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CONTRATTO PROVINCIALE - TESTO UNICO 27/04/2004 TORNA ALL'INDICE

Art. 11 - INDENNITA' DI GUIDA

Ai lavoratori comandati a condurre il mezzo di trasporto, messo a disposizione dall'azienda, per i trasferimenti al cantiere di lavoro e viceversa, il tempo di guida sarà retribuito nella misura di € 0,031 per ogni Km di percorrenza a partire dal 1° luglio 1999, di € 0,041 a partire dal 1° gennaio 2000 e di € 0,075 a decorrere dal 1° aprile 2004.

I chilometri di percorrenza retribuiti al lavoratore che conduce il mezzo di trasporto dovranno risultare in apposito modulo mensile che l'azienda metterà a disposizione e che il lavoratore dovrà compilare e firmare.

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