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SITO NON IN AGGIORNAMENTO,
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Agli impiegati destinati a prestare la loro opera, continuativamente e nelle stesse condizioni di lavoro degli operai, in alta montagna, nell'interno di cassoni ad aria compressa o in galleria, spetta: a) per lavori in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa: lo stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito per gli operai dai contratti collettivi e, nel caso di lavori in alta montagna, lo stesso trattamento per vitto e alloggio. Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'art. 45; b) per lavori in galleria: una indennità di L. 50.000 mensili. Le predette indennità vengono assorbite
oltre che da quelle eventualmente corrisposte per lo stesso titolo, anche
da superminimi in atto che non siano dati a titolo di merito o per altri
motivi specifici. |