III. Lavoro temporaneo
- Ai sensi dell’art. 95 del c.c.n.l.
29 gennaio 2000, con il quale le parti sociali hanno dato attuazione
alla delega contenuta nell’art. 1, comma 3), della legge 24 giugno
1997, n. 196, in ordine alla sperimentazione del lavoro temporaneo in
edilizia per i lavoratori appartenenti alla categoria operaia, si precisa
quanto segue:
- le parti costituiscono un Comitato
Nazionale per il monitoraggio della sperimentazione con il fine
di rendere definitivo, successivamente al 31/12/2002, l’utilizzo
del lavoro temporaneo nel settore;
- le imprese fornitrici di lavoro
temporaneo dovranno effettuare i versamenti presso la Cassa Edile
del luogo ove i lavoratori svolgono la prestazione lavorativa. Resta
fermo che ai predetti lavoratori deve essere applicata la contrattazione
collettiva di settore, ivi compreso il relativo livello territoriale,
le contribuzioni agli Enti Bilaterali e previdenza complementare
di settore;
- la Cassa Edile adotterà
specifici criteri di registrazione per le imprese fornitrici ed
i lavoratori temporanei, nel rispetto della modulistica nazionale;
- le imprese fornitrici di lavoro
temporaneo verseranno all’Inps i contributi previdenziali stabiliti
dalla legge n. 196/97, come specificato dalla circolare Inps n.
153/98;
- le parti concordano di effettuare
la formazione professionale dei lavoratori con contratto di lavoro
temporaneo presso il sistema formativo paritetico di settore, mediante
l’accantonamento presso le Casse Edili del contributo del 4%
stabilito dalla legge n. 196/97.
Si procederà, a tal
proposito, in sede Formedil, alla definizione delle procedure formative
dei lavoratori temporanei nel settore, con una particolare attenzione
agli aspetti legati alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Qualora non sia consentito
il versamento diretto alle Casse Edili del predetto contributo,
esso dovrà comunque essere utilizzato dal sistema formativo
paritetico di settore;
- a carico delle imprese fornitrici
di lavoro temporaneo è posta un’aliquota aggiuntiva
dello 0,3% della retribuzione imponibile del lavoratore temporaneo
destinata ad un’apposita gestione costituita presso la Cassa
Edile, a copertura delle interruzioni di lavoro infrasettimanali
a causa di eventi meteorologici, laddove intervenga per gli operai
dell’impresa utilizzatrice lo strumento della cassa integrazione
guadagni ordinaria.
Le parti si riservano di disciplinare
con apposito regolamento condizioni e criteri per gli interventi
di cui alla lettera f), anche con riferimento all’equilibrio
della gestione.

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