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CCNL 09/02/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Allegato G

ACCORDO INTERCONFEDERALE RSU

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZA SINDACALI
UNITARIE DEL 13 SETTEMBRE 1994

tra

- LNCeM
- CCI
- AGCI

e

- CGIL
- CISL
- UIL

In base a quanto convenuto nel Protocollo 23.7.93 formato dalle Parti
sociali e dal Governo si conviene alla seguente disciplina Generale, come
da accordo quadro, delle RSU nelle cooperative e loro società collegate.

Titolo I - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 1 - Ambito e iniziativa per la Costituzione delle RSU.

Le RSU possono essere costituite su iniziative delle Associazioni
sindacali firmatarie del Protocollo 23.7.93 nelle unità produttive nelle
quali le imprese cooperative abbiano più di 15 lavoratori e nelle unità
produttive delle imprese cooperative agricole secondo quanto previsto
dall'art. 35, legge n. 300/70.

Anche le OOSS firmatarie del CCNL applicano nella impresa cooperativa
possono assumere l'iniziativa, ovvero quelle abilitate alla presentazione
delle liste elettorali e che hanno formalmente aderito al presente
accordo.

L'iniziativa deve essere esercitata da parte delle OOSS possibilmente
entro il 31.12.94. Il rinnovo potrà avvenire anche su iniziative delle
stesse RSU e l'iniziativa dovrà essere esercitata almeno 3 mesi prima
della scadenza del mandato.

Art. 2 - Sistema elettivo.

A suffragio universale e a scrutinio segreto eletti 2/3 dei seggi.

Alle OOSS firmatarie del CCNL di lavoro applicato nell'unità produttiva è
riservato il terso residuo dei seggi mediante elezione o designazione in
proporzione dei voti ricevuti.

Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei
seggi le OOSS terranno conto anche delle categorie professionali (operai,
impiegati e quadri) con dimensioni significative.

Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di
genere, attraverso una coerente applicazione della norma
antidiscriminatoria.

Art. 3 - Numero dei componenti.

Fermo restando quanto previsto nel Protocollo d'intesa 23.7.93, sotto il
titolo rappresentanze sindacali, al punto B (vincolo della parità dei
costi per le aziende), salvo clausole più favorevoli dei contratti o
accordi collettivi di lavoro, il numero dei componenti le RSU sarà pari o
almeno a:

a) 3 componenti per la RSU costituita nelle unità produttive che
occupano fino a 200 lavoratori;
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità
produttive che occupano fino a 3.000 lavoratori;
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 lavoratori nelle unità
produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla
precedente lett. b).

Art. 4 - Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità
di esercizio.

I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSU nella titolarità
dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per
effetto delle disposizioni di cui al titolo 3 della legge n. 300/70.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già
previste nei confronti delle associazioni sindacali dai CCNL o accordi
collettivi di diverso livello, in materia di numero dei dirigenti della
RSA, diritti, permessi e libertà sindacali.

Nelle stesse sedi negoziali si procederà, a parità di costi,
all'armonizzazione nell'ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in
ordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della RSU.

In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le
parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le
singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle OOSS con le
quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale.

In tale ambito sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti
alle associazioni sindacali stipulanti il CCNL applicato nell'unità
produttiva, i seguenti diritti:

a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei
lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue
retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, legge n. 300/70;
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, legge n.
300/70;
c) diritto di affissione di cui all'art. 25, legge n. 300/70.

Art. 5 - Compiti e funzioni.

Le RSU subentrano alle RSA e ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri
e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di
disposizioni di legge.

La RSU e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali
firmatarie del CCNL, possono stipulare il contratto collettivo aziendale
di lavoro nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti
dal CCNL applicato nell'unità produttiva.

Art. 6 - Durata e sostituzione nell'incarico.

I componenti della RSU restano in carica per 3 anni, al termine dei quali
decadono automaticamente. In caso di dimissioni di componente elettivo, lo
stesso sarà sostituito dal 1° dei non eletti appartenente alla medesima
lista.

Il componente dimissionario, che sia stato nominato su designazione delle
associazioni sindacali stipulanti il CCNL applicato nell'unità produttiva,
sarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse
associazioni.

Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono
superare il 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente
obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal
presente accordo.

Art. 7 - Decisioni.

Le decisioni relative a materie di competenza delle RSU sono assunte dalle
stesse in base ai criteri previsti da intese definite dalle OOSS dei
lavoratori stipulanti il presente accordo.

Art. 8 - Clausola di salvaguardia.

Le OOSS, dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20.5.70 n. 300,
che siano firmatarie del presente accordo o, comunque, aderiscano alla
disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione
della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai
sensi della norma sopra menzionata.

Titolo II - DISCIPLINA DELLA ELEZIONE DELLA RSU

Art. 9 - Modalità per indire le elezioni.

Almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato della RSU, le associazioni
sindacali di cui all'art. 1, titolo 1, del presente accordo,
congiuntamente o disgiuntamente, o la RSU uscente, provvederanno ad indire
le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che
l'azienda metterà a disposizione della RSU e da inviare alla Direzione
aziendale. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni
dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra: l'ora di scadenza
s'intende fissata alla mezzanotte del 15° giorno.

Art. 10 - Quorum per la validità delle elezioni.

Le OOSS dei lavoratori stipulanti il presente accordo favoriranno la più
ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali. Le
elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei
lavoratori aventi diritto al voto.

Nei casi in cui il quorum non sia stato raggiunto, la Commissione
elettorale e le OOSS determineranno le modalità per un'eventuale
consultazione nell'unità produttiva.

Art. 11 - Elettorale attivo e passivo.

Hanno diritto di votare tutti gli operai, gli impiegati e i quadri non in
prova in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni.

Ferma restando l'eleggibilità degli operai, impiegati e quadri non in
prova in forza all'unità produttiva, candidati nelle liste di cui al
successivo art. 12, la contrattazione di categoria regolerà limiti ed
esercizio del diritto di elettorato passivo dei lavoratori non a tempo
indeterminato.

Art. 12 - Presentazione delle liste.

All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate
dalle:

a) associazioni sindacali firmatarie del presente accordo e del CCNL
applicato nell'unità produttiva;
b) associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto
e atto costitutivo a condizione che:

1) accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione;
2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dell'unità
produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto.

Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista e i
membri della Commissione elettorale.

Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il
divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più
di una lista, la Commissione elettorale di cui all'art. 13, dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere
alla affissione delle liste stesse ai sensi dell'art. 15, inviterà il
lavoratore interessato a optare per una delle liste. Dovrà scegliere a
quale lista candidarsi pena la decadenza.

Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3
il numero dei componenti la RSU da eleggere nel Collegio.

Art. 13 - Commissione elettorale.

Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della
consultazione, nelle singole unità produttive viene costituita una
Commissione elettorale.

Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla
presentazione di liste potrà designare un lavoratore appartenente
all'unità produttiva, non candidato.

Art. 14 - Compiti della Commissione.

La Commissione elettorale ha il compito di:

a) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente
dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla
rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente accordo;
b) verificare la valida presentazione delle liste;
c) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto
che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento
dell'attività aziendale;
d) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
e) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui
al presente accordo;
f) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti
i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali
presentatrici di liste.

Art. 15 - Affissione.

Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei
lavoratori, a cura delle Commissione elettorale, mediante affissione
nell'albo di cui all'art. 9, almeno 8 giorni prima della data fissata per
le elezioni.

Art. 16 - Scrutatori.

È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare 1 scrutatore
per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non
candidati.

La designazione degli scrutatori deve essere non oltre le 24 ore che
precedono l'inizio delle votazioni.

Art. 17 - Segretezza del voto.

Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere per lettera ne
per interposta persona.

Art. 18 - Schede elettorali.

La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste
disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.

In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà
estratto a sorte.

Le schede devono essere firmate da almeno 2 componenti del seggio; la loro
preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la
segretezza e la regolarità del voto.

La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della
votazione dal Presidente del seggio.

Il voto è nullo se la scheda non è predisposta o se presenta tracce di
scrittura o analoghi segni di individuazione.

Art. 19 - Preferenze.

L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista
da lui votata.

Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta
apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero scrivendo il
nome del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda.

L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente
come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della
lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più
preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.

Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenza data a candidati di
liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nullo
il voto di preferenza.

Art. 20 - Modalità della votazione.

Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione
elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da
permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto
delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il
numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più
luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per
conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.

Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma
contestualmente.

Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di
tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le
aziende, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

Art. 21 - Composizione del seggio elettorale.

Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all'art. 16, parte II, del
presente accordo e da un Presidente, nominato dalla Commissione
elettorale.

Art. 22 - Attrezzatura del seggio elettorale.

A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna
elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla
apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.

Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori
aventi diritto al voto presso di esso.

Art. 23 - Riconoscimento degli elettori.

Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente
del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di
documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli
scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel
verbale concernente le operazioni elettorali.

Art. 24 - Compiti del Presidente.

Il Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco di cui al precedente
art. 22, la firma accanto al suo nominativo.

Art. 25 - Operazioni di scrutinio.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle
operazioni elettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva.

Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale
dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali
contestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione
(schede, elenchi, ecc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di più
seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel
proprio verbale.

La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma
precedente provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale
(esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la
definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la
Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne
l'integrità e ciò almeno per 3 mesi. Successivamente sarà distrutto alla
presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato
della Direzione.

Art. 26 - Attribuzione dei seggi.

Ai fini dell'elezione dei 2/3 dei componenti della RSU, il numero dei
seggi sarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, in relazione ai
voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.

Il residuo terzo dei seggi sarà attribuito in base al criterio di
composizione della RSU previsto dall'art. 2, comma 1, parte I, del
presente accordo.

Nell'ambito delle liste che avranno conseguito voti i seggi saranno
attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli
candidati, e in caso di parità di voti di preferenza, in relazione
all'ordine nella lista.

Art. 27 - Ricorsi alla Commissione elettorale.

La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede
alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle
operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti
della Commissione stessa.

Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che
siano presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, s'intende
confermata l'assegnazione dei seggi di cui al comma 1 e la Commissione ne
dà atto nel verbale di cui sopra.

Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la
Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel
verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.

Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a
ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato
liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al
comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata r.r., nel termine
stesso, sempre a cura della Commissione elettorale, all'Associazione
cooperativa territoriale, che, a sua volta, ne darà pronta comunicazione
all'azienda.

Art. 28 - Comitato dei garanti.

Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro
10 giorni ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato è composto, a
livello provinciale, da un membro designato da ciascuna delle OOSS,
presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante
dell'Associazione cooperativa locale di appartenenza, ed è presieduto dal
Direttore dell'UPLMO o da un suo delegato.

Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.

Art. 29 - Comunicazione della nomina dei componenti della RSU.

La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della RSU,
una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto
alla Direzione aziendale per il tramite della locale organizzazione
cooperativa d'appartenenza a cura delle OOSS di rispettiva appartenenza
dei componenti.

Art. 30 - Adempimenti della Direzione aziendale.

La Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione elettorale
l'elenco dei lavoratori aventi diritto al voto nella singola unità
produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle
operazioni elettorali.

Art. 31 - Clausola finale.

Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle
parti firmatarie, previo preavviso di 4 mesi.Stampa questa pagina