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EDILI ARTIGIANI
 
CONTRATTO PROVINCIALE - TESTO UNICO 27/04/2004 TORNA ALL'INDICE

Art. 25 LAVORI SPECIALI DISAGIATI

I lavori speciali disagiati per i quali va corrisposta la maggiorazione (calcolata su paga base, contingenza, indennità territoriale e elemento economico territoriale, sono quelli stabiliti dalla sotto elencata tabella che forma parte integrante del contratto.

  1. lavori su ponti a sospensione (bilanciati, cavallotti o comunque in sospensione).
    Maggiorazione del 20%


  2. lavori su scale aeree tipo porta:
    Maggiorazione del 17%

  3. lavori per fognature nuove in gallerie e lavori di riparazione e spurgo fognature preesistenti
    Maggiorazione del 25%


  4. lavori in pozzi neri preesistenti: Maggiorazione del 35%

  5. lavori in acqua (per acqua debbono intendersi quelli nei quali malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavora con i piedi immersi parzialmente o interamente dentro l'acqua all'altezza superiore ai 12 centimetri):
    se la ditta fornisce gli stivaloni Maggiorazione del 16%
    se la ditta non fornisce gli stivaloni Maggiorazione del 35%


  6. spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri:
    - da 3 metri a 10: Maggiorazione del 15%
    - da 10 metri a 15: Maggiorazione del 20%
    - da 15 metri a 20: Maggiorazione del 25%
    - oltre i 20 metri: Maggiorazione del 32%


  7. costruzione di pozzi con profondità superiore ai 3,50 metri:
    - da 3,50 metri a 10 metri: Maggiorazione del 15%
    - da 10 metri a metri 15: Maggiorazione del 20%
    - da 15 metri a metri 20: Maggiorazione del 32%


  8. lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando la lavorazione continui oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) : Maggiorazione del 15%

  9. costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopra mano e a partire dall'altezza di metri 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso: Maggiorazione del 20%
  1. lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta profondità superiore a 3 metri: Maggiorazione del 15%

  2. lavori di scavo in cimiteri in contatto con tombe: Maggiorazione del 10%

  3. lavori eseguiti in stabilimenti che producono sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni del luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento: la maggiorazione che spetta a tali operai è la stessa che viene corrisposta a titolo di nocività agli operai della stessa azienda in cui si svolge il lavoro

  4. per i lavori in galleria e per i cassoni ad aria compressa: Maggiorazione del 34%

  5. per demolizioni di strutture pericolanti che presentino particolari rischi, fermo restando l'applicazione di tutte le misure di sicurezza: Maggiorazione del 25%

  6. lavori di palificazione (punto 3 art. 24 CCNL): Maggiorazione del 12%

  7. lavori su piani inclinati (punto 12 art. 24 CCNL), nei lavori di piani inclinati con pendenze del 50% ed oltre, indipendentemente dall'altezza: Maggiorazione del 15%

  8. lavori su ponti a castello, installati su natanti, con o senza motore, in mare o fiume: Maggiorazione del 15%

Per le lavorazioni non espressamente qui elencate nonché per le relative percentuali, si fa riferimento al C.C.N.L..

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