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CONTRATTO PROVINCIALE - TESTO UNICO 27/04/2004 TORNA ALL'INDICE

Art. 19 - TRATTAMENTO ECONOMICO PER GRATIFICA NATALIZIA MODALITA' DI ATTUAZIONE

Per effetto di quanto previsto dagli artt. 16 e 17 del presente contratto, a partire dal 1 Gennaio 1981, le imprese debbono accantonare alla Cassa Edile la sola percentuale del 10%, relativa al trattamento economico spettante per gratifica natalizia.

Detta percentuale, da calcolarsi sugli elementi e con le modalità previste dall'art. 26 CCNL, sarà versata dalle imprese, per ogni periodo di paga, alla Cassa Edile.

A partire dal 1981 la Cassa Edile provvederà a liquidare gli accantonamenti per gratifica natalizia in un'unica erogazione, che verrà effettuata nel mese di dicembre.

Tale liquidazione riguarderà gli accantonamenti effettuati dalle imprese per i mesi da ottobre a settembre dell'anno successivo.

MUTUALIZZAZIONE (valido solo per Cassa Edile Rimini)

In conformità con quanto stabilito dall'art. 22 del vigente CCNL, le parti convengono di mutualizzare gli oneri inerenti alla corresponsione della suddetta maggiorazione del 10% nei periodi di assenza dal lavoro per malattia ed infortunio, nei limiti della conservazione del posto, con decorrenza dell'anzianità e per la quota residua rispetto alle erogazioni ai medesimi titoli dai competenti istituti assicuratori.

Il relativo contributo a carico delle imprese, attualmente fissato nella misura dello 0,40%, da calcolarsi sugli stessi elementi retributivi e con le stesse modalità previste per la maggiorazione del 10%, va versato sempre alla Cassa Mutua Edile di Rimini.

Il versamento del contributo ha effetto liberatorio per l'impresa nei confronti del lavoratore, il quale acquisisce il diritto a ricevere dalla Cassa Edile lo stesso importo che sarebbe stato a carico dell'impresa.

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