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In caso di morte dell'impiegato le indennità indicate agli artt. 72 e 73 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico dell'impiegato, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini fino al secondo grado, fatta deduzione di quanto essi percepissero per eventuali atti di previdenza compiuti dall'impresa. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno, come previsto dall'art. 2122 del codice civile. È nullo ogni patto anteriore alla morte dell'impiegato circa l'attribuzione e la ripartizione dell'indennità. In caso di licenziamento dell'impiegato
in dipendenza di sopraggiunta invalidità permanente oppure in caso
di morte prima che l'impiegato abbia raggiunto il decimo anno di servizio,
si applicano le disposizioni stabilite nel R.D.L. 8 gennaio 1942, n. 5
e nel D.L.L. 1° agosto 1945, n. 708, relativi al "Fondo per l'indennità
agli impiegati". |