![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
|
![]() |
SITO NON IN AGGIORNAMENTO,
CONSULTARE IL NUOVO SITO www.cassaedilefcr.it
Art. 11 - INDENNITA' DI GUIDA Ai lavoratori comandati a condurre il mezzo di trasporto, messo a disposizione dall'azienda, per i trasferimenti al cantiere di lavoro e viceversa, il tempo di guida sarà retribuito nella misura di € 0,031 per ogni Km di percorrenza a partire dal 1° luglio 1999, di € 0,041 a partire dal 1° gennaio 2000 e di € 0,075 a decorrere dal 1° aprile 2004. I chilometri di percorrenza retribuiti
al lavoratore che conduce il mezzo di trasporto dovranno risultare in
apposito modulo mensile che l'azienda metterà a disposizione e
che il lavoratore dovrà compilare e firmare.
|