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Agli impiegati che svolgono la loro attività in via continuativa in zona malarica, è dovuto lo stesso trattamento economico, in percentuale od in cifra, stabilito dai contratti collettivi per gli operai. Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'art. 45. L'indennità in questione spetta soltanto agli impiegati che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica. Considerate le particolari caratteristiche dell'industria edile, detta indennità spetta pure agli impiegati considerati nel comma precedente che a seguito di licenziamento vengono assunti direttamente ed immediatamente da altra impresa sul posto. L'indennità stessa verrà conservata nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica. Le località da considerarsi zone
malariche sono quelle dove le competenti Autorità sanitarie applicano
le disposizioni di legge sulla prevenzione dell'endemia malarica. |