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CONTRATTO PROVINCIALE - TESTO UNICO 27/04/2004 TORNA ALL'INDICE

Art. 16 - FERIE

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 19 del vigente CCNL, si conviene di determinare il godimento delle ferie con le seguenti modalità: 3 settimane saranno godute collettivamente nel mese di Agosto. Il godimento della quarta settimana sarà concordato tra le parti interessate avendo riguardo delle esigenze tecnico - produttive dell'impresa.

A partire dal 1 Gennaio 1981, le imprese provvederanno a corrispondere direttamente il trattamento per ferie maturate in occasione dell'effettivo godimento da parte del lavoratore con la paga del mese di competenza.

Dal 01/01/1981, al lavoratore che non ha maturato l'anno di anzianità spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale per ogni mese intero di effettiva prestazione lavorativa; a tale fine si considera mese intero la frazione di mese in cui vi è stata attività lavorativa superiore a 15 giorni di calendario.

Agli effetti di cui sopra vengono computate le ore di assenza per malattia o infortunio - sempre nell'ambito di conservazione del posto previsti dal CCNL di settore - nonché per congedo matrimoniale, ferie e permessi retribuiti.
Resta in vigore quanto previsto dal V e VI Comma dell'art. 5 del Contratto Integrativo Circondariale 23 Marzo 1978 (ex. Premio feriale).

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