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Art. 23 TRASFERTA Salvo quanto previsto dall'art. 25 del vigente CCNL, è considerato lavoro in trasferta quello prestato in cantieri situati oltre 2 chilometri dai confini del comune nel quale l'operaio è stato assunto. L'indennità giornaliera di trasferta corrisposta dalla ditta è pari al 23% della paga giornaliera globale di fatto. Le parti concordano che in sostituzione del 23% dovrà essere privilegiato il consumo del pasto. Il trattamento di trasferta giornaliero, fatto salva la franchigia di due chilometri oltre i confini del comune dove l'operaio è stato assunto, sarà nelle seguenti modalità:
Le parti concordano che in aggiunta a
quanto sopra, al lavoratore comandato a lavorare in trasferta, verranno
rimborsate le spese di trasporto, qualora non vi provveda direttamente
l'azienda con mezzi propri. |