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Art. 10 - CAPO CANTIERE È considerato capo cantiere quel lavoratore che ha la responsabilità della conduzione operativa del cantiere. Per responsabilità della conduzione operativa del cantiere, a titolo esemplificativo, si deve intendere quel lavoratore che in assenza dell'imprenditore artigiano, sulla base delle direttive o indicazioni di quest'ultimo o del responsabile tecnico del cantiere ha la responsabilità dell'esecuzione dei lavori e coordina tutti i lavoratori dipendenti e non, impiegati nel cantiere. L'inizio e la fine dell'incarico di capo cantiere devono essere espressamente comunicati per iscritto all'interessato. Al lavoratore che riceve l'incarico di capo cantiere viene riconosciuta una indennità del 20% da calcolarsi sulla paga globale di fatto. Dal 01/04/2004 l'indennità sarà
pari al 25%, da calcolarsi sempre sulla paga globale di fatto, a cui si
dovrà aggiungere un ulteriore 10%, nel caso che il capo cantiere
frequenti un corso di perfezionamento e aggiornamento, da concordarsi
con l'azienda.
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