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SITO NON IN AGGIORNAMENTO,
CONSULTARE IL NUOVO SITO www.cassaedilefcr.it
Il licenziamento o le dimissioni, non determinati da giusta causa, dell'operaio che abbia superato il periodo di prova possono aver luogo in qualunque giorno con un preavviso che, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia, è stabilito in una settimana, per gli operai con anzianità ininterrotta fino a tre anni, e in giorni dieci di calendario, per gli operai con anzianità ininterrotta di oltre tre anni. In mancanza di preavviso, il recedente
è tenuto a versare all'altra parte una indennità calcolata
ai sensi dell'art. 2118 del codice civile. Per gli operai retribuiti a
cottimo deve essere computato anche l'utile medio di cottimo realizzato
nelle ultime due quindicine o quattro settimane. |