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SITO NON IN AGGIORNAMENTO,
CONSULTARE IL NUOVO SITO www.cassaedilefcr.it
Nell'ambito di quanto consentito dal sistema legislativo e dalla prassi giuridica, il lavoratore edile può essere temporaneamente distaccato, previo suo consenso e con mansioni equivalenti, da un'impresa edile ad un'altra, qualora esista l'interesse economico produttivo dell'impresa distaccante, anche con riguardo alla salvaguardia delle proprie professionalità, a che il lavoratore svolga la propria attività a favore dell'impresa distaccataria. Durante il periodo di distacco il lavoratore adempie all'obbligazione di prestare la propria opera nei confronti dell'impresa distaccataria, conservando il rapporto contrattuale con l'impresa distaccante. Al termine del periodo di distacco, il
lavoratore rientra presso l'impresa distaccante. L'impresa distaccante
evidenzierà nelle denuncie alla Cassa Edile la posizione di lavoratori
distaccati. Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della legge
n. 236/93.
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