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Gruppo B) - Lavori in galleria Al personale addetto a lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un'indennità la cui misura percentuale è determinata dalle Organizzazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza, entro i valori massimi sotto indicati. a) per il personale addetto al fronte
di perforazione, di avanzamento o di allargamento, compreso il personale
addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria
in condizioni di difficoltà e di disagio: 46 Fino a nuove determinazioni delle Organizzazioni territoriali a norma del comma precedente, restano in vigore le indennità percentuali previste per le singole circoscrizioni dal C.C.N.L. 3 dicembre 1969. Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco), le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Organizzazioni territoriali competenti, di un'ulteriore indennità non superiore al 20%. Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri dall'imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%. Nel caso di gallerie che si estendano
in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali dell'indennità
di cui al primo comma, le parti direttamente interessate possono promuovere
la determinazione, da parte delle Organizzazioni territoriali competenti,
di misure percentuali sulla base di criteri ponderali ritenuti dalle Organizzazioni
medesime appropriati al caso di specie.
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