativa presso cui l'operaio è iscritto al momento
dell'evento.
Peraltro la Cassa edile o la Cassa edile a partecipazione cooperativa
deducono dall'importo della prestazione, calcolato a norma del comma 1
del presente paragrafo, salvo il caso che il passaggio da una Cassa
edile ad una Cassa edile a partecipazione cooperativa o viceversa sia
dovuto a recesso dell'impresa, la quota della prestazione che, secondo
quanto stabilito dal comma seguente, resta a carico rispettivamente di
una Cassa edile a partecipazione cooperativa o di una Cassa edile, che
provvedono a corrispondere direttamente tale quota all'operaio
interessato.
La quota suddetta è pari al 100% dell'importo della prestazione
APES che
deriva dalle erogazioni APE ordinaria percepite negli 8 o 10 anni
precedenti l'evento presso la Cassa edile o la Cassa edile a
partecipazione cooperativa, a seconda, rispettivamente, che al momento
dell'evento l'operaio sia iscritto presso una Cassa edile a
partecipazione cooperativa o presso una Cassa edile.
I passaggi da una Cassa edile a una Cassa edile a partecipazione
cooperativa o viceversa dovuti a recesso dell'impresa antecedente il
18.12.98 saranno regolati con accordi locali.
In caso di mancato accordo, su richiesta di una delle parti, entro 90
giorni, il contenzioso verrà esaminato e risolto dalle Organizzazioni
firmatarie il presente accordo.
5. Le modalità per l'applicazione
della presente normativa, con
particolare riguardo al rapporto tra Casse edili e Casse edili a
partecipazione cooperativa e relative documentazioni, sono stabilite dalla
Commissione nazionale tra le parti prevista dall'art. 7 del Protocollo.
6. Le Organizzazioni territoriali aderenti
alle parti nazionali
sottoscritte potranno demandare, anche in forma disgiunta, alle parti
nazionali medesime l'esame di situazioni locali nelle quali l'applicazione
della presente normativa faccia registrare eventuali squilibri di ordine
finanziario.
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