Allegato I
STATUTO TIPO DEL CTP
tra
- AICPL-AGCI, ANCPL-LEGACOOP, FEDERLAVORO
e Servizi-CCI
e
- FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL
si conviene quanto segue:
1) è approvato l'allegato schema
unico di Statuto dei Comitati
paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e
l'ambiente di lavoro;
2) le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali
sottoscritte debbono, entro 6 mesi dalla stipula del presente accordo,
adottare lo schema di Statuto allegato.
Art. 1 - Costituzione.
Ai sensi dell'art. 36 CC e ss. è
costituito l'Ente Comitato paritetico
territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro
per le attività edilizia e affini della provincia di_________.
L'Ente CP non ha scopo di lucro.
L'Ente è lo strumento per il perseguimento
dei fini istituzionali previsti
dal presente statuto e dai contratti e accordi collettivi stipulati fra
le
Centrali cooperative e le Federazioni nazionali dei lavoratori nonché
fra
le
Associazioni delle Cooperative di e FeNEAL-UIL,
FILCA-CISL e FILLEA-CGIL
della provincia di _____________________.
L'Ente: costituisce per l'edilizia l'organismo
paritetico di cui all'art.
20, D.lgs. 19.9.94 n. 626.
Art. 2 - Partecipazione al sistema di
sicurezza edile.
L'Ente fa parte del sistema di sicurezza
nazionale paritetico di categoria
coordinato dalla Commissione nazionale paritetica per la prevenzione
infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, secondo quanto previsto dai
contratti e accordi collettivi di cui all'art. 1 del presente statuto.
Art. 3 - Scopi statutari.
L'Ente ha per scopo lo studio dei problemi
generali e specifici inerenti
alla prevenzione degli infortuni, all'igiene del lavoro e in genere al
miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti
e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative.
Art. 4 - Attività dell'Ente.
Per realizzare gli scopi e i fini di cui
al precedente articolo, l'Ente:
a) si avvale:
- della propria struttura tecnica;
- delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del vigente
CCNL dell'edilizia, stipulato tra le parti di cui all'art. 1;
- di soggetti pubblici o privati competenti in materia;
b) suggerisce l'adozione di iniziative
dirette:
- allo svolgimento di corsi di prevenzione
per le persone preposte
all'attuazione della normativa antinfortunistica;
- all'introduzione e allo sviluppo dell'insegnamento delle discipline
prevenzionali nell'ambito della formazione professionale per i mestieri
dell'edilizia;
- all'attuazione di interventi informativi e formativi in materia di
sicurezza e salute per le maestranze edili, i RLS, i responsabili del
servizio di prevenzione e protezione, nonché i coordinatori per
la
sicurezza;
c) promuove iniziative per la diffusione
anche nei luoghi di lavoro di
materiale di propaganda sui temi della sicurezza e della salute;
d) si avvale delle segnalazioni riguardanti
i problemi della
prevenzione, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e
negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle
Organizzazioni rappresentate nell'Ente, dalle RSU, dai RLS, dai datori
di
lavoro o dai lavoratori;
e) esercita, con le procedure di cui al
successivo art. 16, ogni
opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l'attuazione delle
norme di legge sugli apprestamenti e le misure prevenzionali e sul
l'igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere,
avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati;
f) inoltre:
- svolge i compiti di conciliazione delle
controversie di cui all'art.
20, D.lgs. 19.9.94 n. 626/94;
- svolga di concerto con l'Ente Scuola Edile, funzioni di orientamento
e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori;
- provvede all'istituzione e conservazione di un elenco dei nominativi
dei RLS, eletti o designati nel territorio di competenza dell'Ente;
- certifica, in funzione di norme di legge vigenti, la formazione dei
coordinatori per la sicurezza, sulla base della documentazione fornita
dagli Enti Scuola.
Art. 5 - Sede e durata.
L'Ente ha sede in ______________________
Via ___________________________
La durata dell'Ente è indeterminata
nel tempo.
Art. 6 - Rappresentanza legale.
La rappresentanza legale dell'Ente spetta
al Presidente.
Art. 7 - Composizione del Consiglio d'amministrazione.
L'Ente è amministrato da un Consiglio
d'amministrazione composto di
_______ membri designati pariteticamente:
1) n.______ dalle Associazioni territoriali
delle Cooperative di cui
all'art. 1;
2) n.______ dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui
all'art. 1.
I membri del Consiglio d'amministrazione
durano in carica e possono essere
confermati; è però data facoltà alle Organizzazioni
designanti di
provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del mandato.
I membri del Consiglio nominati in sostituzione
di quelli eventualmente
cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del mandato, restano
in
carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.
Tutte le cariche sono gratuite.
Art. 8 - Presidente, Vice Presidente e
Comitato di Presidenza.
1 dei rappresentanti nominati dalle Organizzazioni
cooperative di cui
all'art. 1 assume, su designazione della stessa Organizzazione, la carica
di Presidente e 1 dei rappresentanti nominati dalle Organizzazioni dei
lavoratori stipulanti assume, su designazione delle stesse Organizzazioni,
la carica di Vice Presidente.
Il Presidente e il Vice Presidente possono
delegare per iscritto le
Funzioni, in parte o integralmente, in caso di impedimento ad altro membro
del Consiglio d'amministrazione fra quelli designati. rispettivamente,
dalle Associazioni cooperative o dalle Organizzazioni dei lavoratori.
Il Presidente e il Vice Presidente costituiscono
il Comitato di
Presidenza; il Presidente, come specificato all'art. 6, ha la
rappresentanza legale dell'Ente. Il Comitato di Presidenza è delegato
dal
Consiglio d'amministrazione a:
a) curare l'attuazione delle deliberazioni
del Consiglio
d'amministrazione seguendone l'esecuzione;
b) intrattenere rapporti con i terzi a nome dell'Ente;
c) proporre al Consiglio d'amministrazione la ratifica della nomina del
Segretario di cui al successivo art. 12;
d) proporre al Consiglio d'amministrazione la nomina dei tecnici; e)
predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite nonché
il
bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio d'amministrazione.
Il Comitato di Presidenza inoltre gestisce
sulla base degli indirizzi del
Consiglio d'amministrazione, le risorse finanziarie dell'Ente con firma
congiunta, con potere di nominare procuratori scelti tra i componenti
del
Consiglio d'amministrazione.
Per la durata del Comitato di Presidenza
valgono le disposizioni previste
dall'art. 7 per il Consiglio d'amministrazione.
Art. 9 - Convocazioni e attività
del Consiglio d'amministrazione.
Il Consiglio d'amministrazione si riunisce
di norma una volta ogni .. e in
via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente, dal Vice
Presidente o da almeno 3 membri del Consiglio d'amministrazione stesso.
Ove le riunioni non siano preventivamente
programmate, la convocazione del
Consiglio d'amministrazione è fatta mediante avviso scritto da
recapitarsi
almeno .. giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, in caso
d'urgenza, mediante tempestivo preavviso.
Alle riunioni del Consiglio d'amministrazione
partecipa, di norma, 1
Segretario.
Il Consiglio d'amministrazione ha il compito
di:
a) definire e deliberare i programmi di
attività;
b) approvare il piano previsionale delle entrate e delle uscite del
l'Ente;
c) approvare il bilancio consuntivo, che scade il 30 settembre di ogni
anno;
d) verificare il funzionamento della struttura operativa dell'Ente,
predisponendo gli opportuni adeguamenti;
e) deliberare sui rapporti di collaborazione necessari al perseguimento
dei fini istituzionali;
f) nominare il Segretario di cui al successivo art. 12, su proposta del
Comitato di Presidenza;
g) definire i criteri per la scelta di tecnici professionalmente
qualificati e ratificarne la nomina:
h) proporre ogni utile iniziativa volta a favorire la diffusione della
sicurezza, in conformità degli scopi individuati dalle parti sociali.
Art. 10 - Validità delle riunioni
del Consiglio d'amministrazione.
Per la validità delle riunioni
del Consiglio d'amministrazione e delle
deliberazioni relative, è necessaria la presenza di almeno la metà
più 1
dei componenti.
Ciascun membro ha diritto a un voto.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza
assoluta dei voti (le parti
potranno prevedere in sede locale maggioranze più qualificate).
Delle
adunanze viene redatto verbale dal Segretario o in assenza da un
incaricato del Presidente. Il verbale è approvato dal Consiglio
d'amministrazione e sottoscritto dal Presidente e Vice Presidente.
Art. 11 - Bilanci dell'Ente.
L'esercizio finanziario dell'Ente ha decorrenza
dal 1° ottobre di ciascun
anno e termine al 30 settembre dell'anno successivo.
Alla fine di ogni esercizio il Comitato
di Presidenza predispone il
bilancio consuntivo, in conformità alle norme contrattuali, da
approvarsi
da parte del Consiglio d'amministrazione entro 6 mesi dalla chiusura
dell'esercizio.
Entro lo stesso termine deve essere approvato
il piano previsionale delle
entrate e delle uscite per l'esercizio successivo, correlato alle
previsioni e programmazioni della attività.
Nel periodo intercorrente tra il 1°
ottobre di ogni anno e la data di
approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo
all'esercizio in corso, si provvede alla gestione economi co-finanziaria
dell'Ente, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato
per l'esercizio precedente.
Almeno 2 mesi prima della scadenza del
termine di cui ai commi 2 e 3. Il
piano previsionale delle entrate e delle uscite deve essere predisposto
in
forma analitica dal Comitato di Presidenza e trasmesso alle Organizzazioni
territoriali di cui all'art. 1 nonché ai componenti il Consiglio
d'amministrazione.
Sia il bilancio consuntivo che il piano
previsionale delle entrate e delle
uscite, approvati secondo lo schema adottato dalle parti nazionali e
accompagnati dalla relazione del Presidente e da quella del Collegio dei
Sindaci revisori, devono essere trasmessi entro 1 mese dalla loro
approvazione per le verifiche di conformità e le valutazioni di
merito
alle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1 nonché alla
Commissione
paritetica nazionale per la prevenzione infortuni, igiene e ambiente di
lavoro.
Nella compilazione del piano previsionale
delle entrate e delle uscite e
del bilancio consuntivo deve essere seguito lo schema unico la cui
determinazione è di competenza delle Associazioni nazionali di
cui
all'art. 1.
Art. 12 - Il Segretario.
Le Organizzazioni territoriali di cui
all'art. 1 possono provvedere alla
designazione del Segretario, sulla base di una selezione collegata
esclusivamente a criteri di professionalità.
Art. 13 - Entrate.
Le entrate del Comitato sono costituite
da: ___________________
a) contributi stabiliti dai contratti
e dagli accordi nazionali
stipulati dalle Associazioni di cui all'art. 1 e nell'ambito di questi
dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni cooperative dei lavoratori
della provincia di _______________________ ad esse aderenti;
b) interessi attivi sui predetti contributi;
c) sanzioni per ritardato versamento dei
contributi di cui alla lett.
a);
d) somme riscosse per lasciti, donazioni,
elargizioni e in genere per
atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario e straordinario
riguardante la gestione dell'Ente;
e) finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri,
Pubbliche amministrazioni,
Enti pubblici e privati nazionali e internazionali.
Art. 14 - Patrimonio sociale.
Il patrimonio dell'Ente è costituito:
a) dai beni mobili e immobili che per
acquisti lasciti donazioni e per
qualsiasi altro titolo vengono in proprietà dell'Ente;
b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali
riserve di accantonamenti;
c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali
autorizzazioni di legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio
dell'Ente.
Art. 15 - Controversie.
Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione
e all'applicazione del
presente Statuto è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali
di
cui all'art. 1.
In caso di mancato accordo fra le stesse,
la controversia è rimessa alle
predette Associazioni nazionali di cui all'art. 1 che decidono in via
definitiva.
Art. 16 - Intervento soci luoghi di lavoro.
Per l'attività di cui alla lett.
e), art. 4, il Consiglio
d'amministrazione determina le modalità concrete di svolgimento
delle
attività di cui sopra compatibilmente con le disponibilità
finanziarie del
l'Ente. Esso può altresì stabilire i modi degli eventuali
interventi di
emergenza dell'Ente per i casi di particolare gravità.
Le attività suddette sono disciplinate,
in via prioritaria, come segue:
a) su espressa richiesta delle imprese
aderenti o dei RLS, il Comitato
di Presidenza programma l'effettuazione di visite dei tecnici finalizzate
a fornire valutazioni e supporto alle imprese medesime e ai suddetti
rappresentanti su specifiche misure di prevenzione concretamente da
adottarsi nel singolo luogo di lavoro;
b) il Consiglio d'amministrazione, tenuto conto delle risorse
organizzative in possesso dell'Ente, può programmare in via autonoma
l'effettuazione da parte dei tecnici di visite a luoghi di lavoro. Le
visite sono disposte normalmente con criteri di territorialità
o di
tipologia produttiva. L'effettuazione del programma è autorizzata
dal
Comitato di Presidenza. Il Segretario dà comunicazione preventiva
dei
programmi di visite disposte dal Consiglio d'amministrazione ai titolari
o
legali rappresentanti delle imprese e ai RLS cui fanno capo i luoghi di
lavoro;
c) il tecnico incaricato della visita ha il compito di fornire
chiarimenti e consigli al rappresentante dell'impresa e ai lavoratori
e/o
loro rappresentanti nonché di impartire immediatamente le istruzioni
ritenute più opportune, indicandone i tempi di attuazione, e di
riferire
tempestivamente al Segretario.
Ove possibile, allo scadere dei predetti
termini, è effettuata una 2a
visita allo scopo di accertare l'attuazione delle misure suggerite. Sulla
relazione dei tecnici, il Comitato di Presidenza, al quale compete
valutare le comunicazioni da fornire al riguardo al Consiglio
d'amministrazione, è informato tramite il Segretario.
Ove risulti che le istruzioni fornite
e gli interventi effettuati non
hanno sortito esito, il Consiglio d'amministrazione ne dispone la
segnalazione alle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1 per le
iniziative del caso.
Le procedure di cui sopra non esonerano
le imprese da eventuali loro
responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazione
alle
disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti
Organi ispettivi o di controllo previsti dalla legge.
Art. 17 - Il segreto d'ufficio.
I membri del Consiglio d'amministrazione
e ogni altra persona che
partecipi alle riunioni dell'Ente, nonché i tecnici di cui all'art.
4),
lett. e), e il personale dell'Ente medesimo, sono tenuti a rispettare
il
segreto d'ufficio.
Art. 18 - Collegio dei Sindaci revisori.
a) Composizione.
Il Collegio dei Sindaci revisori è
composto di 3 membri designati
rispettivamente: 1 dall'Associazione cooperative della Provincia di
_________________________; 1 dalle OOSS dei lavoratori in accordo tra
loro
e il 3°, che presiede il Collegio, di comune accordo tra tutte le
Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1.
I membri del Collegio sindacale designati dalle Organizzazioni
territoriali competenti possono essere scelti tra gli iscritti nell'Albo
dei ragionieri collegiati, oppure nell'Albo dei dottori commercialisti,
oppure nel Registro dei Revisori contabili.
Il Presidente del Collegio deve essere iscritto nel ruolo dei Revisori
ufficiali dei conti o nel Registro dei Revisori contabili.
In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dal Presidente
del
Tribunale.
b) Compensi.
Ai Sindaci è corrisposto un compenso
annuo, il cui ammontare viene fissato
di anno in anno dal Consiglio d'amministrazione in sede di approvazione
del bilancio preventivo.
c) Durata.
I Sindaci durano in carica un ___________
e possono essere riconfermati.
d) Attribuzioni.
I Sindaci Revisori esercitano le attribuzioni
e hanno i doveri di cui agli
artt. 2403, 2404 e 2407 CC, in quanto applicabili.
Essi devono riferire subito dopo al Consiglio
di Amministrazioni le
eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro
mansioni.
Il Collegio dei Sindaci Revisori esamina
i bilanci consuntivi dell'Ente
per controllarne la rispondenza con i registri contabili. Esso si riunisce
ordinariamente una volta al semestre e ogni qualvolta il Presidente del
Collegio dei Sindaci Revisori lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei
Sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è fatta senza alcuna
formalità di procedura. I Sindaci Revisori partecipano alle riunioni
del
Consiglio d'amministrazione senza voto deliberativo.
Art. 19 - Personale dell'Ente.
L'assunzione del personale dell'Ente è
decisa dal Consiglio
d'amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, sulla base
di
una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità.
Al personale dell'Ente deve essere assicurato
un trattamento conforme alle
normative di legge, tenuti presenti i CCNL vigenti per la categoria edile.
Il trattamento economico e normativo del
personale dell'Ente è stabilito
dal Comitato di Presidenza, nell'ambito delle direttive deliberate dal
Consiglio d'amministrazione.
Art. 20 - Liquidazione.
La messa in liquidazione dell'Ente è
disposta con accordo tra le
Organizzazioni cooperative e dei lavoratori di cui all'art. 1, su conforme
decisione congiunta delle Associazioni nazionali, sentito il parere della
Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene
e
l'ambiente di lavoro.
Nell'ipotesi di messa in liquidazione,
le Organizzazioni territoriali di
cui al comma precedente provvederanno alla nomina di 1 o più liquidatori.
Trascorsi i n.____ mese/mesi dalla messa
in liquidazione, provvederà in
difetto il Presidente del Tribunale competente per la circoscrizione
territoriale.
Le Organizzazioni predette determinano,
all'atto della messa in
liquidazione dell'Ente i compiti del o dei liquidatori e successivamente
ne ratificano l'operato.
Art. 21 - Modifiche dello Statuto dell'Ente.
Le modifiche dello Statuto sono approvate
dalle Organizzazioni cooperative
territoriali e dei lavoratori di cui all'art. 1, sentito il parere del
Consiglio d'amministrazione e della Commissione nazionale paritetica per
la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
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