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SITO NON IN AGGIORNAMENTO,
CONSULTARE IL NUOVO SITO www.cassaedilefcr.it
È vietata l'interposizione nel lavoro a cottimo e sono altresì vietate tutte le forme di mera intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro. È altresì vietato il ricorso
a prestazioni di lavoratori autonomi, per l'esecuzione nel cantiere di
lavorazioni edili e affini, qualora i lavoratori medesimi siano organizzati
in gruppi costituiti al fine di eludere le norme sul lavoro subordinato
oppure sul divieto di interposizione nel lavoro a cottimo ovvero di intermediazione
nelle prestazioni di lavoro. |