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EDILI INDUSTRIA
 
ACCR 29/01/2002 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

VI. Assistenza sanitaria

In attuazione delle disposizioni contenute nell’allegato R al c.c.n.l. 29 gennaio 2000 si conviene quanto segue:

  • gli operai iscritti alla Cassa Edile accederanno ai servizi resi dalla SANICARD sulla base dell’accordo che sarà sottoscritto con la Società titolare di tale carta e la CNCE.

    Il costo, non superiore a 1,55 euro annui per ciascun operaio, è posto a carico delle Casse Edili medesime.

    Le parti sottoscritte si riservano di definire le modalità per l’accesso degli impiegati ai servizi della SANICARD;

  • le parti sottoscritte demandano alla CNCE di predisporre una convenzione nazionale con un pool di compagnie sulla copertura assicurativa relativa ad ipotesi di intervento, integrative a quelle del servizio sanitario nazionale (grandi interventi chirurgici, visite specialistiche, alta diagnostica, diarie).

L’attuazione di tale convenzione, che sarà stipulata dalle sottoscritte Associazioni, sarà effettuata con accordo locale tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali medesime, nel rispetto del secondo comma dell’allegato R.

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