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SITO NON IN AGGIORNAMENTO,
CONSULTARE IL NUOVO SITO www.cassaedilefcr.it
Art. 22 - AMBIENTE DI LAVORO Si decide la istituzione di un Comitato Paritetico per la prevenzione infortuni e l'ambiente di lavoro, composto in forma paritetica da 6 membri, con sede presso la Cassa Edile. Detto Comitato sarà regolato da un apposito regolamento da concordarsi fra le parti. In accordo con quanto previsto dalle vigenti normative di legge, verrà istituita una visita sanitaria all'anno a cura del Servizio di Medicina e Prevenzione del Lavoro; dette visite avverranno su programmazione del Centro: le imprese lasceranno liberi i lavoratori durante l'orario di lavoro per recarsi alle visite e ai controlli successivi. Le ore di lavoro perse fino ad un massimo di 4, verranno retribuite dalla Cassa Edile attingendo al residuo di gestione della Cassa stessa. Qualora eccezionalmente per l'effettuazione
della visita medica non dovessero essere sufficienti quattro ore, la retribuzione
delle ore eccedenti verrà effettuata dalla Cassa Edile a giudizio
del Consiglio di Amministrazione della medesima. I lavoratori, mediante loro rappresentanza, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, la elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. La Direzione Aziendale si impegna a tenere
un archivio delle schede tecniche delle sostanze utilizzate nel processo
produttivo indicanti, di queste, composizione, modalità d'uso,
precauzioni, tossicità, modalità di pronto soccorso in caso
di contatto accidentale, fornite dalle ditte produttrici di tali sostanze
e darne adeguata informazione ai lavoratori. |