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SITO NON IN AGGIORNAMENTO,
CONSULTARE IL NUOVO SITO www.cassaedilefcr.it
Le parti concordano di procedere alla istituzione di un sistema di previdenza complementare per i lavoratori del settore. Tale sistema sarà concretizzato attraverso la costituzione di un Fondo nazionale di settore, secondo quanto previsto dagli accordi nazionali sottoscritti sulla materia di cui in allegato. Dichiarazione comune Le parti, nel presupposto che la previdenza complementare resti fondata sul principio della adesione volontaria del lavoratore, concordano la mutualizzazione degli oneri a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura dello 0,01% paritetico, da calcolare sulla retribuzione imponibile per i versamenti alla Cassa Edile. In sede di attuazione del Protocollo 18 dicembre 1998 andrà realizzato il consenso di tutte le parti interessate. Il predetto contributo paritetico sarà versato alla Cassa Edile, per la gestione di un Fondo autonomo, a decorrere dalla data dalla quale l'accordo attuativo della previdenza complementare prevede la decorrenza dei contributi di finanziamento della previdenza medesima. Le parti si riservano di stabilire le
modalità per l'utilizzo del Fondo separato di cui sopra, previa
verifica della sua conformità rispetto alla legislazione in materia
anche per quanto riguarda l'applicazione del regime fiscale e contributivo.
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