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Art. 12 - OPERAIO DI 1° LIVELLO All'operaio comune che nell'ambito delle declaratorie e mansioni previste dal 1° livello del C.C.N.L. svolga la propria prestazione lavorativa cumulando in essa più mansioni e sia al diretto servizio di operai qualificati e specializzati, dopo 4 anni di attività nel settore verrà corrisposta una indennità pari al 40% della differenza tra la retribuzione globale di fatto dell'operaio comune e quella dell'operaio qualificato. Tale erogazione avviene a partire dal 1° Luglio 1999. A decorrere dal 01/04/2004 la percentuale del 40% sarà incrementata di un ulteriore 10%, calcolato nella stessa maniera della precedente aliquota, divenendo pertanto il 50% complessivo. Entro il 31 dicembre di ogni anno le Associazioni Artigiane indicheranno alle OO.SS. firmatarie l'elenco degli operai a cui è stata corrisposta l'indennità.
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