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Art. 13 - INDENNITA' DI STESA DEL BITUME Ai lavoratori addetti alla stesa manuale del conglomerato bituminoso, per i lavori effettuati esclusivamente a mano, viene erogata, a partire dal 1° Luglio 1999, una indennità del 10% da computare sulla retribuzione globale di fatto, limitatamente per le ore in cui sono impegnati in tale mansione. Dal 01/04/2004 tale indennità
viene determinata nella misura del 11%; inoltre l'erogazione dell'indennità
verrà estesa a tutta la squadra impegnata nella stesa e questo
sempre a decorrere dal 01/04/2004.
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