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In caso di morte dell'operaio, il trattamento economico di cui all'art. 34 e l'indennità sostitutiva del preavviso devono essere corrisposte, a norma dell'art. 2122 del codice civile, al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico dell'operaio, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno. È nullo ogni patto anteriore alla
morte dell'operaio circa l'attribuzione e la ripartizione della indennità. ![]() |