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ACCR 29/01/2002 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

II. Accordi locali

  1. Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte rinegozieranno, per la circoscrizione di propria competenza, l'elemento economico territoriale di cui alla lettera d) dell'art.39 e all'art.47 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000, entro la misura massima dell’11% dei minimi di paga e di stipendio, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2003, e del 14% dei minimi di paga e di stipendio, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2003.

    Fino a tale nuova rinegoziazione, valgono le pattuizioni sottoscritte in base alla previsione dell’accordo nazionale 11 giugno 1997.

    L'elemento economico territoriale di cui al comma precedente, sarà concordato in sede territoriale tenendo conto dell’andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, utilizzando a tal fine gli indicatori di cui al citato art. 39 del c.c.n.l.

    Durante la vigenza dell'elemento economico territoriale, ai fini della relativa conferma, la verifica dei suddetti indicatori sarà effettuata dalle Organizzazioni territoriali citate, con la periodicità stabilita dalle Organizzazioni medesime.

    Le parti si danno atto che la struttura dell'erogazione di cui sopra è stata definita in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, dall'art.39 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 e dall'art.2 del decreto legge 25 marzo 1997, n.67, convertito nella legge 23 maggio 1997 n. 135.

  2. Resta confermato che il rinnovo dei contratti integrativi territoriali avverrà nell'ambito delle materie specificatamente stabilite dall'art.39 del contratto nazionale e che le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.

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