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SITO NON IN AGGIORNAMENTO,
CONSULTARE IL NUOVO SITO www.cassaedilefcr.it
Art.18 - TRATTAMENTO ECONOMICO MALATTIA ED INFORTUNIO ANTICIPAZIONI Le parti concordano che, a decorrere dal
1 aprile 1981, al lavoratore assente per malattia, dietro presentazione
della copia del certificato di malattia alla Cassa edile, la stessa anticiperà
tenuto conto dei tempi tecnici occorrenti, la somma ad integrazione di
quanto corrisposto dall'azienda per conto dell'Istituto Assicuratore,
fino a raggiungere la normale retribuzione, come previsto dal vigente
CCNL. In base al CCNL del 15/11/1991, il suddetto trattamento per malattia e infortunio non è più anticipato all'operaio dalla Cassa Edile, ma erogato mensilmente direttamente dall'impresa e calcolato sulla base dei coefficienti sotto indicati, rispettivamente per la Cassa Mutua Edile di Rimini e per CE. DA.I.I.E.R.. CARENZA Malattia - Per le malattie di durata superiore
ai 14 giorni di calendario, l'impresa erogherà fin dal primo
giorno di malattia una indennità pari al 100% della retribuzione
contrattuale al netto delle ritenute di legge e contrattuali. QUORUM Il conguaglio a favore della impresa da parte della Cassa Edile spetta per l'intero trattamento corrisposto a carico azienda se nel trimestre solare scaduto prima della malattia o infortunio, risultino denunciate per l'operaio interessato almeno 450 ore. A tal fine, sono computate le ore lavorate, ferie, festività, riduzione d'orario, permessi retribuiti, le ore di CIG nonché quelle di malattia o infortunio, per le quali sia corrisposto un trattamento economico. Nel caso in cui le ore risultino inferiori a 450, il conguaglio è proporzionalmente ridotto, restando la differenza a carico della ditta. Il conguaglio a favore dell'impresa compete per intero, anche nei casi in cui il dipendente sia occupato per la prima volta in edilizia, o che provenga da altri settori con passaggio diretto o comunque documentando di essere già stato occupato in edilizia nei sei mesi precedenti il rientro nel settore edile. Il conguaglio a favore dell'impresa compete inoltre per intero anche per gli operai assunti da meno di tre mesi o in aspettativa. COEFFICIENTI: CASSA MUTUA EDILE RIMINI: Il trattamento economico giornaliero di malattia a carico dell'impresa, è pari all'importo che si ottiene moltiplicando la tariffa oraria per il numero di ore corrispondente alla divisione per 6 dell'orario settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per malattia, per i seguenti coefficienti orari:
APPRENDISTI:
Il trattamento economico giornaliero di infortunio o di malattia professionale malattia a carico dell'impresa, è pari all'importo che si ottiene moltiplicando la tariffa oraria per il numero di ore corrispondente alla divisione per 7 dell'orario settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per infortunio o malattia professionale, per i seguenti coefficienti:
OPERAI DISCONTINUI Si precisa che per gli stessi operai discontinui, il trattamento economico per malattia ed infortunio e la relativa quota di gratifica natalizia, sono ottenuti con gli ordinari coefficienti, maggiorati per 10/8 (x1,25) pari a 10 ore giornaliere. C.ED.A.I.I.E.R. Cassa Edile Artigiana Interprovinciale in Emilia Romagna Il trattamento economico giornaliero di malattia a carico dell'impresa, è pari all'importo che si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria lorda (paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale, eventuali superminimi ed altri elementi di paga corrisposti con continuità) per i seguenti coefficienti:
L'indennità giornaliera in caso di T.B.C. si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria lorda (paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale, eventuali superminimi ed altri elementi di paga corrisposti con continuità) per i seguenti coefficienti:
APPRENDISTI:
Le indennità giornaliere così ottenute verranno erogate per le giornate dal lunedì al sabato avendo considerato un orario giornaliero pari a ore 6,66. Il trattamento economico giornaliero di infortunio o di malattia professionale a carico dell'impresa, è pari all'importo che si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria lorda (paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale, eventuali superminimi e altri elementi di paga corrisposti con continuità) per i seguenti coefficienti:
APPRENDISTI
Le indennità giornaliere così ottenute verranno erogate per tutte le giornate di assenza e per 7 giorni alla settimana. Salvo quanto specificatamente ed espressamente
stabilito nei commi precedenti, resta integralmente confermata la disciplina
contrattuale pattuita in materia a livello nazionale, intendendosi le
modifiche apportate limitate agli aspetti puntualmente considerati.
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