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Sono considerati giorni festivi: 1) tutte le domeniche; 2) i giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale; 3) le seguenti festività nazionali ed infrasettimanali: 1° gennaio - Capodanno; 6 gennaio - Epifania; lunedì successivo alla Pasqua; 25 aprile - Anniversario della liberazione; 1° maggio - Festa del lavoro; 15 agosto - Assunzione; 1° novembre - Ognissanti; 8 dicembre - Immacolata Concenzione; 25 dicembre - Santo Natale; 26 dicembre - S. Stefano; ricorrenza del Santo Patrono del luogo ove ha sede il cantiere. Qualora la festività del Santo Patrono coincida con una delle festività infrasettimanali di cui al precedente elenco, sarà concordato dalle Organizzazioni territoriali un giorno sostitutivo. Per le festività di cui al punto 3), il trattamento economico è corrisposto dall'impresa all'operaio a norma di legge nella misura di otto ore degli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 25. Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali sia applicato l'orario normale settimanale di 50 o 60 ore, in attuazione dell'art. 6, il trattamento economico per le festività è pari rispettivamente a dieci e dodici ore. A norma di legge il trattamento economico per le festività di cui al punto 3) deve essere corrisposto per intero anche nel caso di sospensione del lavoro indipendente dalla volontà del lavoratore purché, nell'ipotesi di festività religiose, la sospensione non sia in atto da oltre due settimane. Per le festività soppresse del
2 giugno e del 4 novembre, agli operai è corrisposto dall'impresa
un trattamento economico nella misura di otto ore della retribuzione calcolata
sugli elementi di cui al punto 4) dell'art. 25. Per gli addetti ai lavori
discontinui sono corrisposte 10 o 12 ore di retribuzione, rispettivamente
per gli operai di cui alle lettere a) e b) e per gli operai di cui alla
lettera c) dell'allegato A al presente contratto. |