Allegato M
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI NELLE OPERE
DI RESTAURO E AFFINI
3° livello.
Operai specializzati:
- lavoratore che nell'ambito dei lavori
di ripristino consolidamento e
conservazione e restauro, di opere nelle aree archeologiche o su
costruzioni d'interesse artistico storico urbanistico operi con provata
esperienza ed anche in possesso di crediti formativi acquisiti in Enti
di
formazione del settore; esegue lavori specializzati comportanti la
conoscenza delle specifiche tecniche di scavo, restauro conservativo,
recupero e bonifica di reperti murari e strutturati.
4° livello:
- lavoratore che, autonomamente, nell'ambito
dei lavori di scavo di
ripristino e consolidamento di opere nelle aree archeologiche o su
costruzioni d'interesse storico urbanistico, opera con comprovata
specifica esperienza e anche in possesso di crediti formativi acquisiti
in
Enti di formazione del settore esegue lavori specializzati comportanti
la
conoscenza delle specifiche tecniche di scavo, di restauro conservativo,
e
di affreschi, di recupero e bonifica di reperti murari e strutturali con
aggiunta di lavori di recupero di costruzioni ed edifici sottoposti a
tutela delle varie sovraintendenze;
- operatore archeologico che sia in possesso delle specifiche
competenze storiche, archeologiche, grafiche richieste dal lavoro in un
contesto archeologico con le capacità necessarie per un'attività
di
valutazione e di coordinamento esecutivo del lavoro di più individui.
6° livello:
- responsabile di restauro e di recupero
archeologico: appartengono
alla 1a categoria gli impiegati di concetto e tecnici che nei lavori di
restauro hanno la responsabilità della corretta conduzione del
cantiere e
dell'esito dell'intervento e possiedono inoltre competenze tecniche,
progettuali, diagnostiche, esecutive, amministrative che gli permettono
di
determinare la metodologia tecnica scientifica e amministrativa nelle
diverse fasi dell'opera, curano il coordinamento dell'intervento delle
diverse professionalità addette alla documentazione e studio dell'opera,
impostano coordinano i lavori e le professionalità del cantiere.
.OMISSIS.Appendice Leggi e Accordi interconfederali
da pag. 237 a pag.
332. Sono riportati:
- legge 20.5.70 n. 300 (Norme sulla tutela
della libertà e dignità dei
lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale
nei luoghi
di lavoro e norme sul collocamento);
- legge 29.5.82 n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e
norme in materia pensionistica);
- legge 11.5.90 n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali);
- legge 10.4.91 n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della
parità uomo-donna nel lavoro);
- protocollo sulla politica dei redditi, la lotta all'inflazione e il
costo del lavoro del 31.7.92;
- protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli
assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema
produttivo del 23.7.93;
- patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione - verbale d'intesa del
22.12.98;
- d.lgs. 14.8.96 n. 494 (GU 23.9.96 n. 223) (Attuazione della direttiva
92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute
da
attuare nei cantieri temporanei o mobili).
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