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Il 25 luglio 1996, in Roma tra l'ANCE, l'Associazione Sindacale INTERSIND e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL in relazione alla disposizione contenuta nell'articolo 38 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, il quale stabilisce che le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni sottoscritte possono prevedere la facoltà degli operai di cedere alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori un importo da prelevarsi sugli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e riposi annui effettuati a favore degli operai medesimi presso le Casse Edili; in attuazione della disposizione contenuta nel citato articolo, si conviene che le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali sottoscritte, ove adottino tale sistema, concorderanno le modalità di attuazione del sistema medesimo in conformità a quanto segue. 1. La Cassa Edile opera la trattenuta previo il rilascio di delega individuale firmata dall'operaio e convalidata dalla Organizzazione sindacale dei lavoratori destinataria del contributo. Il modulo di delega è predisposto dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori in conformità alla presente disciplina ed allegato alla Convenzione di cui al punto 5. 2. Le Organizzazioni territoriali stabiliscono se l'importo della trattenuta deve essere determinato in cifra fissa oppure commisurato ad una percentuale delle somme accantonate in favore dell'operaio per i titoli predetti. L'importo in cifra o la percentuale debbono essere uniformi per l'intera circoscrizione territoriale. 3. La delega cessa di avere efficacia, con effetto dall'inizio del semestre successivo di accantonamento, con la revoca per iscritto da parte dell'operaio interessato o per cessazione del rapporto di iscrizione dell'operaio medesimo alla Cassa Edile. 4. Le Organizzazioni territoriali stabiliscono le ulteriori modalità necessarie, in particolare per quanto concerne la periodicità della trattenuta, la comunicazione all'operaio delle trattenute di volta in volta effettuate ed il versamento alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori degli importi di loro spettanza. 5. Per l'affidamento del servizio alla Cassa Edile è stipulata apposita Convenzione tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori e la Cassa Edile medesima, in conformità ai criteri sopra indicati. Con tale Convenzione le Organizzazioni
sindacali dei lavoratori dichiareranno la Cassa Edile mallevata da qualsiasi
danno o molestia le potesse derivare, sia pure in via indiretta, a causa
dell'esplicazione del servizio di cui sopra.
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