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EDILI COOPERATIVE
 
CCNL 09/02/00 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Allegato "L/bis"

Parte II.

COOPERLAVORO - ACCORDO RELATIVO AI LAVORATORI DIPENDENTI PER L'ISTITUZIONE
DEL FONDO PENSIONE DEI LAVORATORI, SOCI E DIPENDENTI, DELLE COOPERATIVE
DI LAVORO

Addì 6 maggio 1998, in Roma

tra

- LNCeM e ANCPL, ANCST, ANCA, LEGAPESCA
- CONFCOOPERATIVE e FEDERLAVORO e Servizi, FEDERSOLIDARIETÀ,
FEDERCOOPESCA, FEDERAGROALIMENTARE, FEDERCULTURA TURISMO E SPORT
- AGCI e AICPL-AGCI, AGICA-AGCI, ANCOTAT-AGCI, AICP-AGCI

e

- CGIL e FIOM, FILLEA, FILCAMS, FILCEA, FLAI, FILTEA, Funzione
Pubblica, FILT, SLC CISL e FIM, FILCA, FISASCAT, FLERICA, FAI, FIST, FIT,
FILTA, FISTEL
- UIL e UILM, FeNEAL, UILTUCS, UILCER, UILA, UILTRASPORTI, UIL-Sanità,
UILTA, UILSIC

preso atto che:

- gli interventi realizzati per la ricerca del riequilibrio del sistema
pensionistico obbligatorio rendono necessaria l'introduzione di forme di
previdenza complementare rispetto a quelle contemplate dal regime
pubblico;
- i lavoratori delle cooperative di lavoro e le cooperative interessate
hanno auspicato la promozione di una forma pensionistica loro destinata;
- l'attuale assetto legislativo della previdenza complementare
evidenzia complessivamente un quadro di condizioni positive per la
costituzione di Fondi Pensione;
- ai sensi del D.lgs. 124/93 e successive modifiche ed integrazioni,
destinatari della stessa forma pensionistica possono essere i soci
lavoratori unitamente ai dipendenti delle cooperative di lavoro
interessate;
- le parti hanno espresso valutazione positiva sulla diffusione di
forme di previdenza complementare nell'ambito del movimento cooperativo;

visto

- l'Accordo interconfederale per la previdenza complementare della
cooperazione sottoscritto in data 12/02/98 tra LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE,
AGCI e CGIL, CISL, UIL

si concorda

di istituire una forma pensionistica complementare a contribuzione
definita ed a capitalizzazione individuale per i soci lavoratori delle
cooperative di lavoro unitamente ai dipendenti delle cooperative
interessate, da attuare mediante la costituzione di un apposito Fondo
Pensione Nazionale al fine di realizzare un più elevato livello di
copertura previdenziale a favore dei soggetti medesimi.

La forma pensionistica è disciplinata dalle norme di seguito riportate.

Art. 1 - Scopo e natura giuridica.

1. Le fonti istitutive del Fondo, oltre al presente accordo, sono:

a) i contratti e gli accordi collettivi di lavoro;
b) i regolamenti e le delibere adottate ovvero gli accordi sottoscritti,
per i propri dipendenti, dalle Centrali cooperative e dalle OOSS
firmatarie del presente accordo.

2. La forma pensionistica complementare sarà realizzata attraverso la
costituzione di un Fondo Pensione ai sensi dell'art. 12 CC e ss., nonché
ai sensi del D.lgs. n. 124/93 e successive modifiche e integrazioni.

3. Il Fondo Pensione nazionale per i lavoratori, soci e dipendenti,
delle cooperative di lavoro denominato COOPERLAVORO è finalizzato ad
attuare una forma pensionistica complementare a contribuzione definita e a
capitalizzazione individuale.

Art. 2 - Destinatari.

1. Unitamente ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro,
destinatari della forma pensionistica complementare sono i lavoratori
dipendenti delle cooperative interessate.

2. Sono altresì destinatari della forma pensionistica complementare:

1) i lavoratori dipendenti dei consorzi costituiti dalle cooperative di
produzione e lavoro di cui al comma 1 del presente articolo;
2) i lavoratori dipendenti di società costituite o comunque partecipate
prevalentemente dalle predette cooperative o consorzi;
3) i lavoratori dipendenti di cooperative e di Società consortili;
4) i lavoratori dipendenti delle Centrali cooperative LEGACOOP -
CONFCOOPERATIVE - AGCI comprese le loro strutture settoriali, territoriali
e le società e gli enti da esse promossi o costituiti, ove previsto da
apposite delibere, regolamenti o accordi;
5) i lavoratori dipendenti delle OOSS firmatarie del presente accordo e
le società e gli enti da esse promossi o costituiti, ove previsto da
apposite delibere, regolamenti o accordi.

3. In assenza di specifiche previsioni contrattuali, si concorda di
definire come destinatari i lavoratori che abbiano superato il periodo di
prova nelle seguenti tipologie di contratto di lavoro:

a) contratto a tempo indeterminato;
b) contratto part-time a tempo indeterminato;
c) contratto a tempo determinato per un periodo complessivamente pari o
superiore a 3 mesi nell'arco dell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre);
d) contratto di formazione e lavoro; e) contratto di apprendistato.

Art. 3 - Associati.

1. Sono associati al Fondo Pensione:

1) i lavoratori destinatari della forma pensionistica complementare,
così come indicati al precedente art. 2, i quali abbiano manifestato la
volontà di adesione al Fondo con le modalità stabilite nello Statuto del
Fondo stesso;
2) i datori di lavoro dei lavoratori associati al Fondo;
3) i lavoratori pensionati che percepiscono le prestazioni
pensionistiche complementari erogate dal Fondo.

Art. 4 - Adesione e permanenza nel Fondo.

1. I destinatari di cui all'art. 2 aderiscono al Fondo per libera scelta
individuale con le modalità previste dallo Statuto del Fondo.

2. L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al
lavoratore di una scheda informativa relativa alle caratteristiche del
Fondo, redatta secondo le indicazioni fornite dalla Commissione di
Vigilanza sui Fondi Pensione.

3. Le parti istitutive s'impegnano congiuntamente a contribuire in
maniera fattiva alla promozione del Fondo Pensione e alla raccolta delle
adesioni.

4. A seguito dell'adesione, il lavoratore e il suo datore di lavoro
assumono l'obbligo di versare i contributi nella misura prevista dagli
accordi vigenti.

5. In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa
permane la condizione d'iscrizione al Fondo Pensione.

6. Conservano la qualità di associati i lavoratori che perdono la
qualità di dipendente ed acquistano quella di socio lavoratore senza la
perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo.

Art. 5 - Contribuzione.

1. La contribuzione è determinata con riferimento alla retribuzione
annua assunta a base per il calcolo del TFR.

2. Per i lavoratori di 1a occupazione successiva al 28.4.93 è dovuta la
integrale destinazione del TFR al Fondo, ferina restando la libertà di
adesione.

3. Per i lavoratori dipendenti di cooperative nelle quali si applicano
contratti o accordi collettivi di lavoro stipulati dalle Associazioni
cooperative e dalle OOSS firmatarie del presente accordo, la contribuzione
è dovuta nelle misure e modalità definite negli accordi medesimi.

4. Per i lavoratori dipendenti di cooperative operanti in settori in cui
non sussistono contratti o accordi di lavoro stipulati dalle Associazioni
cooperative firmatarie del presente accordo, la contribuzione è dovuta
nelle misure e modalità definite dal contratti e accordi collettivi di
lavoro vigenti nella categoria applicati dalla cooperativa.
Nell'eventualità di cessazione in sede nazionale dell'obbligo contributivo
per una delle categorie interessate le parti contrattualmente competenti
per la categoria interessata devono incontrarsi entro 30 giorni dalla
richiesta di incontro di una delle parti per l'esame della questione e per
definire una soluzione concordata entro i successivi 30 giorni.

5. Nei casi in cui i rapporti di lavoro non siano disciplinati da
contratti o accordi collettivi, anche aziendali, la contribuzione al Fondo
J dovuta nelle misure e nelle modalità definite dai regolamenti aziendali.

6. L'entità della contribuzione s'intende al lordo dell'eventuale quota
a copertura del spese del Fondo prevista nel contratto, accordo o
regolamento di riferimento.

7. Per i lavoratori dipendenti da cooperative nelle quali le assemblee
dei soci deliberino forme di previdenza complementare, appartenenti a
settori per i quali i CCNL applicati non definiscono forme di previdenza
complementare, si prevede la seguente contribuzione al Fondo Pensione con
decorrenza 1.1.99 e comunque previo rilascio della prescritta
autorizzazione:

a) un contributo a carico dell'azienda pari allo 0,10% della
retribuzione annua assunta a base per il calcolo del TFR;
b) un contributo a carico del lavoratore pari all'1% della retribuzione
annua assunta a base per il calcolo del TFR; il lavoratore può chiedere di
aumentare il contributo a proprio carico fino ad un massimo dell'1,8%
della retribuzione annua assunta a base per il calcolo del TFR, secondo
quanto stabilito dal Consiglio d'amministrazione;
c) un contributo prelevato dalla quota annua di TFR pari all'1,8% della
retribuzione annua assunta per il calcolo del TFR;
d) le norme di cui al presente comma ivi comprese le suindicate
contribuzioni, definite in via transitoria, hanno efficacia contrattuale e
saranno rese identiche a quelle che saranno definite dai rispettivi CCNL
di settore alle decorrenze che gli stessi CCNL prevederanno.

8. Ai fini della regolarizzazione dell'obbligo contributivo, per il caso
di mancato o tardivo versamento, il datore di lavoro è tenuto a versare al
Fondo, con le modalità definite dalle norme operative interne, un importo
pari alla contribuzione oggetto di regolarizzazione maggiorato
dell'eventuale incremento percentuale del valore della quota del Fondo
registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento, comunque in misura
non inferiore al tasso d'interesse legale.

9. Il datore di lavoro è, inoltre, tenuto al versamento di un ulteriore
importo pari agli interessi di mora calcolati in base al tasso d'interesse
legale maggiorato di 5 punti percentuali. Tale maggiorazione qualora il
ritardo si protragga oltre i 6 mesi, è elevata a 10 punti percentuali,
fatta salva la facoltà del Consiglio d'amministrazione di intraprendere
tutte le azioni ritenute utili per la tutela degli interessi di
COOPERLAVORO. I suddetti interessi di mora sono direttamente destinati
alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo.

10. Il datore di lavoro è tenuto a risarcire COOPERLAVORO di eventuali
danni di natura economica e/o patrimoniale causati dal ritardato
versamento.

Art. 6 - Sospensione dell'obbligo di contribuzione.

1. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con corresponsione di
retribuzione intera o ridotta, la contribuzione è commisurata al
trattamento retributivo a carico dei datori di lavoro effettivamente
corrisposto, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dai
contratti e dagli accordi collettivi vigenti.

2. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con sospensione
integrale della retribuzione, o in caso d'aspettativa non retribuita, la
contribuzione al Fondo a carico dei datori di lavoro è sospesa; i singoli
lavoratori possono proseguire volontariamente la contribuzione a loro
carico.

Art. 7 - Cessazione dell'obbligo di contribuzione.

1. L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico dei datori di lavoro
cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.

2. L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico dei lavoratori cessa a
seguito della risoluzione del rapporto di lavoro quando ciò determini la
cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo.

Art. 8 - Prestazioni.

1. Il Fondo Pensione eroga ai lavoratori associati che cessano il
rapporto di lavoro le seguenti prestazioni pensionistiche complementari:

2. pensione complementare di vecchiaia;

3. pensione complementare d'anzianità.

4. Il lavoratore matura il diritto alla pensione complementare di
vecchiaia al compimento dell'età pensionabile prevista nel regime
dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, con un minimo di 10 anni
d'iscrizione al Fondo.

5. Il lavoratore matura il diritto alla pensione complementare
d'anzianità solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa
comportante la partecipazione al Fondo Pensione nel concorso del requisito
di almeno 15 anni di partecipazione al Fondo e di un'età di non più di 10
anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia
nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza.

6. L'anzianità d'iscrizione che il lavoratore abbia maturato presso
altri Fondi Pensione è equiparata, a tutti gli effetti, all'anzianità
d'iscrizione maturata all'interno del Fondo.

7. Il lavoratore che al momento della cessazione del rapporto di lavoro,
implicante il venire meno dei requisiti di partecipazione al Fondo
Pensione, non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche,
può riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo.
Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione
dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese
precedente il riscatto stesso. La liquidazione dell'importo così definito
avviene entro 6 mesi dalla richiesta del riscatto.

8. Il lavoratore può richiedere che un importo pari al massimo al 50%
della pensione complementare maturata, gli sia liquidato in forma capitale
sulla base del valore attuale demografico e finanziario della prestazione
stessa.

9. Ai lavoratori che provengano da altri Fondi Pensione, ai quali sia
stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica
di "vecchi iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le norme
relative ai requisiti di accesso alle prestazioni e possono optare per la
liquidazione della prestazione pensionistica in forma di capitale.

10. Il lavoratore associato per il quale da almeno 8 anni siano
accumulati contributi consistenti in quote di TFR, può chiedere una
anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per
l'acquisto della 1a casa di abitazione per sé o per i figli, documentato
con atto notarile, nei limiti della quota della sua posizione
pensionistica individuale corrispondente alla accumulazione di quote del
TFR di sua pertinenza.

11. Il Consiglio d'amministrazione può determinare l'ammontare
percentuale massimo nell'anno delle anticipazioni complessivamente
erogabili in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la
stabilità del Fondo.

12. In caso di morte del lavoratore prima del pensionamento per
vecchiaia, la posizione individuale dello stesso è riscattata dagli aventi
diritto secondo le disposizioni di legge vigenti 'pro tempore'.

Art. 9 - Cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo.

1. Il lavoratore che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima
del pensionamento deve comunicare al Fondo la scelta tra una delle
seguenti opzioni:

1) riscatto della posizione individuale nei termini definiti dall'art.
8, comma 5, con conseguente liquidazione in forma capitale delle
prestazioni maturate;
2) trasferimento della posizione pensionistica presso un altro Fondo
Pensione, cui il lavoratore associato acceda in relazione alla nuova
attività lavorativa;
3) trasferimento della posizione pensionistica presso un Fondo Pensione
aperto;
4) mantenimento della posizione individuale accantonata presso il Fondo
Pensione, anche in assenza di contribuzione.

2. Il lavoratore associato, in costanza dei requisiti di partecipazione
al Fondo, ha facoltà di chiedere il trasferimento dell'intera posizione
individuale presso altro Fondo Pensione di cui agli artt. 3 e 9, D.lgs. n.
124/93 e successive modificazioni e integrazioni non prima di 5 anni di
permanenza al Fondo durante i primi 5 anni di vita del Fondo medesimo e,
successivamente a tale termine, non prima di 3 anni.

3. Le modalità relative all'esercizio delle suddette opzioni sono
determinate dallo Statuto del Fondo.

Art. 10 - Organi del Fondo.

1. Sono organi del Fondo:

1) Assemblea dei Delegati;
2) Consiglio d'amministrazione;
3) Presidente e Vice Presidente;
4) Collegio dei Revisori contabili.

2. La rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori negli organi
del Fondo sarà disciplinata secondo il principio della pariteticità.

3. Ai fini della composizione degli Organi del Fondo e delle modalità
stabilite nel regolamento elettorale, per lavoratori associati s'intende
la totalità dei lavoratori associati, soci e dipendenti.

Art. 11 - Assemblea dei delegati.

1. L'Assemblea è costituita da 90 delegati, dei quali 45 in
rappresentanza dei datori di lavoro associati e 45 in rappresentanza dei
lavoratori associati, eletti in base alle modalità stabilite nel
regolamento elettorale.

2. Lo Statuto del Fondo stabilirà le modalità di convocazione
dell'Assemblea, i "quorum necessari" per la validità delle decisioni, le
materie di competenza.

3. Le prime elezioni verranno indette al raggiungimento di almeno 5.000
adesioni.

Art. 12 - Consiglio d'amministrazione.

1. Il Fondo Pensione è amministrato da un Consiglio d'amministrazione
composto da 12 membri di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza
dei lavoratori associati e metà eletti in rappresentanza dei datori di
lavoro associati in base alle modalità stabilite nello Statuto.

2. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal
Consiglio d'amministrazione, rispettivamente ed a turno, tra i propri
componenti rappresentanti i datori di lavoro e quelli rappresentanti i
lavoratori.

3. I "quorum" delle deliberazioni e i compiti sono indicati nello
Statuto.

Art. 13 - Collegio dei Revisori contabili.

1. Il Collegio dei Revisori contabili è costituito da 2 membri effettivi
e 2 supplenti eletti dall'Assemblea in rappresentanza paritetica dei
lavoratori associati e dei datori di lavoro associati.

2. L'Assemblea dei Delegati elegge il Presidente del Collegio dei
Revisori contabili tra i Revisori contabili che appartengono alla
componente che non ha espresso il Presidente del Fondo.

Art. 14 - Comitato dei Garanti.

1. Viene costituito tra le parti stipulanti il presente accordo il
Comitato dei Garanti.

2. Il Comitato dei Garanti è costituito su base paritetica da 6
rappresentanti delle organizzazioni delle imprese e dei lavoratori che
hanno costituito il Fondo Pensione.

3. Il Comitato dei Garanti è un organo consultivo che ha il compito di
mantenere il collegamento tra il Fondo Pensione e le parti stipulanti il
presente accordo e di garantire l'orientamento delle azioni da
intraprendere per la corretta gestione del Fondo Pensione.

4. Tale Comitato dovrà essere periodicamente informato, secondo le
modalità previste dallo Statuto, di ogni elemento utile concernente
l'andamento gestionale del Fondo Pensione.

5. A suddetto Comitato è attribuita in particolare la funzione di
segnalare agli organi d'Amministrazione del Fondo Pensione le modifiche
statutarie proposte dalle parti istitutive del Fondo Pensione.

Art. 15 - Impiego delle risorse.

1. Il patrimonio del Fondo è integralmente affidato in gestione, sulla
base di apposite convenzioni, a soggetti gestori abilitati dall'art. 6,
D.lgs. n. 124/93 e successive modifiche e integrazioni e gli investimenti
devono essere opportunamente bilanciati in modo da soddisfare le esigenze
di sicurezza soprattutto quando siano connesse all'utilizzo del TFR.

2. Nella fase di avvio il Fondo Pensione attua una gestione
caratterizzata da un'unica linea di investimento (monocomparto), ferma
restando la facoltà del Consiglio d'amministrazione di disporre il
passaggio ad una gestione articolata su più linee di investimento quando
se ne ravvisi l'opportunità.

Art. 16 - Spese per la gestione del Fondo.

1. All'atto dell'iscrizione del singolo lavoratore si procederà al
versamento per ciascun lavoratore di una "quota d'iscrizione" finalizzata
alla copertura dei costi di costituzione, di avvio e di promozione del
Fondo Pensione che è fissata nell'importo di £. 30.000, di cui £. 20.000 a
carico dell'impresa e £. 10.000 a carico del lavoratore.

2. Alle spese di gestione ordinaria del Fondo Pensione si farà fronte
mediante l'istituzione di un conto generale alimentato dalla "quota
associativa" che verrà dedotta dai contributi previsti all'art. 5 ed è
stabilita nella misura massima dello 0,16% della retribuzione annua
assunta a base di calco del TFR, di cui 0,08% a carico dell'azienda con un
massimo di £. 20.000 per lavoratore associato e 0,08% a carico del
lavoratore associato con un massimo di £. 20.000.

3. Entro dicembre 1999 le parti istitutive procederanno ad una verifica
congiunta con il Consiglio d'amministrazione del Fondo, al fine di
verificare la congruità della quota associativa con la situazione
economica e finanziaria del Fondo medesimo.

4. Annualmente il Consiglio d'amministrazione sottopone alla ratifica
dell'Assemblea gli importi, pariteticamente ripartiti tra lavoratori e
datori di lavoro, da destinare al finanziamento dell'attività del Fondo.

Art. 17 - Fase transitoria.

1. Le parti istitutive s'impegnano a costituire il Fondo Pensione entro
e non oltre il 31.5.98 e a partire da tale data sarà possibile dare inizio
alla raccolta delle adesioni, previa approvazione della scheda informativa
da parte della Commissione di Vigilanza.

2. In sede di atto costitutivo del Fondo, le parti istitutive
designeranno i componenti del Consiglio d'amministrazione provvisorio e
del Collegio dei Revisori contabili provvisorio che resteranno in carica
fino a quando la 1a Assemblea dei Delegati non abbia proceduto
all'elezione del nuovo Consiglio d'amministrazione e del nuovo Collegio
dei Revisori.

3. Il Consiglio d'amministrazione provvisorio è composto da 12 membri,
di cui 6 in rappresentanza dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza dei
lavoratori.

4. Il Collegio dei Revisori contabili provvisorio è composto da 2 membri
effettivi e 2 supplenti, di cui 1 effettivo e 1 supplente in
rappresentanza dei datori di lavoro e 1 effettivo e 1 supplente in
rappresentanza dei lavoratori.

5. Durante la fase transitoria il Consiglio d'amministrazione
provvisorio dovrà porre in essere tutti gli atti necessari per promuovere
la raccolta delle adesioni.

6. Spetta al Consiglio d'amministrazione provvisorio indire le elezioni
per l'insediamento della 1a Assemblea dei Delegati.Stampa questa pagina