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Gli elementi che possono concorrere a formare il trattamento economico globale degli impiegati sono i seguenti: 1) stipendio minimo mensile: si intende lo stipendio riportato nella tabella B) allegata al contratto (v. art. 46); 2) superminimo collettivo; 3) superminimo "ad personam" di merito; 4) ex indennità di contingenza; 5) premio di produzione territoriale (v. art. 47); 6) elemento economico territoriale (v. art. 47); 7) indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni di orario (v. art. 48); 8) aumenti periodici di anzianità (v. art. 50); 9) compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato; 10) provvigioni, interessenze e partecipazioni agli utili; 11) indennità sostitutiva di mensa (v. art. 49); 12) indennità di cassa e di maneggio di denaro (v. art. 51); 13) indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria (v. art. 53); 14) indennità di zona malarica (v. art. 54); 15) ogni altra indennità avente carattere specifico con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso di spese anche in misura forfetaria; 16) rateo della 13ª mensilità (v. art. 64); 17) rateo del premio annuo (v. art. 65); 18) rateo del premio di fedeltà (v. art. 66). Per determinare la quota oraria dei singoli
elementi del trattamento economico globale assunti a base di calcolo per
i vari istituti contrattuali, si divide l'importo mensile degli elementi
stessi per centosettantatre. |