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EDILI INDUSTRIA
 
ACCR 29/01/2002 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

IV. Trasferta

In base a quanto previsto dall’allegato Q al c.c.n.l. – Protocollo sulla trasferta - che prevede l’effettuazione di una sperimentazione a livello regionale di tale disciplina le parti sottoscritte concordano che le rispettive Organizzazioni territoriali delle singole regioni possono effettuare la sperimentazione secondo quanto previsto dal predetto allegato.

V. Casse edili

In conformità con quanto disposto dall’allegato E al citato contratto collettivo nazionale - Protocollo di intesa sul sistema degli Organismi paritetici di settore – il quale dispone che le Casse Edili debbono perseguire l’obiettivo di ridurre gli oneri per le imprese in modo da non aggravare il carico tuttora eccessivo degli oneri sociali dell’industria delle costruzioni, i contributi agli Enti paritetici debbono essere correlati alle effettive esigenze di ciascuna gestione. Pertanto, qualora risultino nella Cassa Edile riserve eccedenti, le organizzazioni territoriali competenti sono tenute a provvedere alla riduzione del contributo della gestione sino al completo riequilibrio.

In caso di dissenso tra le predette Organizzazioni territoriali, ciascuna delle parti può chiedere l’intervento delle Associazioni nazionali contraenti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di determinare il contributo di riequilibrio.

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