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Il lavoratore non in prova, chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva, ha diritto alla conservazione del posto, con decorrenza dell'anzianità di servizio, non utile ai fini del trattamento di fine rapporto, sempreché si sia messo a disposizione dell'impresa nel termine di 30 giorni di cui all'art. 3 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303. Per il richiamo alle armi si fa riferimento alla legge 3 maggio 1955, n. 370. Per il servizio civile si fa riferimento
alla normativa di legge in vigore. |