II. Accordi locali
- Le Organizzazioni territoriali dei
datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali
sottoscritte rinegozieranno, per la circoscrizione di propria competenza,
l'elemento economico territoriale di cui alla lettera d) dell'art.39
e all'art.47 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000, entro la misura massima dell’11%
dei minimi di paga e di stipendio, con decorrenza non anteriore al 1°
gennaio 2003, e del 14% dei minimi di paga e di stipendio, con decorrenza
non anteriore al 1° dicembre 2003.
Fino a tale nuova rinegoziazione,
valgono le pattuizioni sottoscritte in base alla previsione dell’accordo
nazionale 11 giugno 1997.
L'elemento economico territoriale di
cui al comma precedente, sarà concordato in sede territoriale
tenendo conto dell’andamento congiunturale del settore e sarà
correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività,
qualità e competitività nel territorio, utilizzando a
tal fine gli indicatori di cui al citato art. 39 del c.c.n.l.
Durante la vigenza dell'elemento economico
territoriale, ai fini della relativa conferma, la verifica dei suddetti
indicatori sarà effettuata dalle Organizzazioni territoriali
citate, con la periodicità stabilita dalle Organizzazioni medesime.
Le parti si danno atto che la struttura
dell'erogazione di cui sopra è stata definita in coerenza con
quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, dall'art.39 del c.c.n.l.
29 gennaio 2000 e dall'art.2 del decreto legge 25 marzo 1997, n.67,
convertito nella legge 23 maggio 1997 n. 135.
- Resta confermato che il rinnovo dei
contratti integrativi territoriali avverrà nell'ambito delle
materie specificatamente stabilite dall'art.39 del contratto nazionale
e che le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione
nazionale non hanno efficacia.

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