VI. Assistenza sanitaria
In attuazione delle disposizioni contenute
nell’allegato R al c.c.n.l. 29 gennaio 2000 si conviene quanto segue:
- gli operai iscritti alla Cassa Edile
accederanno ai servizi resi dalla SANICARD sulla base dell’accordo
che sarà sottoscritto con la Società titolare di tale
carta e la CNCE.
Il costo, non superiore a 1,55
euro annui per ciascun operaio, è posto a carico delle Casse
Edili medesime.
Le parti sottoscritte si riservano di
definire le modalità per l’accesso degli impiegati ai servizi
della SANICARD;
- le parti sottoscritte demandano alla
CNCE di predisporre una convenzione nazionale con un pool di compagnie
sulla copertura assicurativa relativa ad ipotesi di intervento, integrative
a quelle del servizio sanitario nazionale (grandi interventi chirurgici,
visite specialistiche, alta diagnostica, diarie).
L’attuazione di tale convenzione,
che sarà stipulata dalle sottoscritte Associazioni, sarà
effettuata con accordo locale tra le Organizzazioni territoriali aderenti
alle Associazioni nazionali medesime, nel rispetto del secondo comma dell’allegato
R.

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