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EDILI ARTIGIANI
 
CONTRATTO PROVINCIALE - TESTO UNICO 27/04/2004 TORNA ALL'INDICE

Art. 21 - PREMIO DI PROFESSIONALITA' EDILE

Fermo restando le 2100 ore previste dal CCNL perché l'operaio possa fruire del premio di professionalità edile, si conviene di computare anche le ore di malattia, infortunio e Cassa Integrazione Guadagni ai fini del raggiungimento delle 2100 ore.

Resta inteso che qualora la normativa nazionale concernente il premio di professionalità dovesse essere modificata, decadrà automaticamente quanto concordato al comma precedente e verrà data applicazione alla nuova normativa.

Con riferimento a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 32 del CCNL, le Associazioni artigiani e le Organizzazioni Sindacali Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil, prenderanno in esame, in relazione alle esigenze di gestione del "fondo di professionalità edile" un eventuale adeguamento del contributo.

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