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A norma del terzo comma dell'art. 19 del presente contratto, il criterio convenzionale per l'accantonamento presso la Cassa Edile, al netto delle ritenute di legge, della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia è il seguente: 1) Calcolo delle ritenute fiscali e dei contributi L'impresa provvede a calcolare l'ammontare dei contributi e delle ritenute fiscali vigenti a carico dell'operaio sull'intera retribuzione lorda afferente ciascun mese, costituita dalla somma della retribuzione diretta e dalla maggiorazione di cui all'art. 19 del C.C.N.L. Per i casi di malattia e di infortunio o di malattia professionale la maggiorazione è computata ai fini di cui sopra, nel modo seguente. Giornate di carenza INPS e INAIL 2) Accantonamento netto presso la Cassa Edile L'importo che deve essere accantonato presso la Cassa Edile è pari al 14,2%, computato sulla stessa retribuzione lorda su cui si calcola la maggiorazione di cui all'art. 19. Nei casi di assenza per malattia, infortunio o malattia professionale le percentuali da accantonare sono le seguenti: Giornate di carenza INPS e INAIL 3) Retribuzione diretta netta La retribuzione netta erogata direttamente all'operaio da parte dell'impresa è costituita dalla retribuzione lorda di cui al primo comma del punto 1), detratti i contributi e le ritenute fiscali complessivi nonché l'accantonamento nell'importo di cui al punto 2). 4) Esclusione del criterio convenzionale Il sistema convenzionale previsto dai punti precedenti non si applica per i periodi di paga nei quali non vi sia retribuzione diretta a carico del datore di lavoro per lavoro prestato per l'intero periodo (malattia e infortunio). Pertanto in tali casi le imposte ed i contributi effettivi sugli accantonamenti sono detratti dall'impresa dagli accantonamenti stessi. Inoltre la Cassa Edile accrediterà sul conto del singolo lavoratore le percentuali di cui al punto 1) al lordo dei contributi e delle ritenute fiscali nei casi di mutualizzazione di cui all'undicesimo comma dell'art. 19 del C.C.N.L. Norma transitoria Sino alla data del 30 settembre 2000 restano
ferme le disposizioni contenute nell'allegato F al C.C.N.L. 5 luglio 1995. |