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EDILI ARTIGIANI
 
CONTRATTO PROVINCIALE - TESTO UNICO 27/04/2004 TORNA ALL'INDICE

Art. 10 - CAPO CANTIERE

È considerato capo cantiere quel lavoratore che ha la responsabilità della conduzione operativa del cantiere.

Per responsabilità della conduzione operativa del cantiere, a titolo esemplificativo, si deve intendere quel lavoratore che in assenza dell'imprenditore artigiano, sulla base delle direttive o indicazioni di quest'ultimo o del responsabile tecnico del cantiere ha la responsabilità dell'esecuzione dei lavori e coordina tutti i lavoratori dipendenti e non, impiegati nel cantiere.

L'inizio e la fine dell'incarico di capo cantiere devono essere espressamente comunicati per iscritto all'interessato.

Al lavoratore che riceve l'incarico di capo cantiere viene riconosciuta una indennità del 20% da calcolarsi sulla paga globale di fatto.

Dal 01/04/2004 l'indennità sarà pari al 25%, da calcolarsi sempre sulla paga globale di fatto, a cui si dovrà aggiungere un ulteriore 10%, nel caso che il capo cantiere frequenti un corso di perfezionamento e aggiornamento, da concordarsi con l'azienda.

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