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CONTRATTO PROVINCIALE - TESTO UNICO 27/04/2004 TORNA ALL'INDICE

Art.17 - RIPOSI ANNUI E FESTIVITA' SOPPRESSE DEL 2 GIUGNO E 4 NOVEMBRE

Con decorrenza dal 1 Gennaio 1981 le ore dei riposi annui, delle festivita' soppresse previste dal vigente C.C.N.L. nonche' le festivita' soppresse del 2 Giugno e 4 Novembre verranno retribuite direttamente dalle imprese, sulla base degli elementi della retribuzione di cui all'art.26 parte operai del citato C.C.N.L.

Le festivita' soppresse del 2 giugno e del 4 novembre verranno retribuite nella misura di 8 ore.

a far data dal 2001, a seguito della reintroduzione per legge, la festivita' del 2 giugno sara' goduta.

A partire dal 1 Gennaio 1981, le ore di permesso previste dal vigente C.C.N.L. matureranno nel corso dell'anno in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato; a tal fine la frazione di mese superiore a 15 giorni di calendario si considera come mese intero.

Nel caso in cui i riposi annui non vengano in tutto o in parte goduti, al lavoratore verra' corrisposta ua indennita' equivalente al trattamento economico che gli sarebbe spettato se avesse goduto dei riposi.

Salvo quanto specificamente ed espressamente stabilito nei commi precedenti, la disciplina contrattuale pattuita in materia a livello nazionale, resta integralmente confermata, intendendosi la deroga di cui al presente articolo limitata esclusivamente agli aspetti puntualmente considerati.

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