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CONTRATTO PROVINCIALE - TESTO UNICO 27/04/2004 TORNA ALL'INDICE

Art. 23 TRASFERTA

Salvo quanto previsto dall'art. 25 del vigente CCNL, è considerato lavoro in trasferta quello prestato in cantieri situati oltre 2 chilometri dai confini del comune nel quale l'operaio è stato assunto.

L'indennità giornaliera di trasferta corrisposta dalla ditta è pari al 23% della paga giornaliera globale di fatto.

Le parti concordano che in sostituzione del 23% dovrà essere privilegiato il consumo del pasto.

Il trattamento di trasferta giornaliero, fatto salva la franchigia di due chilometri oltre i confini del comune dove l'operaio è stato assunto, sarà nelle seguenti modalità:

A) DAL 01/01/1992

    1. fino a 30 km dal luogo di assunzione: 23% o il pasto;
    2. oltre i 30 km fino a 50 km dal luogo di assunzione; 23% o il pasto, più un importo di € 2,32;
    3. oltre i 50 km dal luogo di assunzione: 23% o il pasto, più un importo di € 3,62.

B) DAL 01.04.2004

    1. fino a 30 km dal luogo di assunzione: 23% o il pasto;
    2. oltre i 30 km fino a 50 km dal luogo di assunzione: 23% o il pasto, più un importo di € 3.00;
    3. oltre i 50 km dal luogo di assunzione: 23% o il pasto, più un importo di € 5,00.

C) DAL 01.01.2005

    1. sino a 14 km dal luogo di assunzione: 23% o il pasto;
    2. oltre i 14 km fino a 30 km dal luogo di assunzione: 23% o il pasto, più un importo di € 1,00;
    3. oltre 30 km fino a 50 km dal luogo di assunzione: 23% o il pasto, più un importo di € 3,00;
    4. oltre i 50 km dal luogo di assunzione: 23% o il pasto, più un importo di € 5,00.

Le parti concordano che in aggiunta a quanto sopra, al lavoratore comandato a lavorare in trasferta, verranno rimborsate le spese di trasporto, qualora non vi provveda direttamente l'azienda con mezzi propri.

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