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SITO NON IN AGGIORNAMENTO,
CONSULTARE IL NUOVO SITO www.cassaedilefcr.it
Si considera lavoro fuori zona quello effettuato in luogo compreso entro 4 chilometri dal confine territoriale del Comune per il quale l'impiegato è stato assunto. All'impiegato in servizio, inviato ad
espletare la sua attività nei limiti della zona anzidetta, è
dovuto il rimborso delle eventuali spese di viaggio ed un adeguato indennizzo
da convenirsi aziendalmente in relazione al disagio ed al tempo impiegato
per l'andata ed il ritorno dal confine territoriale del Comune al posto
di lavoro, sempreché l'impresa non provveda con mezzi propri al
trasporto del personale.
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