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a) La concessione di permessi retribuiti ai componenti della rappresentanza sindacale unitaria è disciplinata dall'art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300. b) Ai lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni e dei Sindacati provinciali della categoria potranno essere concessi permessi retribuiti, fino a otto ore lavorative al mese, per la partecipazione alle riunioni degli Organi predetti quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale. Le cariche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro che provvederanno a comunicarle all'azienda da cui il lavoratore dipende. I permessi di cui alla presente lettera b) sono concessi ai singoli lavoratori aventi diritto con possibilità di cumulo trimestrale. c) Nei casi di cui alle lettere precedenti è dovuta la normale retribuzione, costituita per gli operai dagli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 25, dalla percentuale di cui alla lettera B) dell'art. 5 e dalla maggiorazione di cui all'art. 19. d) Per il collocamento in aspettativa
e per la concessione di permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche
elettive o a ricoprire cariche sindacali, nazionali e provinciali, si
fa rinvio alle disposizioni di cui agli artt. 31 e 32 della legge 20 maggio
1970, n. 300. |