Allegato H
PROTOCOLLO D'INTESA PER L'APPLICAZIONE
DEL D.lgs. 19.9.94 n. 626
(concernente il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro) del 5 ottobre 1995
1. Premessa.
1) Con il presente accordo le parti danno
attuazione agli aspetti che il
D.lgs. n. 626/94 demanda alla contrattazione collettiva.
Tenendo conto delle innovazioni sostanziali ed in particolare degli
orientamenti partecipativi cui le direttive europee e il decreto
legislativo si ispirano, in ordine alle relazioni fra le parti in
materia di gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, le
parti convengono sul carattere sperimentale della normativa del presente
accordo e s'impegnano a verificarne l'efficacia al fine di un eventuale
aggiornamento.
2) Le parti opereranno una 1a verifica alla scadenza di 6 mesi dalla
firma mentre quelle successive avverranno a richiesta di una delle parti.
3) Il presente accordo ha validità
fino al 30.6.97 e se non disdetto
almeno 3 mesi prima della sua scadenza s'intenderà rinnovato di
un anno e
così di anno in anno.
4) Riaffermando l'impegno ad una gestione
della legislazione e degli
accordi in tale materia fondata sulla partecipazione derivante dal comune
interesse della impresa cooperativa e dei lavoratori al raggiungimento
dei
migliori risultati possibili in ordine a sicurezza e salute negli ambienti
di lavoro hanno stipulato il presente accordo che affronta i seguenti
aspetti:
- strumenti di partecipazione;
- rappresentanza dei lavoratori (RSU);
- formazione;
- ruolo degli organismi bilaterali;
- modalità operative e funzionamenti degli organismi.
2. Organismi bilaterali.
1) Livello nazionale.
Ciascuna delle parti, entro 15 giorni dalla firma del presente accordo,
designerà 1 rappresentante effettivo e 1 supplente per la costituzione
di un Comitato paritetico nazionale per la sicurezza e la salute nei
luoghi di lavoro che opererà collegandosi all'Ente bilaterale nazionale
per la formazione e l'ambiente denominato COOPFORM, costituito ai sensi
dell'Accordo interconfederale 24.7.94.
2) Tale Comitato svolgerà compiti di coordinamento delle attività
di
gestione del D.lgs. n. 626/94 in particolare:
- raccordandosi con le Istituzioni, i
Ministeri o gli Enti competenti
di livello nazionale, in particolare con la Commissione di cui all'art.
26, D.lgs. n. 626/94;
- promuovendo ricerche di fabbisogni formativi e progettazione di linee
guida per la formazione per le varie categorie di operatori della
sicurezza attingendo attraverso COOPFORM anche a finanziamenti
eventualmente disponibili a livello nazionale e della UE. In caso
d'interesse omogeneo di più regioni a tali iniziative, la richiesta
sarà
rivolta a COOPFORM nazionale;
- elaborando dati ed analizzando le problematiche rilevate nelle
imprese cooperative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
e di gestione della normative di cui al D.lgs. n. 626/94;
- elaborando e proponendo alle parti sociali linee guida, valutazioni
e
pareri sulle normative comunitarie e nazionali anche al fine di
raggiungere posizioni comuni da proporre nelle sedi europee, parlamentari
governative ed amministrative;
- proponendo sia a livello nazionale che europeo iniziative di sostegno
nei confronti delle piccole imprese, in particolare cooperative, ai fini
della tutela della salute nei luoghi di lavoro, favorendo inoltre la
diffusione e lo scambio d'informazioni in merito;
- costituendo, con la collaborazione dei Comitati bilaterali regionali
e dei Comitati provinciali, l'anagrafe dei rappresentanti dei lavoratori
(RLS) e degli addetti alla sicurezza nel settore della cooperazione.
3) I costi delle attività espletate
da COOPFORM nazionale (ricerca di
fabbisogni - progetti di moduli formativi) ove non coperti da
finanziamenti esterni saranno posti a carico degli Enti bilaterali che
realizzeranno le conseguenti iniziative.
4) La sede del Comitato nazionale è
presso COOPFORM che assolve i
compiti di segreteria. Il Comitato elabora un proprio regolamento interno
mentre COOPFORM elabora un apposito regolamento per i rapporti con le
attività della Commissione da sottoporre alle parti sociali.
5) Livello regionale.
Le parti sono impegnate per la costituzione in ciascuna regione di un
Comitato paritetico regionale per la sicurezza e la salute nei luoghi
di lavoro analogo a quello nazionale.
Esso si collegherà, ove costituito e comunque alla sua costituzione,
all'Ente bilaterale regionale COOPFORM.
6) Tale Comitato, composto in modo paritetico
da 6 rappresentanti
effettivi e 6 supplenti designati dalle Centrali cooperative e da CGIL,
CISL, UIL, svolge i seguenti compiti:
- raccordarsi con le Regioni e con i Comitati
regionali ex art. 27,
D.lgs. n. 626/94, nonché con altri Enti ed Istituti competenti
in materia
di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- favorire l'elaborazione e diffusione di metodologie di valutazione
del rischio;
- promuovere, ove le parti abbiano convenuto in tal senso, la
costituzione dei Comitati provinciali di cui all'art. 20, D.lgs. n. 626/94
coordinandone l'attività;
- promuovere ricerche di fabbisogni e programmare interventi formativi
nei confronti degli operatori per la sicurezza (responsabili delle imprese
e rappresentanti dei lavoratori) anche in connessione con le iniziative
di
COOPFORM nazionale;
- verificare la rispondenza alle linee guida fissate a livello
nazionale delle attività di formazione dei RLS ove tale compito
non possa
essere svolto a livello provinciale per la mancata costituzione del
Comitato bilaterale provinciale;
- svolgere attività di supporto tecnico nei confronti degli organismi
paritetici territoriali, facendo riferimento, in relazione alle diverse
esigenze, ad esperti in materia giuridica, medicina del lavoro, chimica,
biologia, ingegneria;
- costituire l'anagrafe regionale dei responsabili e degli addetti ai
servizi di prevenzione e protezione nelle imprese cooperative della
regione nonché quella dei rappresentanti delegati dai lavoratori;
- tenere e aggiornare l'elenco dei medici competenti elaborato dalla
Regione;
- proporre convenzioni da attuare tramite COOPFORM con Enti e imprese
di consulenza per servizi di assistenza alle imprese cooperative e per
la
formazione;
- promuovere eventuali altre attività concordate tra le parti regionali
competenti;
- ove non vengano costituiti i Comitati provinciali bilaterali,
espletare la funzione di 1a istanza per la conciliazione delle
controversie sorte in sede d'applicazione della normativa.
7) Nel caso di riscontrati fabbisogni
relativi alla fornitura di
formazione, di ricerca e di servizi di assistenza, le parti, a livello
regionale, possono indicare un contributo adeguato da parte delle imprese
cooperative utilizzatrici da versare in un Fondo regionale appositamente
costituito all'interno di COOPFORM regionale.
8) Il Comitato regionale, da costituirsi
entro 30 giorni dalla firma del
presente accordo, avrà sede presso COOPFORM. Ove non costituito,
i compiti
di segreteria sono svolti da una delle Centrali cooperative firmatarie.
9) Livello provinciale.
Ove non sia diversamente convenuto entro i limiti temporali stabiliti
dal presente accordo, sarà costituito entro 45 giorni dalla
sottoscrizione dello stesso un Comitato paritetico per la sicurezza e
la salute nei luoghi di lavoro.
10) Tale Comitato, composto da 6 rappresentanti
effettivi e 6 supplenti
designati dalle Centrali cooperative e da CGIL, CISL, UIL, oltre a quelli
previsti dall'art. 20, D.lgs. n. 626/94, svolgerà anche i seguenti
compiti:
- raccolta e tenuta degli elenchi dei
lavoratori delegati alla
sicurezza nelle imprese cooperative;
- raccolta e tenuta degli elenchi dei responsabili e degli addetti alla
sicurezza nominati dalle imprese cooperative;
- promozione di indagini conoscitive su fabbisogni formativi in materia
di sicurezza sia per delegati dei lavoratori (RLS) che per gli addetti
designati dalle imprese;
- eventuali altre attività concordate tra le parti competenti.
11) Ove trattisi d'interesse non limitato
ad un singolo territorio
provinciale, la ricerca sarà promossa dal Comitato paritetico regionale
di
cui al punto 2.5., congiuntamente ai Comitati territoriali interessati,
ed
a livello regionale saranno conseguentemente formulati progetti di moduli
formativi.
12) Organismi paritetici di settore.
Sono fatti salvi gli organismi paritetici di settore o di categoria
competenti nelle materie disciplinate dal D.lgs. n. 626/94 nei
confronti dei quali i Comitati bilaterali di vario livello previsti dal
presente accordo sono impegnati ad instaurare le opportune forme di
raccordo.
3. Attività di conciliazione dei Comitati paritetici.
1) In caso di controversia insorta sull'applicazione
della normativa di
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia di
diritti di rappresentanza, formazione e informazione, il Comitato
provinciale o, in caso di mancata costituzione, quello regionale è
l'organo di 1a istanza per la conciliazione della stessa.
Il ricorso deve essere trasmesso dalle parti interessate al Comitato
paritetico a mezzo lettera r.r. e portato a conoscenza delle
associazioni cooperative e delle OOSS che lo compongono.
Gli interessati potranno far pervenire per iscritto le proprie
controdeduzioni ai destinatari di cui al precedente comma entro 30
giorni dalla data di presentazione.
Il Comitato paritetico di 1° grado esaurirà l'esame del ricorso
entro e
non oltre i successivi 30 giorni salvo l'eventuale proroga unanimemente
decisa assumendo decisioni condivise dagli aventi diritto al voto,
redigendo quindi verbale da portare a conoscenza delle parti
interessate.
2) È ammesso ricorso in 2°
grado al Comitato paritetico nazionale se il
Comitato di 1° grado è a livello regionale, al Comitato regionale
se il
Comitato di 1a istanza è a livello provinciale, entro 30 giorni
dalla
decisione di 1° grado.
3) I compiti di segreteria del Comitato
paritetico regionale o
provinciale sono assolti nell'ambito di COOPFORM o dalle Associazioni
cooperative firmatarie competenti per territorio.
Norma transitoria.
L'opzione in merito al livello (provinciale
o regionale) di costituzione
del Comitato paritetico dovrà avvenire attraverso intese tra le
parti
firmatarie del presente accordo competenti per regione entro 30 giorni
dalla firma dello stesso.
L'opzione sarà comunicata al Comitato
nazionale di cui al punto 2.1.
4. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
1) Nelle imprese cooperative le parti
firmatarie del presente accordo,
ai vari livelli di competenza, dovranno assumere le iniziative per
l'identificazione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
entro 40 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo applicando le
modalità di cui ai punti seguenti:
2) Imprese cooperative oltre 15 lavoratori.
Nelle imprese cooperative o unità produttive delle stesse che occupano
da 16 a 200 lavoratori il RLS si individua tra i componenti la RSU.
Laddove la contrattazione di categoria abbia previsto un numero di
componenti le RSU superiore a quello dell'Accordo 13.9.94, la stessa
contrattazione di categoria potrà identificare un numero di RLS
superiore a 1 ma comunque sempre nell'ambito del numero complessivo dei
componenti le RSU.
3) Nelle imprese cooperative o unità
produttive delle stesse con più di
200 lavoratori, qualora la RSU risulti composta da 3 lavoratori, i RLS
sono individuati nel numero di 2 tra i componenti delle RSU più
1
rappresentante eletto.
Ove la RSU risulti composta da un numero di lavoratori superiore a 3,
i
RLS saranno individuati tra i componenti la RSU.
Il numero dei rappresentanti sarà quello previsto dall'art. 18,
comma
6, D.lgs. n. 626/94.
4) Resta inteso che la contrattazione
nazionale di settore potrà
definire un numero di RLS superiore a quello previsto dal citato art.
18,
ma sempre entro il numero di componenti la RSU, in relazione a specifiche
esigenze di prevenzione e protezione dai rischi rilevabili anche dai
Comitati paritetici aziendali o di categoria istituiti dalla
contrattazione.
5) Nelle aziende di cui sopra all'atto
della costituzione della RSU, il
candidato a RLS viene indicato specificatamente tra i candidati alla
elezione della RSU medesima.
6) Ove la RSU sia già costituita,
il/i nominativo del/dei RLS è/sono
individuato/i dalla RSU tra i suoi componenti con successiva ratifica
nella 1a assemblea dei lavoratori.
7) In casi di RSU non ancora costituite
ed operino ancora le RSA delle
OOSS firmatarie del presente accordo, il/i RLS è/sono eletto/i
dai
lavoratori con le procedure di cui ai successivi commi 4.10. e 4.11. Il
rappresentante così eletto rimane transitoriamente in carica fino
alla
elezione della RSU. Da quel momento trovano applicazione le norme
stabilite dal presente accordo per le imprese nelle quali è presente
la
RSU (commi 4.2. e 4.6.).
8) In caso di dimissioni o di decadenza,
il RLS rimane in carica fino a
nuova elezione da tenersi entro 2 mesi dalle dimissioni o dalla decadenza
medesima.
I permessi retribuiti sono utilizzati in proporzione al periodo di
esercizio della funzione di RLS.
9) In caso di mancanza di RSA, il/i RLS
è/sono nominato/i mediante
elezione a suffragio universale con le procedure di cui al successivi
punti 4.10. e 4.11.
10) Procedure per l'elezione o individuazione
dei RLS.
Per le imprese cooperative o unità produttive delle stesse, le
Associazioni cooperative e le OOSS dei lavoratori competenti
concorderanno le iniziative idonee allo svolgimento delle elezioni dei
RLS.
L'elezione si svolgerà a suffragio universale scrutinio segreto
con
diritto di voto a tutti i lavoratori iscritti a libro matricola con
eleggibilità limitata ai lavoratori non in prova con contratto
a tempo
indeterminato. Risulteranno eletti i lavoratori che hanno ottenuto il
maggior numero di voti validi espressi.
Prima dello svolgimento delle elezioni l'assemblea dei lavoratori
nomina tra gli stessi il segretario del seggio elettorale che dopo lo
scrutinio delle schede redige il verbale di elezione e lo comunica alla
Direzione della cooperativa.
Il/i RLS così eletto/i durano nell'incarico per il tempo previsto
dall'Accordo 13.9.94 sulle RSU o comunque fino alla decadenza della
RSU.
11) La Direzione della cooperativa, ricevuto
il verbale di elezione,
comunica al Comitato paritetico provinciale o regionale, tramite
l'associazione cooperativa di appartenenza, i nominativi dei lavoratori
eletti.
12) Per quanto non previsto nel presente
accordo in materia di elezione,
si fa riferimento all'Accordo interconfederale 13.9.94 sulle RSU.
5. Permessi per agibilità.
1) Il RLS ha diritto alle seguenti ore
annue di permesso retribuito:
- 12 nelle imprese cooperative o unità
produttive fino a 5 lavoratori;
- 30 nelle imprese cooperative o unità produttive da 6 a 15 lavoratori.
2) Nelle aziende o unità produttive
con più di 15 lavoratori, per
l'espletamento dei compiti di cui all'art. 19, D.lgs. n. 626/94, i RLS
hanno diritto a permessi retribuiti aggiuntivi a quelli previsti per le
RSU, pari a 40 ore annue per ogni rappresentante. Il predetto monte ore
non viene utilizzato per gli adempimenti di cui ai punti b), c), d), g),
i) ed l) del citato art. 19.
3) La contrattazione nazionale di settore
e quella aziendale prevederà
l'assorbimento delle ore di permesso spettanti ai RLS di quelle già
riconosciute allo stesso titolo.
6. Funzioni del rappresentante per la sicurezza.
Tenuto conto di quanto previsto dall'art.
19, D.lgs. n. 626/94, le parti
concordano sulle seguenti modalità per lo svolgimento delle funzioni
attribuite al RLS.
1) Accesso ai luoghi di lavoro.
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro non dovrà intralciare
il
normale svolgimento delle attività produttive e il suo esercizio,
salvo
casi di emergenza, sarà di volta in volta preventivamente segnalato
alla
Direzione della cooperativa o della unità produttiva.
La visita ai luoghi di lavoro da parte del RLS può essere svolta
insieme
al responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza della
cooperativa o ad un addetto da essa incaricato.
2) Consultazione.
La Direzione della cooperativa dovrà svolgere la consultazione
con i RLS
norma di legge con tempestività nei casi previsti dal D.lgs. n.
626/94.
In tale sede il RLS può formulare: proposte in materia.
Delle riunioni consultive sarà redatto verbale sottoscritto anche
dal o
dai RLS. Il verbale dovrà riportare fedelmente i rilievi eventualmente
espressi dalla rappresentanza dei lavoratori.
In mancanza della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, e in
via transitoria fino alla sua istituzione, la consultazione potrà
essere
svolta con la RSA delle OOSS stipulanti il presente accordo.
3) Riunioni periodiche.
In applicazione dell'art. 11, D.lgs. n. 626/94, le riunioni periodiche
previste dal comma 1 sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di
preavviso e su ordine del giorno scritto.
Il RLS può chiedere la convocazione della riunione periodica al
presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative
variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Della riunione
viene redatto verbale.
4) Informazione e documentazione.
Le informazioni e la documentazione fornite o date in visione dalla
Direzione della cooperativa alla rappresentanza dei lavoratori per la
sicurezza hanno carattere assolutamente riservato ed esclusivamente
connesso alla funzione esercitata.
In caso di ipotesi di violazione del segreto aziendale, la cooperativa
può rivolgersi al Comitato paritetico territoriale aprendo la
conseguente controversia.
Il RLS riceverà dalla cooperativa le informazioni e la documentazione
aziendali di cui alle lett. e) ed f), comma 1, art. 19, avrà diritto
di
consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4,
comma 2, tenuto presso l'unità produttiva e potrà richiedere
ogni
informazione e documentazione prevista dalla legge ed utile allo
svolgimento dei propri compiti riguardanti l'igiene e la sicurezza nei
luoghi di lavoro.
7. Formazione dei rappresentanti dei lavoratori (RLS).
Le parti considerano essenziale la formazione
ai fini di un'efficace
prevenzione e protezione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
1) A tal fine, anche per iniziativa dell'Ente
bilaterale COOPFORM
nazionale e di quelli regionali, potranno essere decisi opportuni
pacchetti formativi anche finalizzati a specifiche realtà produttive
nonché ai rappresentanti nei Comitati paritetici territoriali.
2) Per quanto riguarda l'art. 19, comma
1, lett. g), D.lgs. n. 626/94,
in via sperimentale si prevede un modulo di 32 ore di formazione di base
per i RLS.
Tale formazione deve comunque comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla legge;
- conoscenze fondamentali sui rischi e sulle relative misure di
prevenzione/protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
La metodologia didattica dovrà essere di tipo attivo, con esercitazioni
pratiche, ed adeguata ai soggetti da formare.
3) La contrattazione nazionale di categoria
potrà individuare ulteriori
contenuti specifici della formazione e le relative ore aggiuntive, con
riferimento ai propri comparti.
4) Il datore di lavoro, ogni qualvolta
vengano introdotte innovazioni
che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori, dovrà comunque prevedere una integrazione della
formazione.
8. Piccole imprese cooperative.
1) Nelle imprese cooperative o nelle unità
produttive delle stesse fino
a 15 lavoratori il RLS può essere individuato in ambito aziendale
o
territoriale previo accordo a livello regionale da definirsi, da parte
degli agenti contrattuali competenti, entro 30 giorni dalla firma del
presente accordo secondo le indicazioni di cui al punto 8.3. e seguenti.
2) Rappresentanza aziendale.
In caso di elezione, nelle singole cooperative od unità produttive
della
stessa fino a 15 lavoratori, del delegato dei lavoratori per la
sicurezza, essa si svolgerà secondo le procedure e le modalità
previste
ai punti 4. 10. e 4.11. del presente accordo.
Lo svolgimento delle elezioni sarà preceduto da una assemblea
finalizzata ad offrire ai lavoratori le necessarie informazioni al
riguardo (art. 18, D.lgs. n. 626/94).
Le funzioni del delegato dei lavoratori, che dura in carica 3 anni, sono
quelle richiamate al punto 6 del presente accordo, fatte salve le
diverse disposizioni di legge per le piccole imprese in materia di
riunioni periodiche.
Per la formazione vale quanto previsto al precedente punto 7.
3) Rappresentanza territoriale.
L'istituzione del rappresentante territoriale alla sicurezza può
configurarsi di area, di comparto produttivo o interaziendale secondo
scelte da definirsi a livello regionale dagli agenti contrattuali
competenti entro il termine di cui al punto 8.1.
4) Secondo tale intesa, da comunicare
alle parti nazionali firmatarie
del presente accordo, il rappresentante di cui al punto 8.3. potrà
essere
eletto o designato dai lavoratori delle cooperative interessate con
modalità da stabilire dalle parti firmatarie.
5) In tale accordo gli oneri proporzionalmente
connessi ai permessi per
l'esercizio delle prerogative legislative e per la formazione del
rappresentante di area, di comparto o interaziendale, per la sicurezza,
saranno mutualizzati tra le cooperative interessate sotto forma di
quantità retributive orarie per il numero dei dipendenti, anche
in un
ammontare convenzionale e tali quote, versate dalle predette cooperative,
saranno accantonate in un apposito Fondo costituito nell'ambito di
COOPFORM regionale e separatamente contabilizzate.
6) Oltre agli oneri relativi al sostegno
dell'attività formativa del
rappresentante territoriale alla sicurezza saranno previsti nell'accordo
anche quelli relativi alle attività dei Comitati paritetici rivolte
agli
stessi rappresentanti.
7) L'accordo regionale stabilirà
ogni modalità relativa al versamento
delle quote e alla tenuta del Fondo da parte di COOPFORM regionale tenendo
conto della provenienza dei flussi per area, comparto merceologico o
livello interaziendale.
COOPFORM regionale informerà periodicamente COOPFORM nazionale
dei
flussi delle quote relative agli oneri di cui al punto 8.5.
8) L'accordo regionale definirà
infine le modalità di consultazione, di
accesso ai luoghi di lavoro e alla documentazione, d'informazione e
formazione del RLS.
La scelta delle rappresentanze dovrà essere comunicata al Comitato
paritetico territoriale da parte delle cooperative appena esso sarà
costituito e comunque non oltre 45 giorni dalla data di firma del
presente accordo.
9) Clausola di salvaguardia.
Qualora ad opera delle OOSS firmatarie intervengano, nei settori di
attività nei quali è presente la cooperazione, per analoghe
imprese non
cooperative, condizioni contrattuali riferite ad istituti analoghi meno
onerosi di quelle stabilite nel presente accordo, le parti, a richiesta
di una di esse, s'incontreranno per assumere le opportune conseguenti
determinazioni da rinviare a livello di settore.
Dichiarazione a verbale di CGIL, CISL, UIL, in merito alla rappresentanza
territoriale alla sicurezza.
In merito alla rappresentanza territoriale
alla sicurezza riguardante
comparti produttivi o gruppi aziendali categorialmente omogenei, CGIL,
CISL, UIL dichiarano che per agente contrattuale competente deve
intendersi il livello categoriale secondo l'orientamento nazionale di
categoria, anche come definito dal CCNL.
|