Art. 25 LAVORI SPECIALI DISAGIATI
I lavori speciali disagiati per i quali
va corrisposta la maggiorazione (calcolata su paga base, contingenza,
indennità territoriale e elemento economico territoriale,
sono quelli stabiliti dalla sotto elencata tabella che forma parte integrante
del contratto.
- lavori su ponti a sospensione (bilanciati,
cavallotti o comunque in sospensione).
Maggiorazione del 20%
- lavori su scale aeree tipo porta:
Maggiorazione del 17%
- lavori per fognature nuove in gallerie
e lavori di riparazione e spurgo fognature preesistenti
Maggiorazione del 25%
- lavori in pozzi neri preesistenti:
Maggiorazione del 35%
- lavori in acqua (per acqua debbono
intendersi quelli nei quali malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa,
l'operaio è costretto a lavora con i piedi immersi parzialmente
o interamente dentro l'acqua all'altezza superiore ai 12 centimetri):
se la ditta fornisce gli stivaloni Maggiorazione del 16%
se la ditta non fornisce gli stivaloni Maggiorazione del 35%
- spurgo di pozzi bianchi preesistenti
con profondità superiore a 3 metri:
- da 3 metri a 10: Maggiorazione del 15%
- da 10 metri a 15: Maggiorazione del 20%
- da 15 metri a 20: Maggiorazione del 25%
- oltre i 20 metri: Maggiorazione del 32%
- costruzione di pozzi con profondità
superiore ai 3,50 metri:
- da 3,50 metri a 10 metri: Maggiorazione del 15%
- da 10 metri a metri 15: Maggiorazione del 20%
- da 15 metri a metri 20: Maggiorazione del 32%
- lavori eseguiti sotto la pioggia o
neve quando la lavorazione continui oltre la prima mezz'ora (compresa
la prima mezz'ora) : Maggiorazione del 15%
- costruzione di camini in muratura senza
l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopra mano e a partire
dall'altezza di metri 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore
del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è
incorporato nel fabbricato stesso: Maggiorazione del 20%
- lavori di scavo a sezione
obbligata e ristretta profondità superiore a 3 metri: Maggiorazione
del 15%
- lavori di scavo in cimiteri in contatto
con tombe: Maggiorazione del 10%
- lavori eseguiti in stabilimenti che
producono sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano
nelle stesse condizioni del luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti
cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento: la maggiorazione
che spetta a tali operai è la stessa che viene corrisposta a
titolo di nocività agli operai della stessa azienda in cui si
svolge il lavoro
- per i lavori in galleria e per i cassoni
ad aria compressa: Maggiorazione del 34%
- per demolizioni di strutture pericolanti
che presentino particolari rischi, fermo restando l'applicazione di
tutte le misure di sicurezza: Maggiorazione del 25%
- lavori di palificazione (punto 3 art.
24 CCNL): Maggiorazione del 12%
- lavori su piani inclinati (punto 12
art. 24 CCNL), nei lavori di piani inclinati con pendenze del 50% ed
oltre, indipendentemente dall'altezza: Maggiorazione del 15%
- lavori su ponti a castello, installati
su natanti, con o senza motore, in mare o fiume: Maggiorazione del 15%
Per le lavorazioni non espressamente qui
elencate nonché per le relative percentuali, si fa riferimento
al C.C.N.L..

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