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Agli effetti dell'applicazione del presente contratto resta convenuto quanto segue: 1) Minimi di paga base oraria: Si intendono i minimi di paga previsti dalla tabella allegata al presente contratto. 2) Paga base oraria di fatto: Si intende la paga attribuita all'operaio "ad personam" (minimo contrattuale più eventuale superminimo). 3) Ai fini dell'applicazione degli artt. 6, 7, 20, 21, 22, 29, 30, 37 e 78, debbono essere assunti a base di calcolo i seguenti elementi della retribuzione: a) per gli operai che lavorano ad economia: - paga base di fatto; - ex indennità di contingenza; - elemento economico territoriale; - indennità territoriale di settore; b) per gli operai che lavorano a cottimo: - paga base di fatto; - ex indennità di contingenza; - elemento economico territoriale; - indennità territoriale di settore; - utile minimo contrattuale di cottimo (8% di cui all'art. 13); - utile medio o effettivo di cottimo nei casi di cui agli artt. 19, 20, 33 e 34 del presente contratto. 4) Ai fini dell'applicazione degli artt. 18 e 19 oltre agli elementi retributivi di cui al punto 3) deve essere assunta a base di calcolo, per i capisquadra anche la speciale maggiorazione riconosciuta per tale particolare incarico. 5) Agli effetti dell'applicazione degli
artt. 2, 3, 4, 8, 13, 26, 33, 90, 98 e 105 oltre agli elementi della retribuzione
di cui al punto 3) deve computarsi anche ogni altro compenso di carattere
continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso
di spese. |