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EDILI ARTIGIANI
 
CONTRATTO PROVINCIALE - TESTO UNICO 27/04/2004 TORNA ALL'INDICE

Art.18 - TRATTAMENTO ECONOMICO MALATTIA ED INFORTUNIO

ANTICIPAZIONI

Le parti concordano che, a decorrere dal 1 aprile 1981, al lavoratore assente per malattia, dietro presentazione della copia del certificato di malattia alla Cassa edile, la stessa anticiperà tenuto conto dei tempi tecnici occorrenti, la somma ad integrazione di quanto corrisposto dall'azienda per conto dell'Istituto Assicuratore, fino a raggiungere la normale retribuzione, come previsto dal vigente CCNL.
A decorrere dalla stessa data del 1 aprile 1981, al lavoratore assente per infortunio, dietro presentazione della copia del certificato alla Cassa Edile, la stessa anticiperà tenuto conto dei tempi tecnici occorrenti, la somma ad integrazione di quanto corrisposto dall'azienda al lavoratore per conto dell'Istituto Assicuratore, fino a raggiungere la normale retribuzione come previsto dal vigente CCNL.

In base al CCNL del 15/11/1991, il suddetto trattamento per malattia e infortunio non è più anticipato all'operaio dalla Cassa Edile, ma erogato mensilmente direttamente dall'impresa e calcolato sulla base dei coefficienti sotto indicati, rispettivamente per la Cassa Mutua Edile di Rimini e per CE. DA.I.I.E.R..

CARENZA

Malattia - Per le malattie di durata superiore ai 14 giorni di calendario, l'impresa erogherà fin dal primo giorno di malattia una indennità pari al 100% della retribuzione contrattuale al netto delle ritenute di legge e contrattuali.
Per le malattie di durata inferiore a 14 giorni di calendario, insorte dopo il 1 Gennaio 1982, l'impresa erogherà fin dal secondo giorno di malattia una indennità pari al 100% della retribuzione minima contrattuale al netto delle ritenute di legge e contrattuali.
Per le malattie di durata inferiore a 14 giorni di calendario, insorte dopo il 1 Gennaio 1983, l'impresa erogherà fin dal primo giorno di malattia un indennità pari al 100% della retribuzione minima contrattuale al netto delle ritenute previdenziali di legge e contrattuali, con il conseguente superamento, a partire dalla stessa data, del tetto dei 14 giorni.
Infortunio - per gli infortuni che si verificheranno dopo il 1 Aprile 1981, l'impresa erogherà per i primi 3 giorni di assenza, successivi a quello in cui si è verificato l'infortunio, un trattamento pari al 100% della retribuzione contrattuale al netto delle ritenute di legge e contrattuali.

QUORUM

Il conguaglio a favore della impresa da parte della Cassa Edile spetta per l'intero trattamento corrisposto a carico azienda se nel trimestre solare scaduto prima della malattia o infortunio, risultino denunciate per l'operaio interessato almeno 450 ore. A tal fine, sono computate le ore lavorate, ferie, festività, riduzione d'orario, permessi retribuiti, le ore di CIG nonché quelle di malattia o infortunio, per le quali sia corrisposto un trattamento economico.

Nel caso in cui le ore risultino inferiori a 450, il conguaglio è proporzionalmente ridotto, restando la differenza a carico della ditta. Il conguaglio a favore dell'impresa compete per intero, anche nei casi in cui il dipendente sia occupato per la prima volta in edilizia, o che provenga da altri settori con passaggio diretto o comunque documentando di essere già stato occupato in edilizia nei sei mesi precedenti il rientro nel settore edile. Il conguaglio a favore dell'impresa compete inoltre per intero anche per gli operai assunti da meno di tre mesi o in aspettativa.

COEFFICIENTI:

CASSA MUTUA EDILE RIMINI:

Il trattamento economico giornaliero di malattia a carico dell'impresa, è pari all'importo che si ottiene moltiplicando la tariffa oraria per il numero di ore corrispondente alla divisione per 6 dell'orario settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per malattia, per i seguenti coefficienti orari:

a) Carenza (1°, 2°, 3° giorno di malattia) .............................. 1,000
       
b) dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS ........ 0,398
  se INPS integra solo i 2/5    
  per ricovero ospedaliero .............................. 0,698
       
c) dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS ........ 0,198
  se INPS integra solo i 2/5    
  per ricovero ospedaliero .............................. 0,598
       
d) dal 181° al 270° giorno, per le giornate non indennizzate dall'INPS ........ 0,500

APPRENDISTI:

a) Carenza ( 1°, 2°,3° giorno di malattia) ................................. 1,000
b) n. giorni restanti ................................. 0,500

Il trattamento economico giornaliero di infortunio o di malattia professionale malattia a carico dell'impresa, è pari all'importo che si ottiene moltiplicando la tariffa oraria per il numero di ore corrispondente alla divisione per 7 dell'orario settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per infortunio o malattia professionale, per i seguenti coefficienti:

a) Dal 4° al 90° giorno di assenza .............................................. 0,234
  Se INAIL riduce di un terzo    
  per ricovero ospedaliero .............................................. 0,467
       
b) Dal 91° giorno in poi .............................................. 0,045
  Se INAIL riduce di un terzo    
  per ricovero ospedaliero .............................................. 0,336

OPERAI DISCONTINUI

Si precisa che per gli stessi operai discontinui, il trattamento economico per malattia ed infortunio e la relativa quota di gratifica natalizia, sono ottenuti con gli ordinari coefficienti, maggiorati per 10/8 (x1,25) pari a 10 ore giornaliere.

C.ED.A.I.I.E.R. Cassa Edile Artigiana Interprovinciale in Emilia Romagna

Il trattamento economico giornaliero di malattia a carico dell'impresa, è pari all'importo che si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria lorda (paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale, eventuali superminimi ed altri elementi di paga corrisposti con continuità) per i seguenti coefficienti:

a) 7,32 per i primi 3 giorni di assenza per malattia
b) 3,20 dal 4° al 20° giorno di malattia
a) 1,85 dal 21° al 180° giorno di malattia
b) 4,00 dal 181° al 270° giorno di malattia non indennizzata dall'INPS.

L'indennità giornaliera in caso di T.B.C. si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria lorda (paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale, eventuali superminimi ed altri elementi di paga corrisposti con continuità) per i seguenti coefficienti:

a) 2,656 dal 1° al 20° giorno di assenza
b) 1,098 dal 21° al 180° giorno di malattia
c) 4,80 dal 181° al 270° giorno di assenza
detraendo però quanto erogato dall'INPS

APPRENDISTI:

a) 7,32 dal 1° al 3° giorno di malattia
b) 4,00 dal 4° al 270° giorno di malattia

Le indennità giornaliere così ottenute verranno erogate per le giornate dal lunedì al sabato avendo considerato un orario giornaliero pari a ore 6,66.

Il trattamento economico giornaliero di infortunio o di malattia professionale a carico dell'impresa, è pari all'importo che si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria lorda (paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale, eventuali superminimi e altri elementi di paga corrisposti con continuità) per i seguenti coefficienti:

a) 6,17 per i primi 3 giorni di carenza
b) 1,56 dal 4° al 90° giorno di assenza
c) 0,40 dal 91° giorno di assenza in poi

APPRENDISTI

a) 6,17 per i primi 3 giorni di carenza
b) 1,56 dal 4° al 90° giorno di assenza
c) 0,40 dal 91° giorno di assenza in poi

Le indennità giornaliere così ottenute verranno erogate per tutte le giornate di assenza e per 7 giorni alla settimana.

Salvo quanto specificatamente ed espressamente stabilito nei commi precedenti, resta integralmente confermata la disciplina contrattuale pattuita in materia a livello nazionale, intendendosi le modifiche apportate limitate agli aspetti puntualmente considerati.

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