Allegato L
COOPERLAVORO - FONDO PENSIONE PER I LAVORATORI,
SOCI E DIPENDENTI,
DELLE COOPERATIVE DI LAVORO
Parte I - STATUTO DI COOPERLAVORO
Fondo Pensione complementare dei lavoratori, soci e dipendenti,
delle cooperative di lavoro
COOPERLAVORO
Titolo I - COSTITUZIONE E SCOPO
Art. 1 - Denominazione - Fonti Istitutive
- Durata - Sede.
1. Ai sensi del D.lgs. 21.4.93 n. 124
e successive modificazioni e
integrazioni è costituito "COOPERLAVORO - Fondo Pensione complementare
dei
lavoratori, soci e dipendenti, delle cooperative di lavoro" in forma
di
associazione riconosciuta ai sensi dell'art. 12 CC e ss., di seguito
denominato per brevità "COOPERLAVORO" ovvero "Fondo".
2. Le fonti istitutive di COOPERLAVORO
sono:
a) gli accordi tra soci lavoratori di
cooperative di lavoro, promossi da
LEGACOOP con delibera assunta in data 18.2.98, da CONFCOOPERATIVE con
delibere assunte il 21.10.97 e il 29.4.98, da AGCI con delibera assunta
il
26.2.98;
b) l'accordo relativo ai lavoratori dipendenti per l'istituzione del
Fondo Pensione dei lavoratori, soci e dipendenti, delle cooperative di
lavoro sottoscritto il 6.5.98;
c) i contratti e gli accordi collettivi di lavoro stipulati dalle parti
firmatarie dell'accordo intercategoriale di cui al punto b);
d) i regolamenti e le delibere adottate ovvero gli accordi sottoscritti,
per i propri dipendenti, dalle Centrali cooperative, dalle OOSS firmatarie
del presente accordo e dalle società e dagli enti promossi o costituiti
dalle medesime Centrali cooperative od OOSS.
3. COOPERLAVORO ha sede in Roma, via C.B.
Piazza n. 8.
4. La durata di COOPERLAVORO è
fissata a tempo indeterminato, fatte
salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 38.
Art. 2 - Scopo.
1. COOPERLAVORO ha lo scopo esclusivo
di realizzare a favore dei
lavoratori associati trattamenti pensionistici complementari del sistema
obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli
di
copertura previdenziale.
2. COOPERLAVORO non ha scopi di lucro.
Titolo II - ASSOCIATI - RAPPORTO ASSOCIATIVO
Art. 3 - Destinatari.
1. Sono destinatari di COOPERLAVORO:
a) i soci lavoratori delle cooperative
di lavoro;
b) lavoratori dipendenti delle cooperative interessate.
2. Si definiscono come destinatari i soci
lavoratori con almeno 1 mese
d'iscrizione al libro soci, computando a tale fine anche eventuali periodi
svolti in qualità di lavoratore subordinato.
3. Sono altresì destinatari di
COOPERLAVORO:
a) i lavoratori dipendenti dei consorzi
costituiti dalle cooperative di
produzione e lavoro di cui al comma 1 del presente articolo;
b) i lavoratori dipendenti di società costituite o comunque partecipate
prevalentemente dalle predette cooperative o consorzi;
c) i lavoratori dipendenti di cooperative di cooperative e di società
consortili;
d) i lavoratori dipendenti delle Centrali cooperative LEGACOOP -
CONFCOOPERATIVE - AGCI comprese le loro strutture settoriali, territoriali
e delle società e degli enti da esse promossi o costituiti, ove
previsto
da apposite delibere, regolamenti o accordi;
e) costituiti, ove previsto da apposite delibere, regolamenti o accordi;
f) i lavoratori in distacco presso le OOSS e le strutture associative
cooperative ai sensi della legge i lavoratori dipendenti delle OOSS
firmatarie dell'accordo sindacale di cui all'art. 1, comma 2, lett. b),
e
delle società e degli enti da esse promossi o n. 300 del 20.5.70,
ove
previsto da apposite delibere, regolamenti o accordi.
4. In assenza di specifiche previsioni
contrattuali, si definiscono
destinatari i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di
prova nelle seguenti tipologie di contratto di lavoro:
a) contratto a tempo indeterminato;
b) contratto part-time a tempo indeterminato;
c) contratto a tempo determinato per un periodo complessivamente pari
o
superiore a 3 mesi nell'arco dell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre);
d) contratto di formazione e lavoro; e) contratto di apprendistato.
Art. 4 - Associati.
1. Sono associati a COOPERLAVORO:
a) i lavoratori destinatari della forma
pensionistica complementare,
così come indicati al precedente art. 3, i quali abbiano manifestato
la
volontà di adesione al Fondo con le modalità stabilite nello
Statuto del
Fondo stesso;
b) i datori di lavoro dei lavoratori associati al Fondo;
c) i lavoratori che percepiscono a carico di COOPERLAVORO la pensione
complementare di vecchiaia o la pensione complementare d'anzianità.
2. I destinatari di cui all'art. 3 aderiscono
a COOPERLAVORO, in
conformità a quanto previsto nelle fonti istitutive di cui all'art.
1, in
modo volontario mediante sottoscrizione di un'apposita domanda di
adesione, reperibile presso i luoghi nei quali a norma del successivo
comma può essere promossa la raccolta delle adesioni, da presentare
o
inviare al Presidente di COOPERLAVORO presso la sede legale del Fondo.
3. La raccolta delle adesioni individuali
può essere promossa: a) nei
luoghi di lavoro dei destinatari:
a) nelle sedi del Fondo e dei soggetti
sottoscrittori o promotori delle
fonti istitutive;
b) negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività dei
soggetti sottoscrittori o promotori delle fonti istitutive.
4. L'adesione a COOPERLAVORO è
preceduta dalla consegna al destinatario
della scheda informativa relativa alle principali caratteristiche
approvata dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, dello statuto
e della specifica fonte istitutiva.
5. La domanda di adesione viene esaminata
dal Presidente o da persona da
lui delegata, il quale nei 30 giorni successivi alla presentazione può
richiedere ulteriore documentazione a corredo della domanda oppure
rifiutarla, qualora non sussistano i requisiti per la partecipazione al
Fondo in capo al soggetto che sottoscrive la domanda.
6. In presenza dei requisiti di partecipazione
al Fondo, l'adesione ha
effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello di accettazione
della
domanda.
7. La domanda di adesione s'intende accettata
se entro i 30 giorni
successivi alla sua ricezione non è stata rifiutata ovvero se entro
lo
stesso termine non è stata richiesta ulteriore documentazione.
8. A seguito della accettazione della
domanda di adesione presentata dal
lavoratore risulta iscritto a COOPERLAVORO anche il datore di lavoro dal
quale il medesimo lavoratore dipende. Per effetto dell'adesione i
lavoratori e i datori di lavoro dai quali dipendono sono obbligati, per
tutta la durata del rapporto associativo, al versamento dei contributi
nella misura stabilita dalle fonti istitutive di cui al precedente art.
1,
comma 2 e successive modificazioni e integrazioni, sono altresì
tenuti
all'osservanza delle norme contenute nel presente Statuto.
9. I lavoratori nei cui confronti si applicano
le fonti istitutive di
cui all'art. 1 del presente Statuto, già iscritti a Fondi Pensione
di cui
al D.lgs. 21.4.93 n. 124, possono, al momento della presentazione della
domanda di associazione a COOPERLAVORO, chiedere di trasferire la
posizione pensionistica maturata presso il Fondo di provenienza.
10. La domanda di adesione con relativo
trasferimento della posizione già
maturata presso il Fondo Pensione di provenienza, indirizzata al
Presidente di COOPERLAVORO, deve essere corredata della documentazione
stabilita con delibera del Consiglio d'amministrazione necessaria a
provare l'eventuale status di "vecchio iscritto" agli effetti
di legge.
11. La sospensione del rapporto di lavoro
o della prestazione associativa
da parte del socio lavoratore per qualunque causa non determina la perdita
della qualità di associato né interrompe l'anzianità
ai fini della
maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni.
12. Ai fini delle comunicazioni da parte
di COOPERLAVORO, i lavoratori
associati possono eleggere domicilio presso l'impresa in cui prestano
servizio nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati
personali.
Titolo III - ORGANI
Art. 5 - Organi.
1. Sono organi di COOPERLAVORO:
a) Assemblea dei Delegati
b) Consiglio d'amministrazione
c) Presidente e Vice Presidente
d) Collegio dei Revisori contabili.
2. La rappresentanza dei datori di lavoro
e dei lavoratori negli organi
del Fondo è disciplinata secondo il principio della pariteticità.
3. Ai fini della composizione degli organi
del Fondo e delle modalità
elettorali, per lavoratori associati s'intende la totalità dei
lavoratori
associati, soci e dipendenti.
Art. 6 - L'Assemblea.
1. L'Assemblea è l'organo deliberativo
di COOPERLAVORO.
2. L'Assemblea è costituita da
90 delegati, dei quali 45 in
rappresentanza dei datori di lavoro associati e 45 in rappresentanza dei
lavoratori associati, eletti in base alle modalità stabilite nel
Regolamento Elettorale, che forma parte integrante delle fonti istitutive.
3. Le elezioni per l'insediamento della
1a Assemblea sono indette al
raggiungimento di 5.000 adesioni.
4. L'Assemblea è presieduta dal
Presidente del Consiglio
d'amministrazione.
5. I delegati della 1a Assemblea restano
in carica 3 anni.
6. I delegati delle Assemblee successive
restano in carica 4 anni.
7. I componenti dell'Assemblea sono rieleggibili
per non più di 3
mandati.
8. Qualora uno dei Delegati nel corso
del mandato cessi dall'incarico
per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme
al
riguardo stabilite dal Regolamento Elettorale. Il Delegato subentrante
ai
sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati
in carica all'atto della sua elezione.
Art. 7 - Attribuzione dell'Assemblea.
1. L'Assemblea in seduta ordinaria:
a) elegge e revoca i componenti il Consiglio
d'amministrazione;
b) elegge i componenti il Collegio dei Revisori contabili e li revoca
quando ricorre una giusta causa;
c) elegge il Presidente del Collegio dei Revisori contabili;
d) esercita l'azione di responsabilità nei confronti degli
Amministratori e dei Revisori contabili;
e) approva il bilancio di esercizio ed esamina il preventivo di spesa;
f) delibera su eventuali proposte, formulate dal Consiglio
Amministrazione, in materia di indirizzi generali dell'attività
di
COOPERLAVORO;
g) delibera in merito alla società cui affidare la revisione contabile
COOPERLAVORO;
h) delibera sull'esclusione degli associati
i) determina il compenso degli Amministratori e dei Revisori contabili;
j) delibera su tutto quant'altro ad essa demandato per legge.
2. L'Assemblea in seduta straordinaria:
a) delibera le modifiche allo Statuto;
b) delibera lo scioglimento di COOPERLAVORO.
Art. 8 - Convocazione dell'Assemblea.
1. L'Assemblea è convocata dal
Presidente del Consiglio
d'amministrazione su delibera dello stesso Consiglio d'amministrazione,
mediante avviso - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo
dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - da comunicare a mezzo
raccomandata a.r. almeno 15 giorni prima della data fissata per la
riunione.
2. In casi di particolare urgenza, la
cui sussistenza è rimessa alla
prudente valutazione del Presidente, è ammessa la convocazione
telegrafica
o via fax, con ricevimento confermato, contenente l'ordine del giorno,
da
spedire almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione.
3. L'Assemblea è convocata, entro
4 mesi dalla chiusura dell'esercizio,
almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
4. L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata
dal Presidente del
Consiglio d'amministrazione quando ne faccia richiesta motivata almeno
1/10 dei delegati, purché nella domanda siano indicati gli argomenti
da
trattare nell'ordine del giorno.
Art. 9 - Deliberazione dell'Assemblea.
1. L'Assemblea, in 1a convocazione, è
validamente costituita con la
presenza della metà più 1 dei delegati e delibera a maggioranza
dei
presenti.
2. In 2a convocazione l'Assemblea è
regolarmente costituita qualunque
sia il numero dei delegati intervenuti e delibera con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
3. Per modificare lo Statuto di COOPERLAVORO,
l'Assemblea straordinaria
delibera in conformità a quanto disposto dal successivo art. 37.
4. Per deliberare lo scioglimento di COOPERLAVORO,
l'Assemblea
straordinaria delibera in conformità a quanto disposto dal successivo
art.
3 8.
5. I Delegati che siano allo stesso tempo
componenti del Consiglio
d'amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di
approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro
responsabilità.
Art. 10 - Rappresentanza nell'Assemblea.
1. Il Delegato può farsi rappresentare
in Assemblea da altro Delegato
della stessa rappresentanza cui appartiene.
2. La delega di rappresentanza deve essere
conferita in forma scritta,
non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco
e non
può essere conferita né agli Amministratori né ai
Revisori contabili.
3. La delega di rappresentanza può
essere conferita soltanto per singole
assemblee, con effetto anche per gli aggiornamenti successivi della
medesima Assemblea.
4. La delega può essere rilasciata
anche in calce all'avviso di
convocazione.
5. Lo stesso delegato non può essere
portatore di più di una delega.
Art. 11 - Verbale delle deliberazioni
dell'Assemblea
1. L'Assemblea è presieduta dal
Presidente del Consiglio
d'amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di
entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
2. Il Presidente dell'Assemblea designa
un Segretario ed eventualmente 2
scrutatori.
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea
di constatare la regolarità delle
deleghe e in genere il diritto d'intervento all'Assemblea.
4. Delle riunioni d'assemblea si redige
processo verbale firmato dal
Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
5. Il verbale di riunione dell'Assemblea
straordinaria è redatto da un
notaio.
Art. 12 - Il Consiglio d'amministrazione.
1. COOPERLAVORO è amministrato
da un Consiglio d'amministrazione
costituito da 12 componenti di cui metà eletti dall'Assemblea in
rappresentanza dei lavoratori associati e metà eletti in rappresentanza
dei datori di lavoro associati. A tal fine i Delegati in rappresentanza
dei lavoratori e i Delegati in rappresentanza dei datori di lavoro
provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei Consiglieri di propria
competenza.
2. Presidente e Vice Presidente del Fondo
sono eletti dal Consiglio
d'amministrazione, rispettivamente ed a turno, tra i propri componenti
rappresentanti i datori di lavoro e quelli rappresentanti i lavoratori.
3. L'elezione del Consiglio d'amministrazione
avviene:
a) sulla base di liste di candidati presentate,
disgiuntamente, dalle
Organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie dell'accordo di cui
all'art. 1, comma 2, lett. b, a condizione che le liste medesime siano
sottoscritte da almeno 1/10 dei Delegati in Assemblea eletti in
rappresentanza, a seconda dei casi, dei datori di lavoro associati ovvero
dei lavoratori associati;
b) sulla base di liste di candidati presentate da almeno 1/10 dei
Delegati in Assemblea eletti in rappresentanza, a seconda dei casi, dei
datori di lavoro associati ovvero dei lavoratori associati;
c) il voto viene espresso contrassegnando la lista prescelta.
4. Le liste sono composte da un numero
di candidati almeno pari al
numero dei Consiglieri eleggibili.
5. I Consiglieri in rappresentanza dei
lavoratori associati sono eletti
secondo le seguenti regole:
a) sono eletti Consiglieri i candidati
della lista che, ai primi 2
scrutini, abbia ottenuto il voto favorevole di almeno i 2/3 degli aventi
diritto;
b) a partire dal 3° scrutinio si procede al ballottaggio tra le 2
liste
che nella precedente votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti
e
risultano eletti Consiglieri i candidati della lista che abbia ottenuto
il
maggior numero di voti degli aventi diritto.
6. I Consiglieri in rappresentanza dei
datori di lavoro associati sono
eletti secondo le seguenti regole:
a) si calcola la percentuale di voti ottenuta
da ciascuna lista
dividendo il numero di voti validi ottenuti da ciascuna lista per il
numero di voti validi complessivamente;
b) si divide il numero dei Consiglieri fra le liste concorrenti che
abbiano ottenuto voti validi in proporzione alla percentuale di voti
validi ottenuti da ciascuna di esse;
c) qualora, per effetto della distribuzione percentuale, 1 o più
Consiglieri non siano stati attribuiti ad alcuna lista si procede
all'attribuzione a favore delle liste che abbiano ottenuto il più
elevato
"resto";
d) i Consiglieri sono eletti in ordine progressivo di presentazione.
7. I Consiglieri eletti in rappresentanza
dei datori di lavoro associati
e i Consiglieri eletti in rappresentanza dei lavoratori associati
costituiscono un Collegio unico e indivisibile e sono tenuti ad agire
nell'esclusivo interesse del Fondo.
8. I Consiglieri durano in carica 4 anni
e sono rieleggibili per non più
di 3 mandati.
9. I componenti il Consiglio d'amministrazione
devono essere in possesso
dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti
dalla normativa
vigente. Almeno 4 componenti il Consiglio d'amministrazione, dei quali
2
in rappresentanza dei lavoratori associati e 2 in rappresentanza dei
datori di lavoro associati, devono essere in possesso dei requisiti di
professionalità di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) o b), Decreto
del
Ministro del lavoro n. 211 del 14.1.97 e successive modificazioni ed
integrazioni. Inoltre, nei loro confronti non devono sussistere le cause
di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 CC. La perdita
dei
predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità
e
decadenza, comportano la decadenza dell'incarico.
10. Costituisce presupposto per la partecipazione
al Consiglio
d'amministrazione, nonché per l'assunzione della carica di dirigente
responsabile di COOPERLAVORO, l'assenza delle situazioni di
incompatibilità sancite dall'art. 8, comma 8, Decreto del Ministro
del
tesoro n. 703 del 21.11.96.
11. I componenti del Consiglio d'amministrazione
hanno facoltà di
partecipare alle riunioni dell'Assemblea.
Art. 13 - Attribuzioni del Consiglio d'amministrazione.
1. Il Consiglio ha il compito di amministrare
COOPERLAVORO ed è
investito dei più ampi poteri per l'attuazione di quanto previsto
dal
presente Statuto.
2. In particolare il Consiglio d'amministrazione:
a) elegge nel proprio ambito il Presidente
e il Vice Presidente; le
cariche di Presidente e Vice Presidente spettano, rispettivamente e a
turno, a un Consigliere in rappresentanza dei datori di lavoro associati
e
a un Consigliere in rappresentanza dei lavoratori associati;
b) convoca l'assemblea e ne definisce l'ordine del giorno;
c) provvede all'organizzazione di COOPERLAVORO;
d) definisce gli indirizzi generali di gestione di COOPERLAVORO;
e) predispone il preventivo di spesa da sottoporre all'esame
dell'Assemblea;
f) predispone il bilancio di esercizio e l'allegata relazione
illustrativa dell'andamento della gestione da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea in conformità alle disposizioni emanate dalla Commissione
di Vigilanza sui Fondi Pensione;
g) definisce i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio
nella scelta degli investimenti nel rispetto della normativa vigente;
h) individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti
e dal presente Statuto, i soggetti cui affidare la gestione del patrimonio
del Fondo scegliendoli tra quelli abilitati dalla legislazione vigente
e
stipula le relative convenzioni;
i) individua la Banca depositaria e stipula la relativa convenzione;
j) individua il soggetto cui affidare la gestione amministrativa del
Fondo e stipula la relativa convenzione;
k) individua una o più Compagnie di Assicurazione cui affidare
l'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari e stipula
la
relativa convenzione;
l) verifica i risultati di gestione mediante l'adozione di parametri
oggettivi e confrontabili;
m) esercita i diritti di voto, direttamente o tramite delega, inerenti
ai valori mobiliari di proprietà del Fondo;
n) propone all'Assemblea la scelta della società cui affidare la
certificazione del bilancio di COOPERLAVORO;
o) predispone la scheda informativa relativa alle caratteristiche di
COOPERLAVORO, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni
emanate dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione al cui esame
la
sottopone per la necessaria approvazione;
p) definisce i contenuti delle comunicazioni periodiche agli associati
in materia di andamento finanziario e amministrativo del Fondo nel
rispetto delle disposizioni al riguardo emanate dalla Commissione di
Vigilanza sui Fondi Pensione;
q) vigila sull'insorgenza di situazioni che facciano presumere
l'esistenza di un conflitto di interessi rilevante ai sensi della
normativa vigente;
r) cura la gestione ordinaria di COOPERLAVORO;
s) determina l'importo della quota associativa annua, sulla base del
preventivo di spesa tenuto conto anche di quanto stabilito nella fonte
istitutiva di cui al precedente art. 1;
t) ha facoltà di proporre le modifiche statutarie ritenute idonee
ad un
più funzionale assetto di COOPERLAVORO;
u) ha l'obbligo di attuare le modifiche statutarie che si rendano
necessarie ai sensi dell'art. 37, comma 4;
v) indice le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea secondo quanto
disposto al riguardo dal Regolamento elettorale e convoca l'Assemblea
neoeletta per il suo insediamento entro 60 giorni dalla proclamazione
degli eletti;
w) nomina, qualora ragioni di opportunità lo consiglino, il Dirigente
Responsabile di COOPERLAVORO che deve essere in possesso dei requisiti
di
onorabilità previsti dalla legislazione vigente e dei requisiti
di
professionalità di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) o b), Decreto
del
Ministro del lavoro n. 211 del 14.1.97 e successive modificazioni e
integrazioni;
x) riferisce alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, in
presenza di vicende che possano incidere sull'equilibrio di COOPERLAVORO
i
provvedimenti che s'intendono adottare per la salvaguardia delle
condizioni di equilibrio;
y) fornisce alle fonti istitutive richiamate al precedente art. 1 tutte
le notizie necessarie per valutare lo stato d'applicazione dell'accordo
istitutivo di COOPERLAVORO e, in particolare, il bilancio di esercizio
di
COOPERLAVORO e i dati relativi alle adesioni.
Art. 14 - Deliberazioni del Consiglio
d'amministrazione.
1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte
che il Presidente lo ritenga
necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti
o comunque almeno 1 volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio
di
esercizio, al preventivo di spesa, all'attività in corso, ai programmi
gestionali ed alla esecuzione di quanto stabilito dall'Assemblea.
2. Le convocazioni, con contestuale trasmissione
dell'ordine del giorno
e dell'eventuale documentazione, sono fatte a mezzo raccomandata da
spedire ai componenti il Consiglio e il Collegio dei Revisori almeno 15
giorni prima della data della riunione e nei casi di urgenza con
telegramma o fax da inviare almeno 5 giorni prima della riunione.
3. Per la validità delle deliberazioni,
quando lo Statuto non disponga
diversamente, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei
componenti del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei
presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
4. Per le delibere aventi ad oggetto le
materie di cui ai successivi
artt. 29, 30, e 31 e per le delibere concernenti i punti i) e k) del
precedente art. 13, è comunque necessaria la presenza di almeno
2
Amministratori, di cui almeno 1 eletto in rappresentanza dei lavoratori
e
almeno 1 eletto in rappresentanza dei datori di lavoro, in possesso dei
requisiti di professionalità di cui all'art. 4, comma 2, lett.
a) o b),
Decreto del Ministro del lavoro n. 211 del 14.1.97 e successive
modificazioni e integrazioni.
5. Le delibere aventi ad oggetto le materie
di cui ai successivi artt.
29, 30, 31 e 33 nonché le materie di cui al precedente art. 13,
comma 2,
lett. a, d, g, h, i, j, k, l, s, t, u, w, x sono assunte con il voto
favorevole dei 3/4 dei presenti.
6. Il Consiglio è presieduto dal
Presidente, in sua assenza dal Vice
Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano d'età
dei Consiglieri
presenti.
7. Delle riunioni del Consiglio è
redatto, su apposito libro, il
relativo verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 15 - Sostituzione degli Amministratori.
1. Qualora durante il mandato vengano
a cessare per qualsiasi motivo 1 o
più Amministratori, il Consiglio d'amministrazione convoca entro
40 giorni
i Delegati della parte cui gli Amministratori cessati dalla carica
facevano riferimento. I Delegati provvedono alla sostituzione degli
Amministratori cessati ai sensi del precedente art. 12.
2. Se vengono a cessare tutti gli Amministratori
il Collegio dei
Revisori contabili deve convocare d'urgenza l'Assemblea per l'elezione
del
nuovo Consiglio d'amministrazione. Il Collegio dei Revisori contabili,
fino all'insediamento del nuovo Consiglio d'amministrazione, può
compiere
tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
3. Gli Amministratori che non intervengano
senza giustificato motivo a 3
riunioni consecutive del Consiglio sono da considerarsi decaduti
dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi
del
comma 1 del presente articolo.
4. Gli amministratori nominati ai sensi
del presente articolo decadono
insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
Art. 16 - Responsabilità degli
Amministratori.
1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, D.lgs.
21.4.93 n. 124 e successive
modifiche e integrazioni agli Amministratori si applicano gli artt. 2392,
2393, 2394, 2395 e 2396 CC.
2. In caso di revoca di 1 o più
Amministratori si applicano le norme di
cui all'art. 15 del presente Statuto.
3. L'azione di responsabilità contro
gli Amministratori è deliberata
dall'Assemblea ed è esercitata dal nuovo Consiglio d'amministrazione
o dai
liquidatori.
4. La deliberazione concernente la responsabilità
degli Amministratori
può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche
se non
è indicata nell'elenco delle materie da trattare.
Art. 17 - Il Presidente e il Vice presidente.
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza
e la firma sociale di
COOPERLAVORO e sta per esso in giudizio.
2. Il Presidente è eletto, nel
rispetto del principio di alternanza, a
turno tra i Consiglieri che siedono in Consiglio in rappresentanza dei
datori di lavoro associati e i Consiglieri che siedono in Consiglio in
rappresentanza dei lavoratori associati.
3. Il Vice Presidente deve essere eletto
tra i Consiglieri che
appartengono alla componente che non ha espresso il Presidente.
4. Il Presidente ha facoltà di
compiere, previa informazione e
consultazione del Vice Presidente e con le modalità stabilite con
delibera
del Consiglio d'amministrazione, tutti gli atti di ordinaria e di
straordinaria amministrazione, compresa la facoltà di accendere
conti
correnti bancari. Gli atti comportanti disposizioni di pagamento sono
adottati a firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente.
5. Il Presidente di COOPERLAVORO:
a) sovrintende al funzionamento di COOPERLAVORO;
b) convoca e presiede le sedute del Consiglio d'amministrazione;
c) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio
d'amministrazione;
d) su esplicito mandato del Consiglio stipula le convenzioni in nome per
conto di COOPERLAVORO;
e) tiene i rapporti con gli organismi esterni e di vigilanza;
f) comunica alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione le
situazioni di conflitto d'interesse di cui sia venuto a conoscenza,
specificandone la natura;
g) trasmette alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ogni
variazione delle fonti istitutive di cui al precedente art. 1 unitamente
ad una nota nella quale sono evidenziate le modifiche apportate;
h) svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli
venga attribuito dal Consiglio.
6. Il Presidente ha l'obbligo di riferire
alla Commissione di Vigilanza
sui Fondi Pensione, in presenza di vicende che possano incidere
sull'equilibrio di COOPERLAVORO, i provvedimenti che s'intendono adottare
per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
7. Il Presidente, previa autorizzazione
del Consiglio d'amministrazione,
può delegare una parte delle proprie funzioni al Vice Presidente
o a 1 o
più componenti del Consiglio d'amministrazione.
8. Il Vice Presidente sostituisce, in
caso di impedimento o assenza, il
Presidente.
Art. 18 - Collegio dei Revisori contabili.
1. Il Collegio dei Revisori contabili
è costituito da 4 componenti
effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea in rappresentanza paritetica
dei lavoratori associati e dei datori di lavoro associati. A tal fine
i
Delegati in rappresentanza dei lavoratori e i Delegati in rappresentanza
dei datori di lavoro provvedono, disgiuntamente, all'elezione dei Revisori
di propria competenza.
2. L'elezione del Collegio dei Revisori
contabili avviene:
a) sulla base di liste di candidati presentate,
disgiuntamente, dalle
Organizzazioni dei Datori e dalle OOSS firmatarie della fonte istitutiva
di cui al precedente art. 1, comma 2), a condizione che le liste medesime
siano sottoscritte da almeno 1/10 dei Delegati in Assemblea eletti in
rappresentanza dei datori di lavoro associati ovvero dei lavoratori
associati;
b) sulla base di liste di candidati presentate da almeno 1/10 dei
Delegati in Assemblea eletti in rappresentanza dei datori di lavoro
associati ovvero dei lavoratori associati.
3. Le liste sono composte da un numero
di candidati pari al numero dei
Revisori eleggibili.
4. Il voto viene espresso contrassegnando
la lista prescelta. Non è
ammesso il voto di preferenza.
5. I Revisori in rappresentanza dei lavoratori
associati e dei datori di
lavoro associati sono eletti, disgiuntamente, secondo le seguenti regole:
a) sono eletti Revisori i candidati della
lista che, ai primi 2
scrutini, abbia ottenuto il voto favorevole di almeno i 2/3 degli aventi
diritto;
b) a partire dal 3° scrutinio si procede al ballottaggio tra le 2
liste
che nella precedente votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti
e
risultano eletti Revisori i candidati della lista che abbia ottenuto il
maggior numero di voti degli aventi diritto.
6. I Revisori eletti in rappresentanza
dei lavoratori associati e i
Revisori eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati
costituiscono un Collegio unico e indivisibile e sono tenuti ad agire
nell'esclusivo interesse del Fondo.
7. I componenti del Collegio dei Revisori
contabili durano in carica 4
anni e possono essere riconfermati.
8. L'Assemblea dei Delegati elegge il
Presidente del Collegio dei
Revisori contabili tra i Revisori che appartengono alla componente che
non
ha espresso il Presidente del Fondo.
9. Il Revisore che cessi dalla carica
per qualsiasi motivo è sostituito
dal supplente nominato in rappresentanza delle rispettive parti. Si
applica l'art. 2401 CC.
10. La carica di componente del Collegio
dei Revisori contabili è
incompatibile con la posizione di dipendente di COOPERLAVORO.
11. I componenti il Collegio dei Revisori
contabili devono essere in
possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità
previsti dalla
normativa vigente. Inoltre, nei loro confronti non devono sussistere le
cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 CC.
La perdita
dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità
e
decadenza, comportano la decadenza dell'incarico.
12. Costituisce presupposto per la partecipazione
al Collegio dei
Revisori contabili l'assenza delle situazioni di incompatibilità
sancite
dall'art. 8, comma 8, Decreto del Ministro del tesoro n. 703 del 21.11.96.
Art. 19 - Deliberazioni del Collegio dei
Revisori contabili.
1. Il Collegio si riunisce tutte le volte
che il Presidente lo ritenga
necessario e comunque almeno ogni trimestre
2. Le convocazioni, con contestuale trasmissione
dell'ordine del giorno
e dell'eventuale documentazione, sono fatte a mezzo raccomandata da
spedire ai componenti il Collegio dei Revisori contabili almeno 15 giorni
prima della data della riunione e nei casi di urgenza con telegramma o
fax
da inviare almeno 5 giorni prima della riunione.
3. Si applica l'art. 2404 CC, comma 4,.
Art. 20 - Doveri e responsabilità
del Collegio dei Revisori
1. I Revisori devono adempiere agli obblighi
previsti dagli artt. 2403,
2405 e 2406 CC.
2. I Revisori hanno altresì l'obbligo
di segnalare alla Commissione di
Vigilanza sui Fondi Pensione eventuali vicende in grado di incidere
sull'equilibrio del Fondo ed i provvedimenti ritenuti necessari per la
salvaguardia dell'equilibrio stesso nonché di segnalare le irregolarità
di
cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro ufficio. In particolare,
in caso di gravi irregolarità suscettibili di incidere sulla corretta
gestione e sul corretto funzionamento COOPERLAVORO, il Presidente del
Collegio dei Revisori contabili ha l'obbligo di inviare alla Commissione
di Vigilanza sui Fondi Pensione copia dei verbali delle riunioni del
Collegio nelle quali le suddette irregolarità sono state riscontrate
nonché, qualora si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio,
copia
dei verbali delle riunioni del Collegio nelle quali le medesime
irregolarità sono state escluse.
3. In caso di inadempienza agli obblighi
di cui ai precedenti commi
trova applicazione l'art. 2407 CC.
4. L'azione di responsabilità nei
confronti dei Revisori è disciplinata
ai sensi del precedente art. 16.
Titolo IV - PRESTAZIONI, TRASFERIMENTI
E RISCATTI
Art. 21 - Beneficiari e prestazioni
1. COOPERLAVORO opera in regime di contribuzione
definita. Le
prestazioni pensionistiche complementari erogate da COOPERLAVORO sono
commisurate ai contributi effettivamente versati nonché ai proventi
realizzati per effetto dell'impiego dei contributi medesimi e sono
determinate secondo criteri di corrispettività ed in conformità
al
principio della capitalizzazione.
2. COOPERLAVORO eroga ai lavoratori associati
che cessano il rapporto di
lavoro le seguenti prestazioni pensionistiche complementari:
a) pensione complementare di vecchiaia;
b) pensione complementare d'anzianità.
3. Il lavoratore associato matura il diritto
alla pensione complementare
di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile prevista nel regime
dell'Assicurazione generale obbligatoria, con un minimo di 10 anni
d'iscrizione al Fondo.
4. Il lavoratore associato matura il diritto
alla pensione complementare
d'anzianità solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa
comportante la partecipazione a COOPERLAVORO nel concorso dei requisito
di
almeno 15 anni di partecipazione a COOPERLAVORO e di un'età di
non più di
10 anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia
nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza.
5. L'anzianità di associazione
che il lavoratore abbia maturato presso
altri Fondi Pensione è equiparata, a tutti gli effetti, all'anzianità
di
associazione maturata all'interno di COOPERLAVORO.
6. Il lavoratore associato che al momento
della cessazione del rapporto
di lavoro o della cessazione definitiva della prestazione di lavoro del
socio, implicanti il venire meno dei requisiti di partecipazione al
COOPERLAVORO, non abbia maturato il diritto alle prestazioni
pensionistiche, può riscattare la propria posizione individuale
maturata
presso COOPERLAVORO. Il riscatto comporta la liquidazione della posizioni
individuale. La liquidazione dell'importo così definito avviene
entro 6
mesi dalla richiesta del riscatto.
7. Il lavoratore associato può
richiedere che un importo pari al massimo
al 50% della posizione individuale, gli sia liquidato in forma capitale
sulla base del valore attuale demografico e finanziario della prestazione
stessa. La scelta in merito all'opzione di cui al presente comma compete
solo ed esclusivamente al lavoratore associato, il quale è tenuto
ad
esercitare tale facoltà all'atto della presentazione della domanda
di
pensionamento.
8. Per l'erogazione delle prestazioni
pensionistiche in forma di
rendita, COOPERLAVORO stipula, nel rispetto delle modalità e delle
procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposita convenzione con
imprese assicuratrici di cui all'art. 2, D.lgs. 17.3.95 n. 174 e
successive modificazioni e integrazioni autorizzate allo svolgimento
dell'attività di assicurazione legata alla durata della vita umana
di cui
al Ramo 1 del punto A della tabella compresa nell'allegato 1) al medesimo
decreto. La convenzione deve necessariamente prevedere i principi che
regolano la clausola di reversibilità delle prestazioni pensionistiche
nonché i criteri da utilizzare per l'adeguamento delle rendite
periodiche.
Art. 22 - Deroghe al regime delle prestazioni.
1. Ai lavoratori associati che provengano
da altri Fondi Pensione, ai
quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta,
la
qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti di legge, non si
applicano i
commi 3, 4 e 7, art. 21 del presente Statuto.
2. Essi hanno diritto alla liquidazione
della prestazione pensionistica
indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle
richiamate disposizioni statutarie e possono optare per la liquidazione
in
forma capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione
pensionistica.
Art. 23 - Cessazione dei requisiti di
partecipazione.
1. Il lavoratore associato che perda i
requisiti di partecipazione a
COOPERLAVORO prima del pensionamento deve comunicare la scelta tra una
delle seguenti opzioni:
a) riscatto della posizione individuale
nei termini definiti dall'art.
21, comma 6, con conseguente liquidazione in forma capitale delle
prestazioni maturate;
b) trasferimento della posizione pensionistica presso un altro Fondo
Pensione, cui il lavoratore associato acceda in relazione alla nuova
attività lavorativa;
c) trasferimento della posizione pensionistica presso un Fondo Pensione
aperto;
d) mantenimento della posizione individuale accantonata presso il Fondo
Pensione, anche in assenza di contribuzione.
2. Al trasferimento o al riscatto della
posizione pensionistica si
procede sulla base di un'esplicita richiesta del lavoratore associato,
da
presentare con le modalità stabilite al riguardo con delibera del
Consiglio d'amministrazione.
3. Gli adempimenti relativi a carico di
COOPERLAVORO devono essere
effettuati entro i successivi 6 mesi.
4. In mancanza di esplicita richiesta
di riscatto o di trasferimento si
procede senz'altro alla conservazione della posizione ai sensi della lett.
d) del precedente comma 1.
5. La richiesta di trasferimento o di
riscatto ai fini della cessazione
dell'obbligo di contribuzione produce effetti contestualmente alla
cessazione del rapporto di lavoro o della prestazione lavorativa da parte
del socio lavoratore.
6. Il lavoratore associato, in costanza
dei requisiti di partecipazione
al Fondo, ha facoltà di chiedere il trasferimento dell'intera posizione
individuale presso altro Fondo Pensione di cui agli artt. 3 e 9, D.lgs.
21.4.93 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni non prima di
5
anni di permanenza al Fondo durante i primi 5 anni di vita del Fondo
medesimo e, successivamente a tale termine, non prima di 3 anni.
7. La richiesta di trasferimento deve
essere inoltrata con le modalità
stabilite al riguardo dal Consiglio d'amministrazione.
8. Gli adempimenti relativi a carico di
COOPERLAVORO sono espletati
entro il termine massimo di 6 mesi decorrenti dal giorno del ricevimento
della richiesta.
9. Il lavoratore associato che eserciti
la facoltà di trasferimento di
cui al presente articolo, perde la qualità di associato a COOPERLAVORO.
Conseguentemente l'obbligo di versare i contributi a carico sia del
lavoratore che del datore di lavoro cessa a decorrere dal 1° giorno
del 2°
mese successivo alla presentazione della relativa istanza.
10. In caso di morte del lavoratore associato
a COOPERLAVORO prima del
pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso è
riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi
a carico
del lavoratore associato deceduto, dai genitori. In mancanza di tali
soggetti valgono le disposizioni del lavoratore associato in assenza delle
quali la posizione resta acquisita a COOPERLAVORO.
11. La richiesta di riscatto da parte
degli aventi diritto deve essere
inoltrata con le modalità stabilite al riguardo con delibera del
Consiglio
d'amministrazione.
12. Il trasferimento e il riscatto della
posizione individuale comportano
rispettivamente il trasferimento o la liquidazione della posizione
maturata al giorno di valorizzazione successivo alla data in cui il Fondo
ha verificato con certezza la sussistenza delle condizioni che fanno
sorgere il diritto al trasferimento o al riscatto.
13. Conservano la qualità di associati
i lavoratori che perdono la
qualità di dipendente ed acquistano quella di socio lavoratore
senza la
perdita dei requisiti di partecipazione a COOPERLAVORO.
14. Conservano la qualità di associati
i lavoratori che perdono la
qualità di socio lavoratore ed acquistano quella di dipendente
senza la
perdita dei requisiti di partecipazione a COOPERLAVORO.
Art. 24 - Anticipazioni.
1. L'iscritto a COOPERLAVORO da almeno
8 anni può conseguire
un'anticipazione delle prestazioni, anche a valere sull'intera posizione
individuale accumulata, per eventuali spese sanitarie per terapie e
interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche,
ovvero per l'acquisto della 1a casa di abitazione per sé o per
i figli
documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi
di
cui alle lett. a), b), c) e d), comma 1, art. 31, legge 5.8.78 n. 457,
relativamente alla 1a casa di abitazione, documentati come previsto dalla
normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge 27.12.97 n. 449,
con facoltà di reintegrare la propria posizione secondo modalità
stabilite
dal Consiglio d'amministrazione di COOPERLAVORO. Non sono ammessi altre
anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all'art. 10, comma 1,
lett. c), D.lgs. 21.4.93 n. 124. Ai fini della determinazione
dell'anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di
cui al presente
comma sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme
pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali
l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione
individuale.
2. Non sono ammesse altre forme di anticipazioni
sulle prestazioni.
3. COOPERLAVORO non può concedere
o assumere prestiti.
Titolo V - CONTRIBUZIONI E SPESE
Art. 25 - Entrate - Patrimonio.
1. Le entrate di COOPERLAVORO sono costituite:
a) dalle quote d'iscrizione 'una tantum';
b) dai contributi versati dagli associati nella misura determinata dalle
rispettive fonti istitutive;
c) dai contributi consistenti in quote di TFR nella misura determinata
dalle rispettive fonti istitutive;
d) dalle somme versate dai datori di lavoro associati per il caso di
ritardato od omesso versamento dei contributi dovuti in conformità
a
quanto previsto dalle fonti istitutive di cui all'art. 1;
e) dalle somme provenienti dal trasferimento a COOPERLAVORO di posizioni
pensionistiche trasferite da altri Fondi Pensione;
f) dalle somme provenienti dall'acquisizione a COOPERLAVORO delle
posizioni individuali dei lavoratori associati in assenza dei beneficiari
di cui al precedente art. 23, comma 10;
g) dagli interessi, dai frutti, dai dividendi e da ogni altro provento
derivante dall'impiego dei contributi di cui sopra;
h) da ogni altra entrata finalizzata a realizzare l'oggetto sociale di
cui COOPERLAVORO divenga titolare.
2. Il patrimonio di COOPERLAVORO è
costituito da ogni bene o credito di
cui, a qualsiasi titolo, COOPERLAVORO divenga proprietario o titolare.
Art. 26 - Contributi.
1. I lavoratori associati e i datori di
lavoro associati sono tenuti al
versamento dei contributi previsti dalle fonti istitutive di cui all'art.
1 e successive modificazioni ed integrazioni dalle rispettive fonti
istitutive e successive modificazioni ed integrazioni nonché al
versamento
della quota d'iscrizione di £. 30.000. Detta quota è ripartita
in ragione
di £. 20.000 a carico dei datori di lavoro e £. 10.000 a carico
dei
lavoratori.
2. Con l'atto di adesione il lavoratore
associato conferisce delega al
datore di lavoro a trattenere dai compensi spettanti quanto dovuto a
titolo di contribuzione a COOPERLAVORO.
3. L'obbligo di contribuzione a COOPERLAVORO
a carico del datore di
lavoro cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro o della
prestazione lavorativa da parte del socio lavoratore.
4. L'obbligo di contribuzione a COOPERLAVORO
a carico del lavoratore
associato cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro o della
prestazione lavorativa da parte del socio lavoratore, quando ciò
determini
la cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo.
5. La richiesta del lavoratore associato
di avvalersi, in costanza dei
requisiti di partecipazione a COOPERLAVORO, della facoltà di trasferire
la
propria posizione pensionistica presso altro Fondo Pensione ai sensi del
precedente art. 23, comma 7, determina, a partire dal 1° giorno del
2°
mese successivo alla presentazione dell'istanza, la cessazione
dell'obbligo di contribuzione a COOPERLAVORO sia in capo al datore di
lavoro che in capo al lavoratore.
6. In caso di sospensione del rapporto
di lavoro o della prestazione
lavorativa da parte del socio lavoratore con corresponsione di
retribuzione intera o ridotta, la contribuzione è commisurata al
trattamento retributivo a carico delle aziende effettivamente corrisposto,
come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dagli accordi
collettivi di lavoro.
7. In caso di sospensione del rapporto
di lavoro o della prestazione
lavorativa da parte del socio lavoratore con sospensione integrale della
retribuzione, o in caso d'aspettativa non retribuita, la contribuzione
a
carico del datore di lavoro è sospesa, ferma restando la facoltà
del
lavoratore associato a COOPERLAVORO di proseguire volontariamente il
versamento della contribuzione a suo carico.
8. Ai fini della regolarizzazione dell'obbligo
contributivo, per il caso
di mancato o tardivo versamento, il datore di lavoro è tenuto a
versare al
Fondo, con le modalità definite dalle norme operative interne,
un importo
pari alla contribuzione oggetto di regolarizzazione maggiorato
dell'eventuale incremento percentuale del valore della quota del Fondo
registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento, comunque in misura
non inferiore al tasso d'interesse legale.
9. Il datore di lavoro è, inoltre,
tenuto al versamento di un ulteriore
importo pari agli interessi di mora calcolati in base al tasso d'interesse
legale maggiorato di 5 punti percentuali. Tale maggiorazione qualora il
ritardo si protragga oltre i 6 mesi, è elevata a 10 punti percentuali,
fatta salva la facoltà del Consiglio d'amministrazione di intraprendere
tutte le azioni ritenute utili per la tutela degli interessi di
COOPERLAVORO. 1 suddetti interessi di mora sono direttamente destinati
alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo.
10. Il datore di lavoro è tenuto
a risarcire COOPERLAVORO di eventuali
danni di natura economica e/o patrimoniale causati dal ritardato
versamento.
11. Il lavoratore associato ha facoltà
di chiedere la temporanea
sospensione della contribuzione a suo carico.
12. La domanda, qualora accolta, produce
effetti a partire dal 1° giorno
del 2° mese successivo alla presentazione di apposita istanza.
13. Le condizioni e le modalità
di esercizio della suddetta facoltà sono
disciplinate con delibera del Consiglio d'amministrazione.
14. La domanda, qualora accolta, produce
effetti a partire dal 1° giorno
del 2° mese successivo alla presentazione di apposita istanza.
15. Le modalità di esercizio della
suddetta facoltà sono disciplinate con
delibera del Consiglio d'amministrazione.
Art. 27 - Regime delle spese.
1. Per il suo funzionamento COOPERLAVORO
sostiene spese relative alla
gestione amministrativa e all'investimento delle risorse finanziarie.
2. Le principali voci di spesa inerenti
la gestione amministrativa di
COOPERLAVORO sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle
relative a:
a) sede, struttura organizzativa e beni
strumentali;
b) attività degli organi statutari;
c) gestione amministrativa e tenuta delle posizioni individuali;
d) pratiche notarili e legali;
e) consulenze;
f) attività promozionali.
3. Alla copertura degli oneri della gestione
amministrativa COOPERLAVORO
provvede, in via prioritaria, mediante l'utilizzo:
a) della quota d'iscrizione 'una tantum'
nella misura prevista dalle
fonti istitutive di cui al precedente art. 26, comma 1, che deve essere
versata a cura dei datori di lavoro associati all'atto dell'adesione dei
lavoratori secondo le modalità stabilite con delibera del Consiglio
d'amministrazione;
b) di una parte dei contributi, denominata quota associativa, il cui
ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio d'amministrazione
sulla
base del preventivo di spesa e tenuto conto di quanto al riguardo
stabilito dalle fonti istitutive di cui al precedente art. 1;
c) degli interessi di mora versati dai datori di lavoro associati in
caso di ritardato versamento dei contributi;
d) delle somme provenienti dal risarcimento del danno ai sensi del
precedente art. 26, comma 10;
e) delle somme provenienti dall'acquisizione a COOPERLAVORO delle
posizioni individuali dei lavoratori associati in assenza dei beneficiari
di cui al precedente art. 23, comma 10;
f) di ogni altra entrata finalizzata a realizzare l'oggetto sociale
acquisita da COOPERLAVORO a qualsiasi titolo.
4. Gli oneri relativi all'investimento
delle risorse finanziarie,
compresi gli oneri per i servizi resi dalla banca depositaria, sono
addebitati direttamente sul patrimonio di COOPERLAVORO.
Art. 28 - Le posizioni individuali.
1. A nome di ciascun lavoratore associato
viene accesa una posizione
individuale a decorrere dalla data di adesione a COOPERLAVORO gestita
con
la tecnica della capitalizzazione.
2. Sulla posizione individuale vengono
accreditati i contributi
complessivamente versati a favore del lavoratore associato, al netto della
quota associativa e della quota d'iscrizione 'una tantum', nonché
i
rendimenti ottenuti dall'investimento delle risorse.
Titolo VI - GESTIONE DEL PATRIMONIO
Art. 29 - Impiego delle risorse.
1. Le risorse di COOPERLAVORO devono essere
gestite, nel rispetto dei
limiti stabiliti dalla normativa vigente 'pro tempore', in maniera sana
e
prudente avendo riguardo agli obiettivi di:
a) massimizzazione dei rendimenti netti;
b) diversificazione degli investimenti;
c) efficiente gestione del portafoglio;
d) diversificazione dei rischi.
2. La politica d'investimento e le scelte
generali relative
all'allocazione delle risorse sono definite con delibera del Consiglio
d'amministrazione nel rispetto delle norme del presente Statuto, delle
disposizioni legislative vigenti 'pro tempore' e in particolare di quanto
stabilito dal Decreto del Ministro del tesoro 21.11.96 n. 703 e successive
modificazioni e integrazioni.
3. COOPERLAVORO può attuare una
gestione articolata su più linee di
investimento.
4. Nella fase di avvio COOPERLAVORO attua
una gestione caratterizzata da
una unica linea di investimento. Il passaggio alla gestione articolata
su
più linee di investimento è proposto dal Consiglio d'amministrazione
all'Assemblea e da questa approvato con apposita modifica statutaria.
Art. 30 - Gestione in regime di convenzione.
1. Le risorse di COOPERLAVORO sono integralmente
affidate in gestione a
soggetti abilitati dalla normativa vigente.
2. I soggetti gestori sono individuati
nel rispetto delle modalità e
delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in base
a
criteri che permettano di valutarne la solidità, l'affidabilità
e i
risultati conseguiti.
3. Le convenzioni sottoscritte con i gestori
devono in ogni caso
indicare:
a) le linee generali di indirizzo dell'attività
dei gestori
convenzionati;
b) le modalità con le quali possono essere modificate le suddette
linee
di indirizzo;
c) i termini e le modalità dell'eventuale recesso;
d) l'attribuzione a COOPERLAVORO della titolarità dei diritti di
voto
inerenti ai valori mobiliari in cui risultano investite le risorse.
4. Il Consiglio d'amministrazione è
tenuto a verificare i risultati
conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili
nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla Commissione
di
Vigilanza sui Fondi Pensione.
Art. 31 - Banca depositaria.
1. Il patrimonio di COOPERLAVORO affidato
in gestione è depositato, a
seguito della stipulazione di una apposita convenzione di custodia, presso
una Banca che presenti i requisiti stabiliti dalla normativa vigente.
2. Alla Banca depositaria sono attribuite
le funzioni previsti dalla
normativa vigente.
3. La Banca depositaria è responsabile
nei confronti di COOPERLAVORO e
degli associati di ogni pregiudizio da questi subito in conseguenza
dell'inadempimento dei propri obblighi.
4. La Banca depositaria è scelta
dal Consiglio d'amministrazione, nel
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite dalle disposizioni
vigenti, in base a criteri che permettano di valutarne la solidità,
l'affidabilità e la convenienza.
5. Le modalità di revoca del mandato
da parte di COOPERLAVORO o di
rinuncia all'esecuzione dello stesso da parte della Banca depositaria
sono
definite nella convenzione.
6. In ogni caso, la Banca depositaria
a cui sia stato sottratto
l'incarico per effetto dell'esercizio da parte di COOPERLAVORO del diritto
di recesso ovvero la banca depositaria che eserciti in proprio la facoltà
di recesso è tenuta a redigere un rendiconto finale dei titoli
e dei
valori oggetto di custodia mentre la banca depositaria subentrante deve
redigere un inventario iniziale. La sostituzione della banca depositaria
deve avvenire previa sottoscrizione della convenzione con diverso
soggetto. La convenzione deve precisare che la revoca o la rinuncia è
sospesa fino alla data in cui presso la banca depositaria subentrante
non
siano trasferiti i valori e le disponibilità di proprietà
di COOPERLAVORO.
Art. 32 - Conflitti d'interesse.
1. Il Presidente di COOPERLAVORO, con
la collaborazione del Consiglio
d'amministrazione e del Collegio dei Revisori contabili, vigila
sull'insorgenza di situazioni che facciano presumere l'esistenza di un
conflitto di interessi rilevante ai sensi della normativa vigente 'pro
tempore'.
2. Il Presidente del Fondo è tenuto
a comunicare alla Commissione di
Vigilanza sui Fondi Pensione le fattispecie di conflitto di interessi
rilevanti ai sensi della normativa vigente 'pro tempore' quando ne sia
stato informato o ne sia venuto, comunque, a conoscenza.
3. Si considerano rilevanti, ai fini dell'individuazione
di altre
situazioni di conflitto di interessi, le fattispecie disciplinate dal
Decreto del Ministero del tesoro n. 703 del 21.11.96 e successive
modificazioni ed integrazioni nonché ogni altra situazione individuata
da
sopravvenienti disposizioni di legge o di decreti dei Ministri di volta
in
volta competenti.
4. Il Presidente del Fondo informa la
Commissione di Vigilanza sui Fondi
Pensione dell'esistenza delle fattispecie di conflitto di cui al comma
precedente e comunica la insussistenza di condizioni che possano
determinare distorsioni nella gestione efficiente delle risorse del Fondo
ovvero una gestione delle risorse del Fondo non conforme all'esclusivo
interesse degli associati.
Titolo VII - GESTIONE AMMINISTRATIVA -
SISTEMA DI CONTABILITÀ
E TRASPARENZA
Art. 33 - Gestione amministrativa.
1. A COOPERLAVORO spetta curare ogni attività
inerente la sua gestione
amministrativa e, in particolare, alla:
a) tenuta dei rapporti con i soggetti
gestori e con la banca
depositaria;
b) tenuta della contabilità;
c) raccolta e gestione delle adesioni;
d) verifica delle posizioni contributive individuali degli associati;
e) gestione delle prestazioni;
f) predisposizione della documentazione da inviare alle autorità
di
controllo;
g) predisposizione della modulistica e dei prospetti informativi, della
rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli associati;
h) adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione
amministrativa possono essere
affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la
fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio
d'amministrazione, nel rispetto delle modalità e delle procedure
stabilite
dalle disposizioni vigenti, in base a criteri di affidabilità,
esperienza
e professionalità.
3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate
per la fornitura dei servizi
amministrativi, COOPERLAVORO adotta misure finalizzate a tutelare la
riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente 'pro
tempore' e a consentire l'accesso ai singoli interessati sulla propria
posizione previdenziale anche presso le strutture territoriali dei
soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.
Art. 34 -Sistema di contabilità
e determinazione del valore
e del rendimento del patrimonio.
1. Il Consiglio d'amministrazione di COOPERLAVORO
cura la tenuta delle
seguenti scritture contabili:
a) il libro giornale nel quale sono annotate,
cronologicamente, le
operazioni di incasso dei contributi e il pagamento delle prestazioni;
b) il bilancio di esercizio;
c) ogni altra scrittura contabile richiesta dalla Commissione di
Vigilanza sui Fondi Pensione.
2. Il Presidente di COOPERLAVORO sovrintende
alla compilazione del
prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive
congiuntamente al Presidente del Collegio dei Revisori.
3. Le scritture contabili di cui al presente
articolo e il prospetto
della composizione e del valore del patrimonio di COOPERLAVORO sono
redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla Commissione
di
Vigilanza sui Fondi Pensione.
Art. 35 - Esercizio sociale.
1. L'esercizio sociale inizia il 1°
gennaio e termina il 31 dicembre di
ogni anno.
2. il Consiglio d'amministrazione, entro
il 30 aprile di ogni anno,
sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio di esercizio
accompagnato dalla relazione degli amministratori sulla gestione, dalla
relazione del Collegio dei Revisori e dalla certificazione della società
di revisione.
3. Il bilancio, le relazioni degli amministratori,
dei Revisori e della
società di revisione devono restare depositati in copia presso
la sede del
COOPERLAVORO durante i 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio di esercizio affinché tutti gli associati
possano prenderne visione.
Art. 36 - Trasparenza.
1. Il rapporto tra COOPERLAVORO e gli
associati è improntato alla
massima trasparenza ed è finalizzato al costante aggiornamento
sull'andamento amministrativo e finanziario di COOPERLAVORO.
2. Ciascun lavoratore associato riceve
annualmente un prospetto
individua le contenente informazioni dettagliate sull'ammontare dei
contributi versati sul proprio posizione individuale, sull'impiego delle
risorse e sul risultati conseguiti nella gestione medesima.
3. Ciascun pensionato riceve annualmente,
secondo le modalità definite
con delibera del Consiglio d'amministrazione, un prospetto individuale
contenente informazioni dettagliate sull'ammontare della pensione
corrisposta nel corso dell'anno e sull'eventuale adeguamento delle
prestazioni.
4. In ogni caso, la predisposizione delle
misure di trasparenza nei
rapporti con gli associati è effettuata in conformità alle
disposizioni
emanate dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.
Titolo VIII - MODIFICHE STATUTARIE - SCIOGLIMENTO
Art. 37 - Modifiche statutarie.
1. Le modifiche del presente Statuto sono
deliberate dall'Assemblea in
seduta straordinaria.
2. L'Assemblea chiamata a modificare lo
Statuto è regolarmente
costituita, anche in 2a convocazione, con la presenza anche a mezzo delega
di almeno 3/4 dei Delegati.
3. La delibera è valida se adottata,
anche in 2a convocazione, con il
voto favorevole di almeno 2/3 degli intervenuti, anche a mezzo delega.
4. Il Consiglio d'amministrazione deve
tempestivamente convocare
l'Assemblea per apportare allo Statuto tutte le modifiche necessarie in
caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge, di fonti
secondarie o delle fonti istitutive nell'ambito delle competenze ad esse
attribuite dal D.lgs. n. 124/93.
5. Le delibere aventi ad oggetto modifiche
statutarie, quand'anche ai
sensi del precedente comma 4, devono essere sottoposte ad approvazione
della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione per la necessaria
approvazione.
Art. 38 - Scioglimento.
1. Oltre che per le cause derivanti da
disposizioni di legge,
COOPERLAVORO si scioglie per deliberazione dell'Assemblea in seduta
straordinaria.
2. L'Assemblea chiamata a pronunciarsi
sullo scioglimento di
COOPERLAVORO è validamente costituita con la presenza, anche a
mezzo
delega, di almeno 3/4 dei Delegati, anche in 2a convocazione.
3. La delibera relativa è valida
se adottata con il voto favorevole di
almeno 3/4 dei Delegati, anche in 2a convocazione.
4. La delibera che determina lo scioglimento
di COOPERLAVORO stabilisce
i criteri della liquidazione e nomina i liquidatori per gli adempimenti
di
legge, determinandone i poteri.
5. In ogni caso i liquidatori provvedono
all'intestazione diretta della
copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni
in forma pensionistica.
6. I lavoratori associati che non abbiano
maturato i requisiti di
accesso alle prestazioni di cui al precedente art. 21 hanno facoltà
di
trasferire la propria posizione pensionistica presso altro Fondo Pensione
ovvero facoltà di riscattarla.
Art. 39 - Disposizioni integrative e complementari.
1. Per tutto quanto non espressamente
previsto dal presente Statuto si
rinvia alla normativa vigente ed ai principi generali dell'ordinamento
giuridico italiano.
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