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SITO NON IN AGGIORNAMENTO,
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All'impiegato occasionalmente e temporaneamente comandato in missione per esigenze di servizio vanno rimborsate, entro i limiti della normalità, a pié di lista, le spese che lo stesso ha incontrate per trasporto, vitto e alloggio. Inoltre, all'impiegato deve essere corrisposto: - nel caso di pernottamento fuori sede, una indennità giornaliera del quindici per cento sull'ammontare delle spese di soggiorno (spese di vitto ed alloggio); - nel caso che non sia costretto a pernottare fuori sede e la missione si protragga per l'intera giornata, una indennità del quindici per cento sull'ammontare delle spese di vitto. In sostituzione di quanto previsto nel primo e secondo comma, l'impresa potrà preventivamente concordare con l'impiegato una indennità di trasferta forfetaria. Nel caso in cui l'impresa provveda all'alloggio
e/o al vitto, potrà corrispondere all'impiegato in missione, in
luogo dell'indennità del quindici per cento di cui sopra, un compenso
forfettario preventivamente convenuto con l'impiegato stesso. |