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All'impiegato che ne faccia richiesta può essere concessa una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto. L'impiegato che entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenta per riprendere servizio è considerato dimissionario. L'impresa, qualora accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare l'impiegato a riprendere servizio nel termine di quindici giorni. In tali casi è consentita, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per sostituire i lavoratori assenti. Il numero dei dipendenti assunti ai sensi
del comma precedente non può superare il numero dei lavoratori
in aspettativa e comunque non può superare il 5% del numero dei
lavoratori occupati. Per le aziende che occupano meno di 20 dipendenti
non può essere assunto a termine, ai sensi del comma precedente,
più di un lavoratore. |