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Lavoro straordinario, notturno e festivo Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari gi cui agli artt. 5 e 6 del presente contratto. Le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dall'art. 8 del R.D. 10 settembre 1923 n. 1955 e dal R.D. 10 settembre 1923 n. 1957. Il lavoro straordinario è ammesso secondo quanto previsto dalle norme di legge. La richiesta dell'impresa è effettuata con preavviso all'operaio di 72 ore, salvo i casi di necessità urgenti, indifferibili od occasionali. Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro straordinario per la giornata del sabato, ne darà preventiva comunicazione alla rappresentanza sindacale unitaria ai fini di eventuali verifiche. A scopo informativo, con periodicità bimestrale, l'impresa fornirà alla rappresentanza sindacale unitaria indicazioni sul lavoro straordinario effettuato nel bimestre. Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle 6 del mattino. Per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni festivi di cui all'art. 18, escluso il lavoro domenicale con riposo compensativo. Le percentuali per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti: 1) Lavoro straordinario diurno Le suddette percentuali vengono calcolate,
per gli operai che lavorano ad economia, sugli elementi della retribuzione
di cui al punto 3) dell'art. 25; per i cottimisti, va tenuto conto anche
dell'utile effettivo di cottimo. Le percentuali corrispondenti alle voci
nn. 1, 2, 3, 9 e 11 devono essere applicate anche in caso di lavoro in
turni regolari avvicendati assorbendo la percentuale di cui alla voce
n. 6. A decorrere dal 1° luglio 2001 la percentuale di cui al punto
6 è pari all'11%.
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