Cassa Edile Rimini Untitled Document
Torna alla pagina principale

 

 

 

SITO NON IN AGGIORNAMENTO,
CONSULTARE IL NUOVO SITO www.cassaedilefcr.it

EDILI ARTIGIANI
 
CONTRATTO PROVINCIALE - TESTO UNICO 27/04/2004 TORNA ALL'INDICE

Art. 12 - OPERAIO DI 1° LIVELLO

All'operaio comune che nell'ambito delle declaratorie e mansioni previste dal 1° livello del C.C.N.L. svolga la propria prestazione lavorativa cumulando in essa più mansioni e sia al diretto servizio di operai qualificati e specializzati, dopo 4 anni di attività nel settore verrà corrisposta una indennità pari al 40% della differenza tra la retribuzione globale di fatto dell'operaio comune e quella dell'operaio qualificato.

Tale erogazione avviene a partire dal 1° Luglio 1999.

A decorrere dal 01/04/2004 la percentuale del 40% sarà incrementata di un ulteriore 10%, calcolato nella stessa maniera della precedente aliquota, divenendo pertanto il 50% complessivo.

Entro il 31 dicembre di ogni anno le Associazioni Artigiane indicheranno alle OO.SS. firmatarie l'elenco degli operai a cui è stata corrisposta l'indennità.

Stampa questa pagina